XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2864




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge si pone l'obiettivo di introdurre alcune modifiche nella legislazione italiana in materia di pedofilia e pornografia minorile, vista la crescita continua di questa gravissima forma di devianza sessuale, che rappresenta un male diffuso di cui un numero sempre più elevato di minori è vittima. Ogni giorno, nel mondo, sempre più bambini sono vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuali, al punto che è evidente la necessità di un'azione sempre più incisiva concertata a livello nazionale ed internazionale per contrastare tale fenomeno e fare in modo che ogni bambino veda riconosciuto il suo diritto ad essere tutelato da tutte le forme di abuso sessuale. L'utilizzazione e lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresentano una forma di coercizione e di violenza paragonabile ad una vera e propria schiavitù, legata sempre più frequentemente anche a forme di criminalità organizzata che perseguono l'obiettivo di facili ed ingenti profitti, operando su scala non solo nazionale ma anche internazionale. Oltre a questo si aggiunge il fatto che nuove opportunità di sfruttamento e nuovi problemi derivano anche dai moderni strumenti di comunicazione, incluse le più avanzate tecnologie informatiche, usate come uno strumento criminale privilegiato specialmente per la produzione e la diffusione di materiale pornografico, in particolare per quello di contenuto pedofilo. Per quanto riguarda il turismo sessuale, il fenomeno è stato in forte crescita negli ultimi dieci anni ma va riconosciuto che, a partire dalla entrata in vigore della legge n. 269 del 1998, si è realizzata una significativa campagna informativa per sensibilizzare gli operatori del turismo all'assunzione di responsabilità circa questo gravissimo fenomeno.
        Passando ad esaminare nel dettaglio il testo dell'articolato della presente proposta di legge, all'articolo 1 sono enunciate le finalità del provvedimento, consistenti nel dettare misure necessarie per dare attuazione ai protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46. L'articolo 2, al fine di evitare un indiscriminato coinvolgimento dei minori nella visione di materiale pornografico nelle edicole e negli esercizi sperimentali di vendita, prevede il divieto di esporre al pubblico quotidiani e periodici con copertine pornografiche, stabilendo così implicitamente il dovere dell'esercente a vigilare affinché questo non avvenga, pena la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a due mesi. L'articolo 3 vieta non solo la trasmissione di programmi televisivi in tutto o in parte a carattere pornografico, ma anche la diffusione di immagini a soli fini informativi che possano, tuttavia, avere attinenza con la pedofilia (si ricordino a questo proposito le immagini scioccanti trasmesse dai telegiornali serali del 27 settembre 2000). L'articolo 4 punisce anche chi partecipa ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, mentre oggi la punibilità è limitata soltanto agli organizzatori del turismo sessuale. L'articolo 5 modifica gli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale al fine di renderne più chiaro il dettato normativo. In riferimento al primo articolo, si è scelto di non limitare alle utilità "economiche" i vantaggi che possono essere promessi per l'adescamento dei minori, mentre nel secondo articolo si recepiscono le indicazioni della nota sentenza della Cassazione (Sezioni unite sentenza n. 13 del 2000), che ha sancito come la norma incriminatrice - nella sua attuale formulazione - richiede uno sfruttamento del minore per fini di lucro o comunque una ragione economica, non sempre sussistente. La modifica proposta sostituisce quindi la terminologia, richiedendosi la semplice utilizzazione del minore ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile. L'articolo 6 introduce il reato di pedofilia telematica come ipotesi distinta rispetto alla pornografia minorile diffusa per via telematica, mentre l'articolo 7 punisce coloro che costruiscono, vendono, cedono o mettono a disposizione apparecchi contenenti videogiochi con soggetti pornografici, dal momento che le sale di videogiochi sono frequentate soprattutto da minori. Il precetto penale riguarda anche chi realizza programmi del genere da installare nei personal computer. L'articolo 8 ridefinisce il reato di corruzione di minorenne, oggi riferito solo al compimento di atti sessuali in presenza di minori, punendo chiunque mostri materiale pornografico al fine di indurre una persona minore di anni quattordici a compiere atti sessuali. L'articolo 9 estende ai reati di pedofilia informatica e diffusione di videogiochi a sfondo sessuale le disposizioni che tutelano le generalità e l'immagine del minore. L'articolo 10 prevede l'obbligo di conservare i file di accesso al sito per i responsabili dei motori di telecomunicazioni, ai fini delle eventuali esigenze investigative. Viene altresì previsto l'obbligo di denuncia a carico di quanti vengano a conoscenza di fatti integranti i reati previsti dalla legge n. 269 del 1998.
        All'articolo 11 è prevista l'applicazione delle disposizioni particolari in materia di attività di contrasto, previste dall'articolo 14 della legge n. 269 del 1998, con riferimento ai compiti della polizia giudiziaria e della polizia delle telecomunicazioni, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. All'articolo 12, in considerazione del particolare allarme sociale dei reati in oggetto, per lo svolgimento delle relative indagini vengono consentite tutte le forme di intercettazione, al di là delle pene edittali previste. All'articolo 13, è estesa l'applicazione di alcune disposizioni processuali del codice di procedura penale, introdotte dall'articolo 13 della legge n. 269 del 1998 riguardanti: le attribuzioni del tribunale in composizione collegiale; i casi particolari in cui la prova testimoniale è ammessa solo se ritenuta assolutamente necessaria dal giudice; l'incidente probatorio per l'assunzione di testimonianza di minori; le modalità di svolgimento dell'incidente probatorio coinvolgente minori; i dibattimenti a porte chiuse; l'esame del minore vittima del reato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente all'impianto citofonico. Per rafforzare le sanzioni penali oggi previste e garantirne una sicura applicazione l'articolo 14 stabilisce la non applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 81 del codice penale (concorso formale e reato continuato) e delle disposizioni di cui agli articoli 438 e 444 del medesimo codice (giudizio abbreviato e patteggiamento), che oggi comportano sempre una diminuzione di pena. Inoltre, all'articolo 15, sono raddoppiati i termini per la prescrizione dei reati e delle pene. Infine, all'articolo 16, si stabilisce l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza, nonché la non applicabilità dei benefìci premiali della "legge Gozzini" (legge n. 354 del 1975) nei riguardi dei condannati per i reati in oggetto. Per tutte le ragioni esposte auspichiamo una rapida approvazione della legge che sottoponiamo al Parlamento.




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