XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 938




        Onorevoli Colleghi! - Il cosiddetto "prestito d'onore", regolamentato dal decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, consente l'erogazione di una somma massima di 50 milioni di lire ai disoccupati che vogliono avviare un'iniziativa imprenditoriale autonoma. Nato con molto scetticismo, tale istituto ha invece consentito a migliaia di persone - soprattutto giovani disoccupati meridionali - di mettere in piedi un'impresa e ha incoraggiato la diffusione della cultura del lavoro autonomo. Il successo della misura introdotta dal provvedimento è testimoniato dai dati diffusi nel dicembre del 2000 dalla Società per l'imprenditorialità giovanile: tra il dicembre 1996 e il dicembre 2000 sono state presentate 80 mila domande, sono state convocate per i corsi di selezione e di formazione 34 mila persone e sono state ammesse al finanziamento 18 mila attività.
        Scopo della presente proposta di legge è quello di estendere la possibilità di usufruire dell'istituto, consentendo anche ai comuni di erogare il prestito d'onore, attingendo ad un fondo di garanzia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I comuni devono essere situati nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, o in aree nelle quali il tasso di disoccupazione è superiore del 25 per cento alla media nazionale.




Frontespizio Testo articoli