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Titolo I
Applicazione di determinate disposizioni del Regolamento dell’Assemblea

Articolo 1 A
Sede dell’Assemblea nazionale
La sede dell’Assemblea nazionale comprende:
- il Palazzo Borbone;
- il Palazzo della Presidenza;
- gli immobili ai numeri civici 101, rue de l’Université, 233-235, boulevard Saint-Germain e 32, rue Saint-Dominique.

Articolo 1
Presentazione dei documenti dell’Assemblea nazionale
1° Proposte.
Le proposte di legge presentate dai deputati presso l’Assemblea devono essere formulate per iscritto, precedute da un titolo breve e da una esposizione dei motivi; il testo legislativo o “dispositivo” deve essere redatto in articoli.
Le proposte non possono essere presentate “in bianco” presso l’Assemblea: la presentazione deve comprendere almeno il titolo e il “dispositivo”.
2° Relazioni.
Le relazioni presentate dalle commissioni competenti per il merito di progetti o di proposte devono comprendere una esposizione dei motivi.
Quando verte su di un progetto di legge o su di un testo approvato dal Senato, l’esposizione dei motivi si conclude con una tabella comparativa dei testi di cui l’Assemblea è investita e degli emendamenti proposti dalla commissione.
Quando una commissione propone all’Assemblea un emendamento, tale emendamento viene presentato sotto la doppia firma del relatore e del proponente.
3° Relazioni informative.
a) Relazioni previste dagli articoli 28 e 29 del Regolamento.
I deputati di cui a tali articoli si concertano per predisporre una relazione scritta comune sull’attività dell’assemblea o dell’organismo extraparlamentare di cui sono membri.
Tale relazione, che non deve comprendere alcun testo da sottoporre all’Assemblea, viene presentata davanti alle commissioni competenti dai loro autori o da quello fra di essi a tal fine delegato.
La presentazione della relazione in commissione non dà luogo ad alcuna votazione. Le relazioni presentate sono quindi depositate presso l’Assemblea, stampate e distribuite. Esse non possono menzionare osservazioni formulate in commissione. Questa può tuttavia ritenere utile completare l’informazione dell’Assemblea in applicazione dell’articolo 145 del Regolamento.
b) Relazioni predisposte in base agli articoli 145 e 146 del Regolamento.
Queste relazioni sono presentate dalle commissioni, stampate e distribuite. Esse non devono comprendere alcun testo da sottoporre al voto dell’Assemblea. L’autorizzazione alla pubblicazione data da una commissione non comporta approvazione del testo della relazione.
Le relazioni presentate sui progetti di atti che rientrano nei titoli V e VI del Trattato sull’Unione Europea, trasmessi dal Primo Ministro, possono essere integrate da conclusioni. Tali conclusioni sono notificate al Primo Ministro.
c) Relazioni della delegazione per l’Unione Europea.
Queste relazioni sono presentate dalla delegazione, stampate e distribuite. Esse possono essere integrate da conclusioni. Quando vertono su di una proposta di atto comunitario, possono concludere con la presentazione di una proposta di risoluzione.

Articolo 2
Consultazione, comunicazione, riproduzione e restituzione degli archivi dell’Assemblea nazionale
1° Documenti scritti.
Sono autorizzati a consultare sul posto i documenti scritti depositati agli archivi dell’Assemblea nazionale solo i deputati in carica, gli ex deputati e le persone provviste di una autorizzazione speciale e nominativa rilasciata dal Segretario generale dell’Assemblea e della Presidenza.
I documenti scritti che datino da più di trenta anni possono essere liberamente consultati, fatti salvi i termini speciali previsti dall’articolo 7 della legge n. 79-18 del 3 gennaio 1979 sugli archivi.
I documenti scritti che datino da meno di trenta anni possono essere consultati:
a) dai deputati in carica;
b) dagli ex deputati;
c) dalle persone provviste della autorizzazione di cui al precedente primo comma, che non possono tuttavia avere accesso ai processi verbali delle commissioni né ai dossier di petizioni.
Nessuna copia o riproduzione di documento può essere certificata conforme dal direttore del servizio degli archivi.
Nessuno dei documenti d’archivio dell’Assemblea può uscirne, anche a titolo di restituzione, se non in base ad una decisione dell’Ufficio di Presidenza o, su richiesta di quest’ultimo, di una decisione dell’Assemblea.
2° Documenti d’archivio.
I documenti d’archivio, diversi dai predetti documenti scritti o dai documenti audiovisivi di cui al successivo articolo 19 bis, sono soggetti alle norme enunciate al punto 1° del presente articolo.

Articolo 7
Processo verbale delle sedute pubbliche
Il processo verbale di ogni seduta pubblica dell’Assemblea è autenticato dalla firma del Presidente di seduta e di due segretari, apposta su due esemplari del resoconto integrale, stampati su carta speciale e contenenti in allegato i risultati delle votazioni pubblicati conformemente al punto 7° dell’articolo 13; tali esemplari sono depositati, così come gli errata per correzione degli errori di testo e dei refusi tipografici ai quali hanno dato luogo, agli archivi dell’Assemblea.

