XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 938
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I comuni situati nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, e nei territori in cui il tasso di disoccupazione è
superiore del 25 per cento alla media nazionale possono
concedere prestiti d'onore, consistenti in finanziamenti fino
a lire 50 milioni, ai disoccupati di età compresa tra i
diciotto e i trentacinque anni che intendono avviare
un'attività autonoma.
2. Il prestito d'onore di cui al comma 1 è restituibile in
cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per
cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a
diciotto mesi.
3. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un fondo di garanzia al quale i comuni
possono accedere, a valere sulla somma del fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pari a lire
50 miliardi per il 2001, a lire 50 miliardi per il 2002 e a
lire 50 miliardi per il 2003.
4. Il fondo di cui al comma 3 è gestito dalla società
Sviluppo Italia spa.
5. Il Ministro dell'econimia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta il relativo regolamento di attuazione.