XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2864
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge detta misure urgenti necessarie per
contrastare il fenomeno della pedofilia e della pornografia
minorile, al fine di dare piena attuazione ai protocolli
opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo,
concernenti rispettivamente la vendita di bambini, la
prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante
bambini e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati,
fatti a New York il 6 settembre 2000, resi esecutivi ai sensi
della legge 11 marzo 2002, n. 46.
2. Ai fini della presente legge si intende per
"pornografia minorile" la pornografia rappresentante bambini,
ovvero qualsiasi rappresentazione, effettuata con ogni mezzo,
di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete
o simulate, ovvero qualsiasi rappresentazione di organi
sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.
3. In particolare, la presente legge persegue lo scopo di
prevenire e di reprimere la produzione, la distribuzione, la
diffusione, l'importazione, l'esportazione, la cessione, la
vendita o la detenzione di materiale pornografico
rappresentante bambini, come definito dal comma 2.
4. La presente legge persegue altresì la finalità di
limitare al massimo la possibilità di diffusione presso i
minori di materiale pornografico.
5. Le disposizioni contenute nella presente legge
perseguono, altresì, le finalità stabilite dalle leggi 15
febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269.
Art. 2.
(Divieto di esposizione di materiale
pornografico).
1. I titolari degli esercizi delle rivendite esclusive di
quotidiani e periodici, di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 13 aprile 1999, n. 108, ed i titolari degli esercizi di
cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170, sono tenuti a non esporre al pubblico
quotidiani e periodici le cui copertine contengano immagini
pornografiche.
2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il
sindaco del comune competente per territorio sospende
l'attività di vendita esercitata dai soggetti responsabili per
un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a
sessanta giorni.
Art. 3.
(Divieto di trasmissioni a carattere
pornografico).
1. All'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. E' vietata la trasmissione di programmi in
tutto o in parte a carattere pornografico. E' altresì vietata
la diffusione, anche se per finalità informative, di immagini
di minori che possano in qualsiasi modo essere riconducibili
alla pedofilia";
b) al comma 10 le parole: "o pornografiche" sono
soppresse.
2. All'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui
ai commi da 8 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai
commi 8 e 9 e da 10 a 15";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti: "Nei casi di violazione delle
prescrizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 15 è
irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 50 mila euro a 500 mila euro oppure la sospensione
dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione da sei
a dodici mesi. Tali sanzioni sono applicate nella misura
massima prevista in caso di violazione del divieto di cui al
secondo periodo del citato comma 9-bis";
c) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
"Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lettera
a-bis),";
d) al comma 13, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:
"a-bis) di inosservanza del divieto di cui al
comma 9-bis dell'articolo 15;".
Art. 4.
(Reato di partecipazione ad iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 600-quinquies
del codice penale, è aggiunto il seguente:
"E' altresì punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 20 mila a 200 mila euro chiunque partecipa ai
viaggi di cui al primo comma".
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 600-bis
e 600-ter del codice penale).
1. Al secondo comma dell'articolo 600-bis del codice
penale, la parola: "economica" è soppressa.
2. Al primo comma dell'articolo 600-ter del codice
penale, le parole: "Chiunque sfrutta minori" sono sostituite
dalle seguenti: "Chiunque utilizza minori".
Art. 6.
(Reato di pedofilia telematica).
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, è
inserito il seguente:
"Art. 600-quater. 1 - (Pedofilia telematica).
- Chiunque diffonda immagini di minori mediante
l'utilizzazione di siti telematici, al fine della diffusione
della pedofilia e dello sfruttamento minorile, è punito con la
reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 20 mila
euro a 200 mila euro".
Art. 7.
(Reato di diffusione di videogiochi
con soggetti pornografici).
1. Dopo l'articolo 600-quater.1 del codice penale,
introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 600-quater. 2 - (Videogiochi
pornografici).- Chiunque costruisce, vende, cede o mette a
disposizione apparecchi contenenti videogiochi con soggetti
pornografici è punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da 20 mila euro a 200 mila euro.
