XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3542
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Tutela legale)
1. In materia di tutela legale, agli appartenenti alla
polizia locale, in possesso delle qualifiche di ufficiale e di
agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, si
applicano le disposizioni vigenti per il personale della
Polizia di Stato.
Art. 2.
(Risarcimento dei danni)
1. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria e i militari in servizio di pubblica
sicurezza non sono tenuti a risarcire alle amministrazioni o
agli enti di appartenenza i danni arrecati durante lo
svolgimento del servizio e, comunque, per fatti ricollegabili
ai propri doveri d'ufficio o di servizio, cagionati alle armi,
ai veicoli, ai mezzi di coazione fisica, agli equipaggiamenti,
ovvero a qualunque altro oggetto in dotazione, ad eccezione
dei fatti commessi con dolo o colpa grave e per quali vi è
stata una sentenza di condanna passata in giudicato.
2. Nell'ipotesi in cui gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e i militari in
servizio di pubblica sicurezza siano condannati con sentenza
esecutiva al risarcimento dei danni cagionati a persone,
ovvero a persone e cose, durante l'espletamento del servizio
o, comunque, ricollegabili ai propri doveri d'ufficio o di
servizio, l'amministrazione o l'ente di appartenenza è tenuta
a mantenere indenne il personale operante e a sostituirsi allo
stesso nel pagamento delle somme eventualmente spettanti agli
aventi diritto, salva la facoltà di rivalsa
dell'amministrazione o dell'ente nei confronti del dipendente
in caso di fatto doloso per il quale vi è stata una sentenza
di condanna passata in giudicato.
Art. 3.
(Assistenza sanitaria)
1. Agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria e ai militari in servizio di pubblica
sicurezza che, durante il servizio o comunque per fatti
ricollegabili ai propri doveri d'ufficio o servizio, subiscano
lesioni personali, qualunque ne sia la causa, per la cui
guarigione si rendano necessarie cure mediche, terapie
specialistiche o protesi, che non siano completamente a carico
del Servizio sanitario nazionale, ovvero quando il Servizio
stesso preveda tempi di attesa, per le prestazioni, superiori
a sessanta giorni, l'amministrazione o l'ente di appartenenza
assicura il rimborso, entro quattro mesi dalla data della
relativa richiesta, di tutte le spese mediche sostenute
dall'interessato per il ristoro della salute e della completa
integrità fisica.
2. In ogni ipotesi in cui i soggetti indicati al comma 1,
interessati al recupero della salute e dell'integrità fisica,
comunichino all'amministrazione o all'ente di appartenenza di
non poter anticipare i costi delle cure mediche, delle terapie
specialistiche o dalle protesi, entro due mesi dalla stessa
comunicazione l'amministrazione o l'ente di appartenenza deve
provvedere direttamente al saldo delle prestazioni, ivi
comprese quelle a carattere privatistico.
Art. 4.
(Pena pecuniaria)
1. Per gli ufficiali e per gli agenti di pubblica
sicurezza o di polizia giudiziaria e per i militari in
servizio di pubblica sicurezza, quando i rispettivi
regolamenti od ordinamenti prevedano la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria, questa non può superare i cinque
novantesimi dello stipendio mensile lordo e degli altri
assegni corrisposti a carattere fisso e continuativo.