Articolo 8
Ammissione del pubblico e sgombero delle gallerie e delle tribune
Ad eccezione dei titolari di tessere regolarmente rilasciate a tal fine dal Presidente e del personale in servizio, nessuno può, sotto alcun pretesto, accedere all’aula delle sedute.
Il pubblico ammesso nelle tribune rimane seduto, visibile e in silenzio; può consultare i documenti parlamentari relativi al dibattito in corso e prendere appunti.
Chiunque dia segni di approvazione o disapprovazione viene escluso immediatamente dagli addetti e dai commessi incaricati di mantenere l’ordine.
Chiunque turbi i dibattiti può essere tradotto davanti alla competente autorità di polizia o di giustizia. Può inoltre vedersi vietato l’accesso al Palazzo Borbone.
Quando la seduta è tolta o quando viene sospesa, a fine mattinata o a fine pomeriggio, le gallerie e le tribune sono sgomberate.
Lo stesso vale quando la seduta deve essere interrotta a causa di tumulto o turbativa.

Titolo II
Affissioni – Stampa e distribuzione delle pubblicazioni e dei documenti dell’Assemblea nazionale – Abbonamenti

Articolo 17
Affissioni
Oltre alle affissioni previste dal Regolamento, sono affissi nei corridoi dell’Assemblea, l’ordine del giorno di ogni seduta dell’Assemblea, l’indicazione della data di distribuzione delle relazioni per consentire il calcolo del termine di presentazione degli emendamenti, e l’indicazione dell’ora di chiusura delle votazioni alla tribuna o nelle sale vicine.

Articolo 18
Resoconti sommari ufficiali
Il servizio dei resoconti sommari pubblica, sotto l’autorità del Presidente e del Segretario Generale dell’Assemblea e della Presidenza, e nelle condizioni stabilite dal regolamento interno, due resoconti: il sommario propriamente dello ed il bollettino di seduta.
Il sommario fornisce una relazione fedele e completa ma condensata dei dibattiti. Viene affisso foglio per foglio, riunito e distribuito alcune ore dopo la fine della seduta.
Il bollettino di seduta è un resoconto succinto dei dibattiti e delle decisioni prese. Viene diffuso nel corso dello svolgimento della seduta in prossimità dell’aula delle sedute nonché ai piani degli uffici dei deputati e delle commissioni.

Articolo 19
Predisposizione del resoconto integrale
Il servizio del resoconto integrale predispone il resoconto integrale dei dibattiti.
I nomi dei deputati uomini o donne sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ad esclusione di qualunque titolo nobiliare o di grado.
Le funzioni esercitate in seno all’Assemblea sono menzionate con l’indicazione del genere di funzioni proprie della persona interessata.
Il segretario del servizio mette il resoconto dattiloscritto a disposizione degli oratori circa un’ora e mezza dopo il loro intervento.
Gli oratori rivedono i loro fogli sul posto.
Al fine di consentire l’invio di tali fogli alla tipografia in tempo utile perché la Gazzetta Ufficiale possa essere stampata nella notte e distribuita l’indomani mattina, gli oratori devono restituire i loro fogli:
- prima delle ore 15.30, se sono intervenuti in una seduta del mattino;
- prima delle ore 22.00, se sono intevenuti in una seduta del pomeriggio;
- non oltre due ore dalla fine della seduta se sono intervenuti in una seduta notturna.
Gli oratori sono ammessi a correggere le bozze di stampa dei loro discorsi. Possono prenderne conoscenza nella sala di revisione. Per le sedute della giornata, la correzione delle loro bozze deve essere terminata alle ore 2.00 del mattino. Per una seduta notturna, essa deve essere fatta dal momento del ritorno delle bozze dalla tipografia. Dopo questi termini, il direttore del servizio del resoconto integrale autorizza la stampa.
Gli oratori possono correggere solo la forma dei loro discorsi, senza modificarne il contenuto.
Il direttore del servizio del resoconto integrale ha la responsabilità di tale resoconto; sotto l’autorità del Presidente, dei segretari dell’Assemblea presenti all’Ufficio di Presidenza e del Segretario generale, decide sul seguito da dare alle modifiche proposte dagli oratori.
I resoconti integrali delle sedute dell’Assemblea nazionale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in una edizione designata sotto il nome di “Dibattiti parlamentari” e indipendente da quella che contiene i resoconti delle sedute del Senato.

Articolo 19 bis
Registrazione audiovisiva dei dibattiti
Una relazione audiovisiva integrale dei dibattiti in seduta pubblica viene prodotta sotto l’autorità dell’Ufficio di Presidenza o della sua delegazione incaricata della comunicazione.
Essa viene diffusa nella sede dell’Assemblea nazionale e trasmessa simultaneamente, contrassegnata da un simbolo distintivo, alle società di televisione che ne fanno richiesta.
La conservazione delle registrazioni è assicurata dal servizio degli archivi.
Le società e servizi di radiodiffusione e di televisione hanno accesso alle registrazioni ed alle loro riproduzioni, che non possono cedere, se non a titolo gratuito, né destinare ad emissioni diverse da quelle di attualità o di informazione.
I deputati in carica, gli ex deputati, i membri e gli ex membri del Governo possono liberamente consultare le registrazioni ed ottenerne la riproduzione.
Ogni altro richiedente deve essere provvisto di una autorizzazione nominativa rilasciata dal Segretario generale dell’Assemblea e della Presidenza per consultare le registrazioni, ed ottenere l’autorizzazione preventiva della delegazione per disporre di riproduzioni.

