XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3542




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Tutela legale)

        1. In materia di tutela legale, agli appartenenti alla polizia locale, in possesso delle qualifiche di ufficiale e di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della Polizia di Stato.


Art. 2.

(Risarcimento dei danni)

        1. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e i militari in servizio di pubblica sicurezza non sono tenuti a risarcire alle amministrazioni o agli enti di appartenenza i danni arrecati durante lo svolgimento del servizio e, comunque, per fatti ricollegabili ai propri doveri d'ufficio o di servizio, cagionati alle armi, ai veicoli, ai mezzi di coazione fisica, agli equipaggiamenti, ovvero a qualunque altro oggetto in dotazione, ad eccezione dei fatti commessi con dolo o colpa grave e per quali vi è stata una sentenza di condanna passata in giudicato.
        2. Nell'ipotesi in cui gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e i militari in servizio di pubblica sicurezza siano condannati con sentenza esecutiva al risarcimento dei danni cagionati a persone, ovvero a persone e cose, durante l'espletamento del servizio o, comunque, ricollegabili ai propri doveri d'ufficio o di servizio, l'amministrazione o l'ente di appartenenza è tenuta a mantenere indenne il personale operante e a sostituirsi allo stesso nel pagamento delle somme eventualmente spettanti agli aventi diritto, salva la facoltà di rivalsa dell'amministrazione o dell'ente nei confronti del dipendente in caso di fatto doloso per il quale vi è stata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Art. 3.

(Assistenza sanitaria)

        1. Agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e ai militari in servizio di pubblica sicurezza che, durante il servizio o comunque per fatti ricollegabili ai propri doveri d'ufficio o servizio, subiscano lesioni personali, qualunque ne sia la causa, per la cui guarigione si rendano necessarie cure mediche, terapie specialistiche o protesi, che non siano completamente a carico del Servizio sanitario nazionale, ovvero quando il Servizio stesso preveda tempi di attesa, per le prestazioni, superiori a sessanta giorni, l'amministrazione o l'ente di appartenenza assicura il rimborso, entro quattro mesi dalla data della relativa richiesta, di tutte le spese mediche sostenute dall'interessato per il ristoro della salute e della completa integrità fisica.
        2. In ogni ipotesi in cui i soggetti indicati al comma 1, interessati al recupero della salute e dell'integrità fisica, comunichino all'amministrazione o all'ente di appartenenza di non poter anticipare i costi delle cure mediche, delle terapie specialistiche o dalle protesi, entro due mesi dalla stessa comunicazione l'amministrazione o l'ente di appartenenza deve provvedere direttamente al saldo delle prestazioni, ivi comprese quelle a carattere privatistico.


Art. 4.

(Pena pecuniaria)

        1. Per gli ufficiali e per gli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e per i militari in servizio di pubblica sicurezza, quando i rispettivi regolamenti od ordinamenti prevedano la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, questa non può superare i cinque novantesimi dello stipendio mensile lordo e degli altri assegni corrisposti a carattere fisso e continuativo.



Frontespizio Relazione