XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 938
Onorevoli Colleghi! - Il cosiddetto "prestito d'onore",
regolamentato dal decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, consente l'erogazione di una somma massima di 50
milioni di lire ai disoccupati che vogliono avviare
un'iniziativa imprenditoriale autonoma. Nato con molto
scetticismo, tale istituto ha invece consentito a migliaia di
persone - soprattutto giovani disoccupati meridionali - di
mettere in piedi un'impresa e ha incoraggiato la diffusione
della cultura del lavoro autonomo. Il successo della misura
introdotta dal provvedimento è testimoniato dai dati diffusi
nel dicembre del 2000 dalla Società per l'imprenditorialità
giovanile: tra il dicembre 1996 e il dicembre 2000 sono state
presentate 80 mila domande, sono state convocate per i corsi
di selezione e di formazione 34 mila persone e sono state
ammesse al finanziamento 18 mila attività.
Scopo della presente proposta di legge è quello di
estendere la possibilità di usufruire dell'istituto,
consentendo anche ai comuni di erogare il prestito d'onore,
attingendo ad un fondo di garanzia istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I comuni
devono essere situati nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, o in aree nelle quali il tasso di disoccupazione è
superiore del 25 per cento alla media nazionale.