Articolo 19 ter
Registrazione audiovisiva dei lavori delle commissioni
Quando gli impianti tecnici lo consentano, l’Assemblea assicura, su richiesta delle commissioni, la registrazione dell’immagine e del sonoro dei loro lavori.
Le commissioni possono decidere che le società e servizi di radiodiffusione e di televisione abbiano accesso alle loro riunioni per trasmissione simultanea o per riproduzione nelle condizioni previste al quarto comma dell’articolo 19 bis.
La conservazione delle registrazioni è assicurata dal servizio degli archivi.
Le persone ascoltate pubblicamente da una commissione possono consultare liberamente la registrazione della loro audizione ed ottenerne la riproduzione per il solo loro uso personale.
I commi quinto e sesto dell’articolo 19 bis sono applicabili a queste registrazioni.

Articolo 19 quater
Resoconto audiovisivo dei lavori dell’Assemblea
Sotto l’autorità dell’Ufficio di Presidenza o della sua delegazione incaricata della comunicazione, il servizio della comunicazione è incaricato di produrre e di far diffondere via etere o distribuire via cavo un programma di presentazione e di resoconto dei lavori dell’Assemblea.

Articolo 20
Fascicolo di seduta
Viene pubblicato dal servizio della comunicazione, nei giorni di seduta, un fascicolo di seduta che, oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dal Regolamento, contiene segnatamente:
1° L’ordine del giorno della seduta pubblica;
2° L’ordine del giorno delle riunioni delle commissioni e delle delegazioni previste per la giornata nonché le convocazioni delle commissioni e delle delegazioni con l’ordine del giorno sommario delle loro riunioni;
3° Le riunioni dei gruppi e tutte le altre a cui sono convocati i deputati;
4° Le convocazioni della Conferenza dei Presidenti previste dagli articoli 48 e 49 del Regolamento;
5° Le convocazioni dell’Ufficio di Presidenza con l’indicazione del suo ordine del giorno sommario nonché l’estratto delle sue decisioni;
6° Tutte le informazioni relative alla composizione dell’Assemblea ed alle nomine cui essa proceda;
7° La lista dei documenti parlamentari ed extraparlamentari messi in distribuzione;
8° Le rettifiche apportate, per via di errata, ai documenti parlamentari messi in distribuzione, fatte salve, con riguardo alle relazioni, le prescrizioni della lett. b del punto 1° del successivo articolo 22;
9° Le informazioni connesse alla comunicazione interna ed esterna dell’Assemblea.
Nel corso della settimana che precede l’apertura di una sessione, viene pubblicato, in caso di necessità, un fascicolo di seduta che comprende, segnatamente, le informazioni relative ai precedenti punti 5°, per quanto concerne l’estratto delle decisioni dell’Ufficio di Presidenza, 6°, 7° e 8° intervenute durante l’intervallo fra le sessioni.

Articolo 20 bis
Bollettino dell’Assemblea nazionale
Il servizio della comunicazione pubblica, ogni settimana in sessione e, nella misura in cui sia necessario, nell’intervallo delle sessioni, il bollettino dell’Assemblea nazionale destinato a fornire una informazione sintetica sull’insieme dei lavori e delle attività dell’Assemblea e dei suoi organi.
Il bollettino viene inviato alla casella postale di ciascun deputato e diffuso al banco della distribuzione.
Un servizio gratuito viene inoltre assicurato agli organismi nonché ai privati che diano prova di un interesse specifico per una informazione precisa e rapida sui lavori dell’Assemblea.

