XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3542
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
prefigge la finalità di estendere al personale appartenente
alla polizia locale, in possesso delle qualifiche di ufficiale
e agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, il
medesimo trattamento normativo in ordine alla tutela legale,
già in vigore per le Forze di polizia nazionali, nonché di
disciplinare alcuni profili connessi con il risarcimento dei
danni e con l'assistenza sanitaria del personale delle Forze
di polizia e della polizia locale.
Ciò in considerazione di un duplice ordine di motivazioni.
Da un lato, ragioni di buon senso devono indurre il
legislatore ad evitare disuguaglianze tra gli operatori del
comparto sicurezza, siano essi appartenenti alle Forze di
polizia o alla polizia locale; dall'altro, l'introduzione del
nuovo modello integrato di sicurezza - la cosiddetta "polizia
di prossimità" - prevede l'impiego del "poliziotto di
quartiere" e, di conseguenza, coinvolge sempre più la polizia
locale a fianco di quelle nazionali.
Pertanto, viene fortemente avvertita l'esigenza di
assicurare parità di trattamento a tutti gli operatori del
settore in argomento.
Da una breve disamina della normativa in vigore in materia
di tutela legale, emerge, in via immediata, il disallineamento
che, nel tempo, si è venuto a creare tra le Forze di polizia e
la polizia locale.
Con la legge 22 maggio 1975, n. 152, cosiddetta "legge
Reale", recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico,
viene disciplinata la materia in argomento con l'articolo 32,
che prevede la possibilità, per gli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché per i
militari in servizio di pubblica sicurezza, di avvalersi del
gratuito patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato o di
un libero professionista (con esclusione di più difensori), in
caso di procedimento penale per fatti commessi in servizio e
relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione
fisica.
Tale disposizione è applicabile a tutti gli operatori in
possesso delle predette qualifiche, compresi gli appartenenti
alla polizia locale e ai militari in servizio di pubblica
sicurezza.
Successivamente, il legislatore amplia, per quanto
riguarda le Forze di polizia, l'ambito applicativo del citato
articolo 32, che, giova ripetere, presuppone la condizione
indispensabile relativa all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica.
Infatti, gli articoli 33 e 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recettivo
dell'accordo sindacale firmato il 20 luglio 1995 riguardante
il personale delle Forze di polizia, nel confermare
esplicitamente la validità dell'articolo 32 della citata legge
n. 152 del 1975, precisano che la tutela in argomento si
applica ai fatti compiuti in servizio anche se relativi
all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
In virtù di tale norma, gli appartenenti alle Forze di
polizia fruiscono, solo per i procedimenti penali e per fatti
commessi in servizio, del risarcimento delle spese di difesa e
della possibilità di scegliere un solo difensore di fiducia.
Questa disposizione non si applica al personale appartenente
alla polizia locale. Inoltre, un ulteriore passo avanti viene
fatto con l'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, che prevede il rimborso delle spese legali sostenute
dai dipendenti di amministrazioni statali nei giudizi di
responsabilità civile, penale ed amministrativa conseguenti a
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e per i quali viene
esclusa la loro responsabilità. Lo stesso articolo consente
anche l'anticipazione delle spese, prima della definizione del
giudizio, salva la ripetizione della somma in caso di
definitivo accertamento di responsabilità. Quest'ultima
previsione è stata inserita negli articoli 40 e 63 del recente
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, che ha recepito l'accordo sindacale per le Forze di
polizia.
Infine, sempre nell'ottica di garantire una certa serenità
agli operatori di polizia, il legislatore si è preoccupato di
introdurre altre due disposizioni: l'articolo 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che ha
esteso le disposizioni dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 anche al coniuge e
ai figli del dipendente deceduto e gli articoli 7, comma 4, e
46, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 164 del 2002, che prevedono che al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti
inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura
ordinaria, militare o contabile - nonché ad organi della
magistratura di Paesi stranieri, ovvero a presentarsi davanti
a consigli o a commissioni di disciplina o di inchiesta,
compete il trattamento economico di missione previsto dalla
legge sulle missioni solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere
rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione
qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza
definitiva di condanna a titolo doloso. Le predette
disposizioni non si applicano agli operatori della polizia
locale.
Atteso tale quadro normativo, che tiene giustamente conto
delle esigenze personali e familiari degli appartenenti alle
Forze di polizia, a fronte delle responsabilità loro derivanti
dall'espletamento della peculiare attività istituzionale, si
ritiene necessario che anche gli operatori della polizia
locale possano fruire di analogo trattamento, in presenza
delle medesime condizioni di qualifica e d'impiego.
L'articolo 1 risponde a tale esigenza.
Sempre nella considerazione delle finalità sopra indicate
e tenuto conto delle peculiari responsabilità affidate agli
operatori di polizia, si ritiene utile apportare innovazioni
in altri settori connessi nei quali gli stessi sono
coinvolti.
Con l'articolo 2 si prendono in esame quelle situazioni
nelle quali, per ragioni di servizio o a causa di esso, gli
operatori cagionano danni alle armi, ai veicoli, ai mezzi di
coazione fisica, agli equipaggiamenti, ovvero a qualunque
altro oggetto in dotazione. Nei predetti casi è necessario
riconoscere agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria e ai militari in servizio di pubblica
sicurezza la mancata risarcibilità dei danni causati, a meno
che i comportamenti tenuti siano dovuti a colpa grave o a
dolo.
L'articolo 3 tocca il delicato settore dell'assistenza
sanitaria e si occupa del giusto e doveroso intervento da
parte dello Stato e degli enti a favore di quelle categorie di
persone che svolgono la loro opera a presidio della pacifica
convivenza della collettività e, di conseguenza, risultano
essere più esposte ai pericoli derivanti dal servizio
istituzionale. Per questo personale, qualora subisca lesioni a
causa del servizio, è necessario prevedere una corsia
preferenziale per il recupero della salute e dell'integrità
fisica.
Infine, l'articolo 4 tende a ridimensionare il danno
economico arrecato indirettamente alla famiglia del dipendente
che subisce, in ragione di comportamenti censurabili, la
sanzione della pena pecuniaria. Come è noto, tale sanzione
prevede il pagamento di una somma che va da un minimo di un
trentesimo fino a un massimo di cinque trentesimi dello
stipendio mensile lordo e degli altri assegni a carattere
fisso e continuativo. La presente proposta di legge tende a
variare il denominatore della frazione portandolo a
novantesimi, ferma restando la portata del numeratore.