XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2864
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge si pone
l'obiettivo di introdurre alcune modifiche nella legislazione
italiana in materia di pedofilia e pornografia minorile, vista
la crescita continua di questa gravissima forma di devianza
sessuale, che rappresenta un male diffuso di cui un numero
sempre più elevato di minori è vittima. Ogni giorno, nel
mondo, sempre più bambini sono vittime dello sfruttamento e
dell'abuso sessuali, al punto che è evidente la necessità di
un'azione sempre più incisiva concertata a livello nazionale
ed internazionale per contrastare tale fenomeno e fare in modo
che ogni bambino veda riconosciuto il suo diritto ad essere
tutelato da tutte le forme di abuso sessuale. L'utilizzazione
e lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali
rappresentano una forma di coercizione e di violenza
paragonabile ad una vera e propria schiavitù, legata sempre
più frequentemente anche a forme di criminalità organizzata
che perseguono l'obiettivo di facili ed ingenti profitti,
operando su scala non solo nazionale ma anche internazionale.
Oltre a questo si aggiunge il fatto che nuove opportunità di
sfruttamento e nuovi problemi derivano anche dai moderni
strumenti di comunicazione, incluse le più avanzate tecnologie
informatiche, usate come uno strumento criminale privilegiato
specialmente per la produzione e la diffusione di materiale
pornografico, in particolare per quello di contenuto pedofilo.
Per quanto riguarda il turismo sessuale, il fenomeno è stato
in forte crescita negli ultimi dieci anni ma va riconosciuto
che, a partire dalla entrata in vigore della legge n. 269 del
1998, si è realizzata una significativa campagna informativa
per sensibilizzare gli operatori del turismo all'assunzione di
responsabilità circa questo gravissimo fenomeno.
Passando ad esaminare nel dettaglio il testo
dell'articolato della presente proposta di legge, all'articolo
1 sono enunciate le finalità del provvedimento, consistenti
nel dettare misure necessarie per dare attuazione ai
protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del
fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini,
la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante
bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati,
fatti a New York il 6 settembre 2000 e resi esecutivi ai sensi
della legge 11 marzo 2002, n. 46. L'articolo 2, al fine di
evitare un indiscriminato coinvolgimento dei minori nella
visione di materiale pornografico nelle edicole e negli
esercizi sperimentali di vendita, prevede il divieto di
esporre al pubblico quotidiani e periodici con copertine
pornografiche, stabilendo così implicitamente il dovere
dell'esercente a vigilare affinché questo non avvenga, pena la
sospensione dell'attività di vendita per un periodo non
inferiore a venti giorni e non superiore a due mesi.
L'articolo 3 vieta non solo la trasmissione di programmi
televisivi in tutto o in parte a carattere pornografico, ma
anche la diffusione di immagini a soli fini informativi che
possano, tuttavia, avere attinenza con la pedofilia (si
ricordino a questo proposito le immagini scioccanti trasmesse
dai telegiornali serali del 27 settembre 2000). L'articolo 4
punisce anche chi partecipa ad iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile, mentre oggi la
punibilità è limitata soltanto agli organizzatori del turismo
sessuale. L'articolo 5 modifica gli articoli 600-bis e
600-ter del codice penale al fine di renderne più chiaro
il dettato normativo. In riferimento al primo articolo, si è
scelto di non limitare alle utilità "economiche" i vantaggi
che possono essere promessi per l'adescamento dei minori,
mentre nel secondo articolo si recepiscono le indicazioni
della nota sentenza della Cassazione (Sezioni unite sentenza
n. 13 del 2000), che ha sancito come la norma incriminatrice -
nella sua attuale formulazione - richiede uno sfruttamento del
minore per fini di lucro o comunque una ragione economica, non
sempre sussistente. La modifica proposta sostituisce quindi la
terminologia, richiedendosi la semplice utilizzazione del
minore ai fini dell'integrazione del reato di pornografia
minorile. L'articolo 6 introduce il reato di pedofilia
telematica come ipotesi distinta rispetto alla pornografia
minorile diffusa per via telematica, mentre l'articolo 7
punisce coloro che costruiscono, vendono, cedono o mettono a
disposizione apparecchi contenenti videogiochi con soggetti
pornografici, dal momento che le sale di videogiochi sono
frequentate soprattutto da minori. Il precetto penale riguarda
anche chi realizza programmi del genere da installare nei
personal computer. L'articolo 8 ridefinisce il reato di
corruzione di minorenne, oggi riferito solo al compimento di
atti sessuali in presenza di minori, punendo chiunque mostri
materiale pornografico al fine di indurre una persona minore
di anni quattordici a compiere atti sessuali. L'articolo 9
estende ai reati di pedofilia informatica e diffusione di
videogiochi a sfondo sessuale le disposizioni che tutelano le
generalità e l'immagine del minore. L'articolo 10 prevede
l'obbligo di conservare i file di accesso al sito per i
responsabili dei motori di telecomunicazioni, ai fini delle
eventuali esigenze investigative. Viene altresì previsto
l'obbligo di denuncia a carico di quanti vengano a conoscenza
di fatti integranti i reati previsti dalla legge n. 269 del
1998.
All'articolo 11 è prevista l'applicazione delle
disposizioni particolari in materia di attività di contrasto,
previste dall'articolo 14 della legge n. 269 del 1998, con
riferimento ai compiti della polizia giudiziaria e della
polizia delle telecomunicazioni, nonché ai provvedimenti
dell'autorità giudiziaria. All'articolo 12, in considerazione
del particolare allarme sociale dei reati in oggetto, per lo
svolgimento delle relative indagini vengono consentite tutte
le forme di intercettazione, al di là delle pene edittali
previste. All'articolo 13, è estesa l'applicazione di alcune
disposizioni processuali del codice di procedura penale,
introdotte dall'articolo 13 della legge n. 269 del 1998
riguardanti: le attribuzioni del tribunale in composizione
collegiale; i casi particolari in cui la prova testimoniale è
ammessa solo se ritenuta assolutamente necessaria dal giudice;
l'incidente probatorio per l'assunzione di testimonianza di
minori; le modalità di svolgimento dell'incidente probatorio
coinvolgente minori; i dibattimenti a porte chiuse; l'esame
del minore vittima del reato mediante l'uso di un vetro
specchio unitamente all'impianto citofonico. Per rafforzare le
sanzioni penali oggi previste e garantirne una sicura
applicazione l'articolo 14 stabilisce la non applicabilità
delle previsioni di cui all'articolo 81 del codice penale
(concorso formale e reato continuato) e delle disposizioni di
cui agli articoli 438 e 444 del medesimo codice (giudizio
abbreviato e patteggiamento), che oggi comportano sempre una
diminuzione di pena. Inoltre, all'articolo 15, sono
raddoppiati i termini per la prescrizione dei reati e delle
pene. Infine, all'articolo 16, si stabilisce l'obbligatorietà
dell'arresto in flagranza, nonché la non applicabilità dei
benefìci premiali della "legge Gozzini" (legge n. 354 del
1975) nei riguardi dei condannati per i reati in oggetto. Per
tutte le ragioni esposte auspichiamo una rapida approvazione
della legge che sottoponiamo al Parlamento.