Articolo 21
Abrogato

Articolo 22
Stampa dei documenti parlamentari
1° Documenti dell’Assemblea nazionale.
a) Tiratura. – bozze.
I manoscritti dei progetti, delle proposte che l’Ufficio di Presidenza non ha giudicato inammissibili, delle relazioni, pareri ed altri documenti presentati presso l’Assemblea sono trasmessi al servizio della comunicazione, che ne assicura la composizione e la stampa.
Gli originali delle proposte giudicate inammissibili dall’Ufficio di Presidenza sono rinviati ai loro autori.
Salvo contraria indicazione dei loro autori, le bozze dei testi presentati sono messe, dal servizio della comunicazione, a loro disposizione almeno quarantott’ore dopo la consegna del manoscritto alla Presidenza.
L’autore o il primo firmatario delle proposte ammissibili e, per le relazioni, il relatore, hanno diritto a cinquanta esemplari della tiratura definitiva; qualora richiedano degli esemplari supplementari, questi sono, secondo la data della richiesta, di tirati in supplemento o ristampati a loro spese.
Le proposte non possono essere oggetto di stampe parziali.
b) Modifiche alle relazioni.
Le modifiche, diverse da quelle puramente formali, apportate al dispositivo delle relazioni vertenti su proposte, devono essere oggetto, per i soli articoli modificati, di un nuovo documento presentato e distribuito sotto forma di relazione supplementare.
c) Stampa di allegati.
Non possono essere inseriti allegati né tabelle né grafici nelle esposizioni dei motivi delle proposte di legge o di risoluzione; questi documenti devono essere consegnati direttamente alle commissioni dai loro autori.
d) “Piccole leggi”.
I testi legislativi approvati o modificati dall’Assemblea nazionale nelle sue letture successive sono oggetto di uno stampato detto “piccola legge”, recante la firma del Presidente dell’Assemblea ed indicante la data dell’approvazione; questo documento è distribuito ai membri del Parlamento.
La stampa sotto forma di “piccola legge” dei testi modificati dall’Assemblea nazionale comprende solo gli articoli o capitoli modificati.
Il testo definitivo della legge viene stampato sotto forma di “piccola legge” quando l’Assemblea nazionale ha deciso definitivamente.
2° Documenti del Senato.
I progetti e le proposte di legge approvati o modificati dal Senato sono – fatti salvi gli accordi intervenuti fra gli Uffici di Presidenza delle due assemblee – stampati e distribuiti dall’Assemblea nazionale nelle stesse condizioni dei suoi propri documenti.

Articolo 23
Raccolta di note biografiche e ritratti
Il servizio della comunicazione è incaricato di preparare, di far stampare e di distribuire all’inizio di ogni legislatura, una raccolta contenente nell’ordine dei dipartimenti e delle circoscrizioni fissato dalla legge, il ritratto di tutti i deputati, accompagnato da una nota biografica individuale su cui devono esclusivamente figurare, nell’ordine:
1 L’indicazione del gruppo a cui ciascun deputato è iscritto;
2 La data ed il luogo di nascita;
3 La professione;
4 Le funzioni precedentemente esercitate di Presidente del Consiglio, Primo ministro o ministro;
5 Le funzioni precedentemente esercitate di Presidente di una assemblea parlamentare;
6 Le funzioni di presidente del consiglio regionale, del consiglio generale, di consigliere regionale, di consigliere generale, di sindaco, di membro del Parlamento europeo o quelle esercitate in seno all’Assemblea della Corsica o alle assemblee territoriali dei territori d’oltremare;
7 Le date delle precedenti elezioni nelle assemblee parlamentari.
La tabella delle circoscrizioni elettorali è allegata alla raccolta.

Articolo 24
Distribuzione e conservazione dei documenti parlamentari
1° Distribuzione dei documenti all’Assemblea nazionale ed ai ministeri.
La distribuzione dei documenti stampati dall’Assemblea nazionale è assicurata gratuitamente ai deputati, ai servizi dell’Assemblea ed ai ministeri.
Una lista dei documenti messi in distribuzione viene predisposta, ogni giorno di seduta, dal servizio della comunicazione.
I documenti sono messi a disposizione dei deputati allo sportello della distribuzione. Ogni deputato può richiederne una serie completa o solamente quelli che egli indica sulla lista suddetta.
Determinati documenti extraparlamentari, trasmessi in numero limitato, sono distribuiti allo sportello solo dietro ricevuta.
2° Altre distribuzioni dei documenti
I progetti e le proposte di legge, le relazioni e i pareri distribuiti ai deputati sono, nello stesso tempo, messi a disposizione del Senato e del Consiglio economico e sociale, in un numero di esemplari fissato previo accordo fra gli uffici di presidenza di tali assemblee e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea nazionale.
Essi sono parimenti messi a disposizione del Consiglio costituzionale.
3° Conservazione dei documenti.
Le collezioni dei documenti parlamentari sono conservate a Parigi,
poi depositate al Palazzo di Versailles, nei locali assegnati all’Assemblea nazionale.
4° Scambio di documenti.
Il Presidente può autorizzare l’amministrazione dell’Assemblea a scambi di documenti con le amministrazioni straniere nonché con la stampa.

