XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 938




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I comuni situati nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e nei territori in cui il tasso di disoccupazione è superiore del 25 per cento alla media nazionale possono concedere prestiti d'onore, consistenti in finanziamenti fino a lire 50 milioni, ai disoccupati di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni che intendono avviare un'attività autonoma.
        2. Il prestito d'onore di cui al comma 1 è restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a diciotto mesi.
        3. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo di garanzia al quale i comuni possono accedere, a valere sulla somma del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pari a lire 50 miliardi per il 2001, a lire 50 miliardi per il 2002 e a lire 50 miliardi per il 2003.
        4. Il fondo di cui al comma 3 è gestito dalla società Sviluppo Italia spa.
        5. Il Ministro dell'econimia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.



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