XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3542




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge la finalità di estendere al personale appartenente alla polizia locale, in possesso delle qualifiche di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, il medesimo trattamento normativo in ordine alla tutela legale, già in vigore per le Forze di polizia nazionali, nonché di disciplinare alcuni profili connessi con il risarcimento dei danni e con l'assistenza sanitaria del personale delle Forze di polizia e della polizia locale.
        Ciò in considerazione di un duplice ordine di motivazioni. Da un lato, ragioni di buon senso devono indurre il legislatore ad evitare disuguaglianze tra gli operatori del comparto sicurezza, siano essi appartenenti alle Forze di polizia o alla polizia locale; dall'altro, l'introduzione del nuovo modello integrato di sicurezza - la cosiddetta "polizia di prossimità" - prevede l'impiego del "poliziotto di quartiere" e, di conseguenza, coinvolge sempre più la polizia locale a fianco di quelle nazionali.
        Pertanto, viene fortemente avvertita l'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti gli operatori del settore in argomento.
        Da una breve disamina della normativa in vigore in materia di tutela legale, emerge, in via immediata, il disallineamento che, nel tempo, si è venuto a creare tra le Forze di polizia e la polizia locale.
        Con la legge 22 maggio 1975, n. 152, cosiddetta "legge Reale", recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, viene disciplinata la materia in argomento con l'articolo 32, che prevede la possibilità, per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché per i militari in servizio di pubblica sicurezza, di avvalersi del gratuito patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato o di un libero professionista (con esclusione di più difensori), in caso di procedimento penale per fatti commessi in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
        Tale disposizione è applicabile a tutti gli operatori in possesso delle predette qualifiche, compresi gli appartenenti alla polizia locale e ai militari in servizio di pubblica sicurezza.
        Successivamente, il legislatore amplia, per quanto riguarda le Forze di polizia, l'ambito applicativo del citato articolo 32, che, giova ripetere, presuppone la condizione indispensabile relativa all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
        Infatti, gli articoli 33 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recettivo dell'accordo sindacale firmato il 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia, nel confermare esplicitamente la validità dell'articolo 32 della citata legge n. 152 del 1975, precisano che la tutela in argomento si applica ai fatti compiuti in servizio anche se relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
        In virtù di tale norma, gli appartenenti alle Forze di polizia fruiscono, solo per i procedimenti penali e per fatti commessi in servizio, del risarcimento delle spese di difesa e della possibilità di scegliere un solo difensore di fiducia. Questa disposizione non si applica al personale appartenente alla polizia locale. Inoltre, un ulteriore passo avanti viene fatto con l'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti di amministrazioni statali nei giudizi di responsabilità civile, penale ed amministrativa conseguenti a fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e per i quali viene esclusa la loro responsabilità. Lo stesso articolo consente anche l'anticipazione delle spese, prima della definizione del giudizio, salva la ripetizione della somma in caso di definitivo accertamento di responsabilità. Quest'ultima previsione è stata inserita negli articoli 40 e 63 del recente decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, che ha recepito l'accordo sindacale per le Forze di polizia.
        Infine, sempre nell'ottica di garantire una certa serenità agli operatori di polizia, il legislatore si è preoccupato di introdurre altre due disposizioni: l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che ha esteso le disposizioni dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 anche al coniuge e ai figli del dipendente deceduto e gli articoli 7, comma 4, e 46, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevedono che al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile - nonché ad organi della magistratura di Paesi stranieri, ovvero a presentarsi davanti a consigli o a commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le predette disposizioni non si applicano agli operatori della polizia locale.
        Atteso tale quadro normativo, che tiene giustamente conto delle esigenze personali e familiari degli appartenenti alle Forze di polizia, a fronte delle responsabilità loro derivanti dall'espletamento della peculiare attività istituzionale, si ritiene necessario che anche gli operatori della polizia locale possano fruire di analogo trattamento, in presenza delle medesime condizioni di qualifica e d'impiego.
        L'articolo 1 risponde a tale esigenza.
        Sempre nella considerazione delle finalità sopra indicate e tenuto conto delle peculiari responsabilità affidate agli operatori di polizia, si ritiene utile apportare innovazioni in altri settori connessi nei quali gli stessi sono coinvolti.
        Con l'articolo 2 si prendono in esame quelle situazioni nelle quali, per ragioni di servizio o a causa di esso, gli operatori cagionano danni alle armi, ai veicoli, ai mezzi di coazione fisica, agli equipaggiamenti, ovvero a qualunque altro oggetto in dotazione. Nei predetti casi è necessario riconoscere agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e ai militari in servizio di pubblica sicurezza la mancata risarcibilità dei danni causati, a meno che i comportamenti tenuti siano dovuti a colpa grave o a dolo.
        L'articolo 3 tocca il delicato settore dell'assistenza sanitaria e si occupa del giusto e doveroso intervento da parte dello Stato e degli enti a favore di quelle categorie di persone che svolgono la loro opera a presidio della pacifica convivenza della collettività e, di conseguenza, risultano essere più esposte ai pericoli derivanti dal servizio istituzionale. Per questo personale, qualora subisca lesioni a causa del servizio, è necessario prevedere una corsia preferenziale per il recupero della salute e dell'integrità fisica.
        Infine, l'articolo 4 tende a ridimensionare il danno economico arrecato indirettamente alla famiglia del dipendente che subisce, in ragione di comportamenti censurabili, la sanzione della pena pecuniaria. Come è noto, tale sanzione prevede il pagamento di una somma che va da un minimo di un trentesimo fino a un massimo di cinque trentesimi dello stipendio mensile lordo e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. La presente proposta di legge tende a variare il denominatore della frazione portandolo a novantesimi, ferma restando la portata del numeratore.




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