Articolo 25
Abrogato

Titolo III
Circolazione nell’Assemblea – Documenti stranieri – Biblioteca

Articolo 26
Circolazione nelle sale e nei corridoi dell’Assemblea nazionale
I. – Hanno accesso al salone della Pace:
1° – i membri della stampa titolari di una tessera personale rilasciata in accordo con la commissione prevista all’articolo 29;
- le personalità in possesso di tessere speciali rilasciate dal Presidente o dai questori personalmente;
2° Su presentazione del loro titolo:
- gli ex membri delle assemblee parlamentari, quelli dell’Assemblea consultiva e delle assemblee costituenti;
- i membri dell’ufficio di presidenza del Consiglio economico e sociale;
- il presidente del Consiglio costituzionale;
- il vicepresidente del Consiglio di Stato;
- i prefetti;
- i primi presidenti;
- i procuratori generali;
- il sindaco di Parigi e l’assessore incaricato della questura;
- i membri dell’Associazione dei giornalisti parlamentari.
II. – Hanno accesso alla sala delle Quattro Colonne, i membri della stampa titolari di una tessera personale rilasciata previo accordo con la commissione prevista all’articolo 29 nonché i membri dell’Associazione dei giornalisti parlamentari.
III. – A. – Hanno accesso alle sale vicine all’aula delle sedute (salone Delacroix, Casimir Perier e Pujol, corridoi d’accesso a questi saloni, sala delle conferenze e buvette):
Su presentazione del loro titolo:
- i senatori;
Su presentazione di una tessera speciale:
- un segretario per gruppo costituito. Questa cifra è portata a due per i gruppi di almeno sessanta membri.
B. – Un’ora prima dell’apertura della seduta e durante tutta la durata di questa, l’accesso alle sale vicine all’aula delle sedute è limitato, a condizione che portino in evidenza dei cartellini speciali:
- ai membri del personale che vi sono chiamati dal loro servizio;
- ai segretari di gruppo in possesso della tessera speciale.
I commissari del Governo hanno accesso a queste sale nelle condizioni fissate dal seguente paragrafo V.
IV. – A. – Sono ammessi nei corridoi di accesso all’emiciclo e nelle tribune situate al disopra di ogni entrata all’emiciclo:
- il Presidente ed i vicepresidenti del Senato;
- due membri del gabinetto del Presidente della Repubblica;
- tre membri del gabinetto del Primo ministro, tre membri del gabinetto del ministro incaricato dei rapporti con il Parlamento, un membro del gabinetto degli altri ministri o segretari di Stato;
- i membri del gabinetto del Presidente, titolari della tessera speciale;
- tre funzionari del Segretariato generale del Governo;
- i membri del personale delle assemblee previste dalla Costituzione che vi sono chiamati dal loro servizio;
- due segretari per gruppo costituito. Questa cifra è aumentata di una unità per i gruppi di almeno sessanta membri e di due unità per i gruppi di almeno centoventi membri. I gruppi potranno ugualmente disporre di tessere temporanee per un determinato dibattito;
- un collaboratore del vicepresidente che presiede la seduta.
Inoltre, il Presidente potrà autorizzare l’accesso all’aula delle sedute:
- sia in maniera permanente entro il limite di dieci tessere;
- sia provvisoriamente o per un dibattito determinato.
B. – Ad eccezione del Presidente e dei vicepresidenti del Senato, le persone di cui alla precedente lettera A portano in evidenza dei cartellini particolari.
V. – I commissari del Governo, regolarmente nominati con decreto, sono ammessi nelle sale vicine all’aula delle sedute quando l’ordine del giorno dell’Assemblea comprende il dibattito che essi sono abilitati a seguire.
Essi portano in evidenza un distintivo che viene loro consegnato su presentazione del loro decreto di nomina.
Essi hanno accesso alle tribune solo durante il corso di tale dibattito ed entro il limite di dieci posti. Possono prendere posto al banco del Governo (seconda fila) solo su richiesta del ministro interessato.
Non devono in alcun caso sostare nei corridoi d’accesso all’emiciclo.
VI. – Hanno accesso alla biblioteca dell’Assemblea nazionale:
- i senatori ed i rappresentanti francesi al Parlamento europeo;
- gli ex membri delle assemblee parlamentari, dell’Assemblea consultiva o delle assemblee costituenti;
- i membri del personale dell’Assemblea;
- i segretari dei gruppi;
- i collaboratori dei deputati in carica, entro il limite di due per deputato;
- un collaboratore per rappresentante francese al Parlamento europeo in carica e non deputato, sulla base di un cartellino “biblioteca” rilasciato dalla Questura;
- le persone munite di una autorizzazione d’accesso di cui al paragrafo VIII del successivo articolo 28.
