XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2864




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge detta misure urgenti necessarie per contrastare il fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile, al fine di dare piena attuazione ai protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000, resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46.
        2. Ai fini della presente legge si intende per "pornografia minorile" la pornografia rappresentante bambini, ovvero qualsiasi rappresentazione, effettuata con ogni mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate, ovvero qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.
        3. In particolare, la presente legge persegue lo scopo di prevenire e di reprimere la produzione, la distribuzione, la diffusione, l'importazione, l'esportazione, la cessione, la vendita o la detenzione di materiale pornografico rappresentante bambini, come definito dal comma 2.
        4. La presente legge persegue altresì la finalità di limitare al massimo la possibilità di diffusione presso i minori di materiale pornografico.
        5. Le disposizioni contenute nella presente legge perseguono, altresì, le finalità stabilite dalle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269.


Art. 2.

(Divieto di esposizione di materiale
pornografico).

        1. I titolari degli esercizi delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108, ed i titolari degli esercizi di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono tenuti a non esporre al pubblico quotidiani e periodici le cui copertine contengano immagini pornografiche.
        2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il sindaco del comune competente per territorio sospende l'attività di vendita esercitata dai soggetti responsabili per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni.


Art. 3.

(Divieto di trasmissioni a carattere
pornografico).

        1. All'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

            "9-bis. E' vietata la trasmissione di programmi in tutto o in parte a carattere pornografico. E' altresì vietata la diffusione, anche se per finalità informative, di immagini di minori che possano in qualsiasi modo essere riconducibili alla pedofilia";

            b) al comma 10 le parole: "o pornografiche" sono soppresse.

        2. All'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui ai commi da 8 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 8 e 9 e da 10 a 15";

            b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 15 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 mila euro a 500 mila euro oppure la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione da sei a dodici mesi. Tali sanzioni sono applicate nella misura massima prevista in caso di violazione del divieto di cui al secondo periodo del citato comma 9-bis";

            c) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lettera a-bis),";

            d) al comma 13, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            "a-bis) di inosservanza del divieto di cui al comma 9-bis dell'articolo 15;".


Art. 4.

(Reato di partecipazione ad iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile).

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 600-quinquies del codice penale, è aggiunto il seguente:

            "E' altresì punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 20 mila a 200 mila euro chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma".


Art. 5.

(Modifiche agli articoli 600-bis
e 600-ter del codice penale).

        1. Al secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale, la parola: "economica" è soppressa.
        2. Al primo comma dell'articolo 600-ter del codice penale, le parole: "Chiunque sfrutta minori" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque utilizza minori".

Art. 6.

(Reato di pedofilia telematica).

        1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 600-quater. 1 - (Pedofilia telematica). - Chiunque diffonda immagini di minori mediante l'utilizzazione di siti telematici, al fine della diffusione della pedofilia e dello sfruttamento minorile, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 20 mila euro a 200 mila euro".


Art. 7.

(Reato di diffusione di videogiochi
con soggetti pornografici).

        1. Dopo l'articolo 600-quater.1 del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 600-quater. 2 - (Videogiochi pornografici).- Chiunque costruisce, vende, cede o mette a disposizione apparecchi contenenti videogiochi con soggetti pornografici è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20 mila euro a 200 mila euro.
        Alla stessa pena soggiace chi realizza, vende, cede o mette a disposizione programmi per personal computer contenenti videogiochi con soggetti pornografici".


Art. 8.

(Corruzione di minorenne semplice
ed aggravata).

        1. L'articolo 609-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 609-quinquies- (Corruzione di minorenne).- Chiunque mostra pubblicazioni, videocassette o altro materiale pornografico al fine di indurre una persona minore di anni quattordici a compiere atti sessuali, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
        E' punito con la reclusione da un anno a sei anni chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere".


Art. 9.

(Tutela delle generalità e dell'immagine
del minore).

        1. All'articolo 734-bis del codice penale, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "600-quater.1, 600-quater.2,".


Art. 10.

(Obblighi di conservazione e di denuncia).

        1. Per esigenze investigative i responsabili dei motori di telecomunicazioni sono obbligati a conservare i file di accesso al sito per almeno cinque anni.
        2. I responsabili dei motori di telecomunicazioni sono altresì obbligati a comunicare all'autorità giudiziaria eventuali fatti di reato relativi alle fattispecie individuate dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, e dalla presente legge.
        3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti responsabili sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno o con la multa da 20 mila euro a 50 mila euro.


Art. 11.

(Attività di contrasto).

        1. Le disposizioni in materia di attività di contrasto, previste dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano, ove possibile, alle fattispecie di reato individuate dalla presente legge.

Art. 12.

(Intercettazioni).

        1. La lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

            "f-bis) delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli 609-quater e 609-quinquies del medesimo codice".


Art. 13.

(Modifiche al codice di procedura penale).

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 190-bis, comma 1-bis, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "600-quater.1, 600-quater.2,";

            b) all'articolo 392, comma 1-bis, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "600-quater.1, 600-quater.2,";

            c) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "600-quater.1, 600-quater.2,";

            d) all'articolo 472, comma 3-bis, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "600-quater.1, 600-quater.2,";

            e) all'articolo 498, comma 4-ter, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "600-quater.1, 600-quater.2,".


Art. 14.

(Determinazione delle pene).

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del codice penale, concernenti il concorso formale di reati e il reato continuato, non trovano applicazione nei confronti degli imputati di uno dei reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-septies del medesimo codice, e dalla presente legge, nonché dagli articoli 609-quater e 609-quinquies del codice penale, come modificato dalla presente legge.
        2. Le disposizioni di cui agli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale non si applicano nei confronti degli imputati di uno dei reati indicati dal comma 1 del presente articolo.


Art. 15.

(Prescrizione dei reati e delle pene).

        1. I termini previsti dagli articoli 157 e 172 del codice penale, per la prescrizione rispettivamente del reato e della pena, sono raddoppiati con riferimento ai reati di cui agli articoli da 600-bis a 600-septies del codice penale, e alla presente legge, nonché di cui agli articoli 609-quater e 609-quinquies del codice penale, come modificato dalla presente legge.


Art. 16.

(Misure coercitive e detentive).

        1. A coloro i quali sono colti in flagranza di uno dei reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-septies del codice penale, e dalla presente legge, nonché dagli articoli 609-quater e 609-quinquies del codice penale, come modificato dalla presente legge, si applica l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale.
        2. A coloro i quali sono stati condannati per uno dei reati indicati dal comma 1 del presente articolo non possono essere concessi i permessi premio, l'assegnazione al lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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