Alla stessa pena soggiace chi realizza, vende, cede o
mette a disposizione programmi per personal computer
contenenti videogiochi con soggetti pornografici".
Art. 8.
(Corruzione di minorenne semplice
ed aggravata).
1. L'articolo 609-quinquies del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 609-quinquies- (Corruzione di
minorenne).- Chiunque mostra pubblicazioni, videocassette
o altro materiale pornografico al fine di indurre una persona
minore di anni quattordici a compiere atti sessuali, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
E' punito con la reclusione da un anno a sei anni chiunque
compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni
quattordici, al fine di farla assistere".
Art. 9.
(Tutela delle generalità e dell'immagine
del minore).
1. All'articolo 734-bis del codice penale, dopo le
parole: "600-quater," sono inserite le seguenti:
"600-quater.1, 600-quater.2,".
Art. 10.
(Obblighi di conservazione e di denuncia).
1. Per esigenze investigative i responsabili dei motori di
telecomunicazioni sono obbligati a conservare i file di
accesso al sito per almeno cinque anni.
2. I responsabili dei motori di telecomunicazioni sono
altresì obbligati a comunicare all'autorità giudiziaria
eventuali fatti di reato relativi alle fattispecie individuate
dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
e dalla presente legge.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso
di mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, i
soggetti responsabili sono puniti con la reclusione da sei
mesi ad un anno o con la multa da 20 mila euro a 50 mila
euro.
Art. 11.
(Attività di contrasto).
1. Le disposizioni in materia di attività di contrasto,
previste dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269,
si applicano, ove possibile, alle fattispecie di reato
individuate dalla presente legge.
Art. 12.
(Intercettazioni).
1. La lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 266
del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:
"f-bis) delitti previsti dalla sezione I del capo
III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli
articoli 609-quater e 609-quinquies del medesimo
codice".
Art. 13.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 190-bis, comma 1-bis,
dopo le parole: "600-quater," sono inserite le
seguenti: "600-quater.1, 600-quater.2,";
b) all'articolo 392, comma 1-bis, dopo le
parole: "600-ter," sono inserite le seguenti:
"600-quater.1, 600-quater.2,";
c) all'articolo 398, comma 5-bis, dopo le
parole: "600-ter," sono inserite le seguenti:
"600-quater.1, 600-quater.2,";
d) all'articolo 472, comma 3-bis, dopo le
parole: "600-ter," sono inserite le seguenti:
"600-quater.1, 600-quater.2,";
e) all'articolo 498, comma 4-ter, dopo le
parole: "600-quater," sono inserite le seguenti:
"600-quater.1, 600-quater.2,".
Art. 14.
(Determinazione delle pene).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del codice
penale, concernenti il concorso formale di reati e il reato
continuato, non trovano applicazione nei confronti degli
imputati di uno dei reati previsti dagli articoli da
600-bis a 600-septies del medesimo codice, e dalla
presente legge, nonché dagli articoli 609-quater e
609-quinquies del codice penale, come modificato dalla
presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 438 e 444 del
codice di procedura penale non si applicano nei confronti
degli imputati di uno dei reati indicati dal comma 1 del
presente articolo.
Art. 15.
(Prescrizione dei reati e delle pene).
1. I termini previsti dagli articoli 157 e 172 del codice
penale, per la prescrizione rispettivamente del reato e della
pena, sono raddoppiati con riferimento ai reati di cui agli
articoli da 600-bis a 600-septies del codice
penale, e alla presente legge, nonché di cui agli articoli
609-quater e 609-quinquies del codice penale, come
modificato dalla presente legge.
Art. 16.
(Misure coercitive e detentive).
1. A coloro i quali sono colti in flagranza di uno dei
reati previsti dagli articoli da 600-bis a
600-septies del codice penale, e dalla presente legge,
nonché dagli articoli 609-quater e 609-quinquies
del codice penale, come modificato dalla presente legge, si
applica l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi
dell'articolo 380 del codice di procedura penale.
2. A coloro i quali sono stati condannati per uno dei
reati indicati dal comma 1 del presente articolo non possono
essere concessi i permessi premio, l'assegnazione al lavoro
esterno e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni.
Art. 17.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.