VII. – La buvette è riservata ai membri dell’Assemblea. I gruppi composti da cinque persone al massimo ed accompagnati personalmente da un deputato vi sono ammessi nei giorni in cui l’Assemblea non tiene seduta; nei giorni di seduta, essi sono ammessi al mattino fino alle ore 12.30, se non sia in corso la seduta dell’Assemblea, e il venerdì pomeriggio al termine della seduta pubblica. Una autorizzazione dei questori è necessaria per i gruppi più numerosi.
Il personale direttamente chiamato dal suo servizio ed i segretari dei gruppi che portino un cartellino di accesso all’emiciclo o ai saloni possono accedervi.
VIII. – Su presentazione del loro titolo, gli ex deputati hanno accesso tutti i giorni ai corridoi dell’Assemblea così come alla sala delle conferenze e alla buvette.
IX. – I funzionari onorari delle assemblee parlamentari sono parimenti autorizzati a recarsi alla biblioteca ed a circolare nei corridoi, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera B del precedente paragrafo III.
X. – Le persone che desiderano incontrare un deputato o un funzionario, o recarsi in un servizio o in un gruppo parlamentare, hanno accesso al Palazzo Borbone dal numero civico 126, rue de l’Université, nonché dal 101, rue de l’Université, dal 233, boulevard Saint-Germain e dal 32, rue Saint-Dominique, per quanto concerne questi immobili. Esse devono riempire un modulo che comprende il loro cognome, nome e indirizzo nonché il cognome e la qualifica della persona che desiderano incontrare o il servizio o il gruppo nel quale intendono recarsi; queste indicazioni sono verificate con la presentazione di un documento d’identità. Prima di circolare nel Palazzo, si procede ad un controllo degli oggetti che esse portano con sé.
XI. – Possono assistere alla seduta pubblica:
- le prime dieci persone che si presentano al Palazzo; la loro identità viene menzionata su di un registro;
- le persone titolari di un biglietto per la seduta, la cui identità è stata controllata;
- i gruppi beneficiari di una autorizzazione collettiva, quando la lista dei partecipanti, con indicazione del loro domicilio, sarà stata controllata; per i gruppi di studenti, sarà verificata solo l’identità degli accompagnatori. Queste autorizzazioni non vengono rilasciate per le sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni.
Si procede al controllo degli oggetti che portano con sé le persone che desiderano assistere alla seduta pubblica. Questi oggetti sono obbligatoriamente lasciati al guardaroba. Eccezionalmente, queste persone potranno conservare la propria borsa a mano.
XII. – Le persone che sono invitate a partecipare nel Palazzo Borbone a riunioni organizzate da deputati devono presentare una convocazione nominativa e la loro identità viene verificata; il loro nome deve figurare sulla lista delle persone invitate che viene consegnata preventivamente al servizio della sorveglianza con l’indicazione del nome della persona che assumerà, sotto l’autorità del deputato, la responsabilità dell’ammissione delle persone convocate.
Queste riunioni non possono tenersi il sabato, dopo le ore 17.00, la domenica e i giorni festivi a meno che non siano composte esclusivamente da deputati o organizzate dai gruppi politici.
XIII. – Le visite del Palazzo Borbone possono aver luogo solo nei giorni in cui l’Assemblea non tiene seduta. Quando però un deputato accompagna personalmente un gruppo di visitatori composto al massimo da cinque persone, essi possono essere ammessi, salvo che alla biblioteca, al mattino fino alle ore 12.30, se non sia in corso la seduta dell’Assemblea, e il venerdì pomeriggio al termine della seduta pubblica.
Autorizzazioni di visita collettiva sono rilasciate dal Segretariato generale della Questura entro il limite di quattro gruppi per mezza giornata, salvo autorizzazione eccezionale dei questori. I gruppi non possono comprendere più di trenta membri; la lista dei partecipanti, con il loro indirizzo, viene comunicata all’inizio della visita ed è verificata; per i gruppi di studenti, sarà verificata solo l’identità degli accompagnatori.
Si procede ad un controllo degli oggetti che portano con sé le persone che desiderano visitare il Palazzo Borbone.
XIV. – Tutte le tessere, nonché i cartellini differenziati che danno accesso ai saloni o ai corridoi dell’aula delle sedute, comprendono la fotografia del beneficiario, il suo cognome, nome e qualifica. Ad eccezione dei cartellini consegnati ai funzionari, essi sono rinnovati ogni anno.

Articolo 27
Consultazione di documenti parlamentari stranieri
Le persone di cui al paragrafo VI del precedente articolo 26, nonché i membri del Consiglio economico e sociale sono ammessi a consultare sul posto le collezioni di documenti parlamentari stranieri.
Nessun documento può essere dato in prestito o spostato quando il servizio non è in possesso di un doppio esemplare.
Le collezioni di documenti parlamentari e dei più recenti periodici stranieri sono conservate a Parigi, poi depositate al Palazzo di Versailles, nei locali assegnati all’Assemblea nazionale.

Articolo 28
Biblioteca
I. – La biblioteca dell’Assemblea nazionale è posta sotto l’autorità del Presidente e dei questori.
Il direttore del servizio è incaricato dell’acquisto dei libri, dei documenti, opere od oggetti destinati ad arricchire i fondi storici e degli abbonamenti ai giornali e riviste. Nella sua relazione annuale, deve rendere conto al Segretario generale dell’Assemblea e della Presidenza dei suoi acquisti e dei suoi abbonamenti.
Egli assicura la classificazione e la conservazione delle opere nonché la tenuta dei cataloghi e delle banche dati.
II. – Un decreto del Presidente e dei questori fissa gli orari di apertura della biblioteca.
III. – Le persone che hanno accesso alla biblioteca possono consultare tutti i giornali, periodici ed opere che essa conserva, con riserva, per i materiali ritenuti rari, dell’autorizzazione del direttore del servizio.
IV. – Se il documento non è direttamente accessibile, deve essere richiesto agli addetti della biblioteca. Solo questi ultimi hanno accesso ai magazzini.
La richiesta è oggetto di una scheda datata e firmata che riporta il cognome del richiedente ed il titolo, l’autore, la segnatura del documento, con eventualmente il suo numero nella serie.
V. – Ogni prestito sarà registrato nell’archivio informatizzato.
Possono prendere in prestito libri, oltre ai deputati ed ai membri del personale dell’Assemblea nazionale:
- i senatori ed i rappresentati francesi al Parlamento europeo;
- gli ex membri delle assemblee parlamentari, dell’Assemblea consultiva o delle assemblee costituenti;
- un segretario per gruppo;
- i deputati in corso di mandato possono parimenti conferire ad uno dei loro collaboratori procura a prendere in prestito a loro nome.
VI. – Possono essere dati in prestito solo i libri, ad esclusione dei giornali e periodici, a condizione che non si tratti né di libri rari né di libri collocati ad accesso diretto né di libri pubblicati da più di cinquant’anni.
Nessuno può prendere in prestito più di sei volumi alla volta, né più di due libri su di un argomento in corso di discussione davanti al Parlamento.
VII. – I libri vengono dati in prestito per non oltre due mesi. Scaduto tale termine, essi vengono richiesti al loro detentore; tale richiesta è fatta a cura del direttore del servizio.
Nessun nuovo prestito può essere consentito quando dei libri non siano stati restituiti nei termini regolamentari.
I libri perduti da chi li ha presi in prestito saranno riacquistati a sue spese ed a cura del direttore del servizio. Le somme a tal fine necessarie sono oggetto di un prelievo operato dai servizi sotto
l’autorità dei questori.
Sarà considerato come perduto ogni libro che non sarà stato restituito un mese dopo l’invio con plico raccomandato di una lettera di richiesta.
Alla fine di ogni anno, il direttore del servizio rende conto dei libri che devono essere considerati come perduti, con indicazione dei nomi dei responsabili.
Quando il pezzo dei libri da riacquistare raggiungerà una cifra elevata, i questori avranno il diritto di autorizzare il tesoriere a ripartire la spesa su due o più mensilità dell’indennità oggetto del prelievo.
Il direttore del servizio è personalmente responsabile dei libri perduti, quando le formalità prescritte per la registrazione e la richiesta di restituzione dei volumi dati in prestito non saranno state osservate.
VIII. – Le persone di cui all’ultimo comma del paragrafo VI dell’articolo 26 hanno accesso alla biblioteca solo se munite di una autorizzazione rilasciata dal Segretario generale dell’Assemblea e della Presidenza o dal Segretario generale della Questura su proposta del direttore del servizio. Esse devono dar conto di una ricerca o di uno studio che necessitano della consultazione di opere, di documenti o di manoscritti che non si trovano in un’altra biblioteca.
L’autorizzazione è valida al massimo per un mese, ad eccezione dei giorni in cui l’Assemblea tiene seduta. Essa è rinnovabile. Accompagnata da un documento d’identità recante fotografia, essa deve essere presentata ad ogni richiesta degli addetti dell’Assemblea.

Titolo IV
Accreditamento degli organi di stampa

Articolo 29
Accreditamento degli organi di stampa
I. – L’accreditamento degli organi di stampa francesi e stranieri è rilasciato da una commissione in cui siedono o sono rappresentati:
- i questori;
- il presidente della delegazione dell’Ufficio di Presidenza incaricata della comunicazione;
- il presidente ed il segretario generale dell’Associazione dei giornalisti parlamentari;
- il direttore generale della Federazione nazionale della stampa francese;
- il presidente della Federazione francese delle agenzie di stampa;
- i presidenti dell’Associazione della stampa estera e dell’Associazione della stampa angloamericana.
II. – La commissione è incaricata:
- di elaborare o di precisare le regole di attribuzione degli accreditamenti;
- di decidere in merito alle richieste di accreditamento;
- di dichiarare le soppressioni di tessere non regolarmente rinnovate o la cui attribuzione non è più giustificata rispetto alle regole che essa ha stabilito.

Titolo V
La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale

Preambolo
Tenendo conto dell’esigenza costituzionale di pluralismo delle correnti di pensiero e d’opinione il cui rispetto costituisce una delle condizioni della democrazia, la legge del 30 dicembre 1999 sulla creazione de La Rete Parlamentare dispone che il programma di presentazione e di resoconto dei propri lavori che l’Assemblea nazionale produce e fa trasmettere “può ugualmente riguardare il funzionamento delle istituzioni parlamentari e dare spazio al dibattito pubblico, nel rispetto del pluralismo dei gruppi costituiti”. Essa assegna ugualmente alla rete “una missione di servizio pubblico, d’informazione e di formazione dei cittadini alla vita pubblica, attraverso programmi parlamentari, educativi e civici”.
La società di programmi denominata “La Rete Parlamentare - Assemblea nazionale” s’impegna, per l’esecuzione della propria missione di servizio pubblico e nell’ambito della propria indipendenza editoriale, a vigilare sul pluralismo, l’imparzialità, l’oggettività e la neutralità dei suoi programmi; essa assicura ai gruppi costituiti dell’Assemblea nazionale condizioni di espressione imparziali; essa si impegna a non ricorrere ad alcun procedimento tale da compromettere l’onestà dell’informazione del telespettatore.
Prodotta e trasmessa sotto il controllo dell’Ufficio di Presidenza, la programmazione della rete non è soggetta al controllo del Consiglio superiore dell’audiovisivo ed in particolare alle raccomandazioni che quest’ultimo è chiamato a formulare in periodo elettorale. All’Ufficio di Presidenza spetta anche la vigilanza sul rispetto dei principi costituzionali e legislativi applicabili in periodo elettorale.

Articolo 30
Programmazione delle trasmissioni de La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale
I. - La Rete Parlamentare - Assemblea nazionale è soggetta alle disposizioni regolamentari applicabili ai servizi di televisione distribuiti via cavo o trasmessi via satellite per quanto riguarda:
- le regole generali di programmazione;
- le regole applicabili alla sponsorizzazione;
- le disposizioni volte ad assicurare il rispetto della lingua francese e la diffusione della francofonia;
- il contributo degli editori allo sviluppo della produzione e le modalità di acquisizione dei diritti di trasmissione;
- il regime di trasmissione delle opere cinematografiche ed audiovisive.
II. - L’Ufficio di Presidenza vigila sul rispetto degli obblighi fissati dalle predette disposizioni. A tal fine, la società fornisce, non oltre il quindici del mese successivo, alla delegazione dell’Ufficio di Presidenza incaricata della comunicazione, la griglia dettagliata dei programmi di ogni mese, in modo da consentire, in particolare, l’identificazione dell’origine delle opere trasmesse. Essa assicura la conservazione dei programmi trasmessi. Si applicano a tali registrazioni i commi quinto e sesto dell’articolo 19 bis.
III. - Il presidente - direttore generale della società è incaricato di assicurare l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio del diritto di replica come definito dall’articolo 6 modificato della legge n. 82-652 del 29 luglio 1982 sulla comunicazione audiovisiva.

Articolo 31
Disposizioni relative a La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale in periodo elettorale
I. - In periodo elettorale, La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale vigila in modo particolare sul rispetto delle correnti di pensiero e d’opinione.
L’Ufficio di Presidenza fissa, per ogni elezione generale o nazionale, il periodo durante il quale le disposizioni dei paragrafi da I a VII entrano in vigore. Può inoltre rivolgere alla società di programmi raccomandazioni particolari in occasione di una elezione generale o nazionale.
II. - La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale si astiene dal programmare in periodo elettorale trasmissioni direttamente legate alla campagna elettorale e vigila che la trasmissione di dibattiti o incontri non possa essere considerata come uno strumento di propaganda elettorale pregiudizievole all’uguaglianza dei candidati. Nel mandare in onda una persona, peraltro candidata ad un’elezione, essa vigila che la sua particolare situazione nella circoscrizione in cui si presenta non venga evocata.
III. - La redazione de La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale dimostra una cura costante di equilibrio nella scelta delle dichiarazioni e degli scritti delle formazioni politiche e dei loro candidati e vigila con una particolare attenzione all’oggettività dei propri commenti.
IV. - La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale fornisce, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza, la contabilizzazione dei tempi di parola.
V. - I parlamentari che intervengano nelle trasmissioni de La Rete Parlamentare in periodo elettorale si astengono da qualunque discorso che possa essere considerato come un elemento di propaganda o di polemica elettorale e, in particolare, dall’evocare la loro candidatura, quelle dei loro avversari e dal commentare i temi della campagna elettorale.
VI. - Le disposizioni che regolano la propaganda, il finanziamento ed i limiti alle spese elettorali, e segnatamente gli articoli L. 49, comma 2, L. 52-1, L. 52-2, L. 52-8 ed L. 52-12 del codice elettorale, in quanto applicabili alle elezioni di cui trattasi, nonché l’articolo 11 della legge n. 77-808 del 19 luglio 1977 relativa alla pubblicazione ed alla diffusione di certi sondaggi d’opinione, sono applicabili alle trasmissioni de La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale.
La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale fornisce ai deputati che gliene facciano richiesta, ai fini della predisposizione di un rendiconto della campagna o nell’ambito di un contenzioso elettorale, gli elementi contabili concernenti il costo delle trasmissioni a cui abbiano partecipato.
VII. - Fino alla data di apertura della campagna elettorale ufficiale, i collaboratori de La Rete Parlamentare – Assemblea nazionale che fossero candidati vigilano che i loro eventuali interventi in trasmissione non possano avere alcuna incidenza elettorale pregiudizievole all’uguaglianza dei candidati rispetto ai mezzi di propaganda e quindi alla correttezza dello scrutinio; a partire dall’apertura della campagna elettorale ufficiale e fino al giorno in cui è avvenuta l’elezione, non sono autorizzati ad apparire in trasmissione.


>> Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle assemblee parlamentari

Art. 1.
L’Assemblea nazionale ed il Senato hanno sede a Parigi.
Quando le circostanze esigano il trasferimento della sede dei pubblici poteri in un’altra città, il Governo prende, in accordo con i presidenti delle assemblee, tutte le misure necessarie per consentire al Parlamento di aver sede nelle vicinanze del luogo in cui si trovano il Presidente della Repubblica e il Governo.

Art. 2. Il Palazzo Borbone è assegnato all’Assemblea nazionale.
Il Palazzo del Lussemburgo è assegnato al Senato.
Quando il Parlamento è riunito in congresso, i locali detti del Congresso, situati a Versailles, sono ad esso assegnati.