XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 891




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Obiettivi e finalità del servizio).

        1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini anche stranieri, non residenti o apolidi, in età compresa tra tre mesi e tre anni e che, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia, concorre alla loro crescita e allo sviluppo delle potenzialità individuali.
        2. L'asilo nido ha lo scopo di offrire:

                a) ai bambini un luogo privilegiato di espressione delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, in una prospettiva di benessere e di armonico sviluppo;

                b) alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai bisogni sociali, affiancarle nei compiti educativi e per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro.

        3. Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, l'asilo nido favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, mette in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità valorizzando le differenze, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.
        4. L'asilo nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di svantaggio psico-fisico o sociale.


Art. 2.

(Esclusione degli asili nido
dai servizi a domanda individuale).

        1. Per le sue finalità sociali ed educative, l'asilo nido non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.


Art. 3.

(Competenze dello Stato).

        1. La competenza per gli asili nido a livello nazionale è affidata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Con l'obiettivo di pervenire ad un equilibrio territoriale tra le varie aree del Paese, allo Stato compete la determinazione di criteri programmatici, da concordare con le regioni, finalizzati a garantire lo sviluppo del servizio di cui alla presente legge sull'intero territorio nazionale.
        3. I criteri programmatici di cui al comma 2 sono definiti, in accordo con le regioni, sulla base di strumenti unitari di rilevazione dei bisogni educativi e sociali presenti nelle varie aree del Paese.
        4. Allo scopo di realizzare uno sviluppo dei servizi degli asili nido tale da garantire una qualità omogenea delle prestazioni a livello nazionale, allo Stato competono altresì:

                a) un'azione di coordinamento dei piani regionali;

                b) l'emanazione di orientamenti ed indirizzi nazionali sul piano educativo.

        5. Per realizzare la costruzione di nuovi asili nido e la gestione degli asili nido già esistenti e non funzionanti, lo Stato assegna annualmente alle regioni appositi stanziamenti a valere sul Fondo di cui all'articolo 10.


Art. 4.

(Compiti delle regioni).

        1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, le regioni, con proprie leggi, programmano lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio regionale, fissano i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido, nonché gli standard qualitativi ed organizzativi, tenendo presenti le seguenti linee guida:

                a) gli asili nido, preferibilmente, sono ubicati in aree comprendenti scuole materne o altri servizi destinati all'infanzia, in modo da rispondere, sia per la localizzazione sia per le modalità organizzative e di funzionamento, alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie. Nei centri storici e nelle zone edificate, ove non siano reperibili aree idonee, gli asili nido possono essere ubicati in edifici preesistenti, secondo norme di progettazione e di ristrutturazione fissate dalle regioni, tali comunque da garantire il rispetto delle esigenze infantili e le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità sul piano educativo;

                b) le strutture devono garantire requisiti di vivibilità, tecnici, edilizi e organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino;

                c) il personale educativo e ausiliario deve essere qualificato, sufficiente e idoneo, con competenze psico-pedagogiche;

                d) nella gestione è prevista la partecipazione attiva dei genitori;

                e) l'asilo nido si caratterizza complessivamente e in rapporto con gli altri servizi socio-educativi come centro di elaborazione e promozione di una più elevata e diffusa cultura dell'infanzia, con il coinvolgimento dei genitori, della comunità locale e delle forze sociali.

        2. Le regioni promuovono, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca presenti nella regione e nel territorio nazionale, ricerche sulla condizione dell'infanzia e sulle metodologie educative, finalizzate al miglioramento e alla diffusione della politica educativa nei confronti della prima infanzia.
        3. Le regioni stabiliscono, inoltre, i criteri generali per la partecipazione degli utenti alle spese di gestione, prevedendo forme di tutela delle fasce sociali meno abbienti. I contributi versati dagli utenti possono essere gestiti direttamente dall'organismo di partecipazione dell'asilo nido sulla base di norme regolamentari stabilite dai comuni. La partecipazione economica degli utenti alle spese non può essere superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione del servizio a livello comunale.
        4. Le regioni stabiliscono con proprie norme i criteri generali per l'erogazione dei contributi finanziari ai comuni.


Art. 5.

(Compiti dei comuni).

        1. La promozione e il controllo degli asili nido sono affidati ai comuni. La gestione degli asili nido è di competenza dei comuni, dei consorzi di comuni o di associazioni di genitori, nonché di organismi del privato sociale senza fini di lucro che agiscono nel rispetto dei regolamenti di cui al comma 3.
        2. Sulla base di quanto previsto dagli articoli 1, 3 e 4, i comuni, singolarmente o in forma associata e previa consultazione delle famiglie e delle forze sociali interessate, si dotano di propri regolamenti, approvati dai rispettivi consigli, nei quali sono definiti gli indirizzi educativi degli asili nido, i criteri gestionali, gli standard organizzativi, le modalità di partecipazione, verifica e controllo da parte dei genitori utenti, i criteri di contribuzione degli utenti alle spese di gestione, nonché le forme atte a garantire una continuità formativa tra gli asili nido e gli altri servizi educativi rivolti all'infanzia.
        3. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 6, i comuni definiscono altresì, tramite apposito regolamento, le modalità gestionali e organizzative degli eventuali servizi integrativi agli asili nido e le forme del loro coordinamento, con particolare attenzione alle realtà di piccole dimensioni e alle condizioni socio-economiche locali; i regolamenti definiscono, inoltre, criteri per:

                a) la costruzione, l'impianto e l'arredamento, individuando parametri atti a stabilire costi di base omogenei per posto-bambino che rispondano a criteri di efficienza della spesa;

                b) la ristrutturazione di asili nido esistenti, la riconversione o l'acquisto di immobili da adibire ad asilo nido, ivi compresi l'impianto e l'arredamento degli stessi;

                c) la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, tenendo conto del fabbisogno sociale.


Art. 6.

(Servizi integrativi all'asilo nido).

        1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai bisogni differenziati di bambine, bambini, genitori e comunità sul piano sociale ed educativo, le regioni possono prevedere, sulla base di standard qualitativi ed organizzativi definiti con proprie norme e all'interno dei piani territoriali previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, l'erogazione di contributi finanziari per l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, con modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento diversificate, quali strutture che consentano anche fruizioni parziali da parte degli utenti e spazi di aggregazione e socializzazione con caratteristiche educative, ludiche e culturali per bambini e adulti con bambini, gestiti da soggetti specializzati in attività socio-educative per l'infanzia, che garantiscano adeguata professionalità.
        2. Le regioni possono favorire, in via sperimentale, la realizzazione da parte dei comuni di servizi integrati per l'infanzia finalizzati al superamento della separazione tra l'asilo nido e la scuola materna, organizzati sulla base di programmi educativo-formativi in rapporto allo sviluppo psico-fisico e cognitivo dei singoli bambini.
        3. Ad integrazione degli asili nido, gestiti direttamente dai comuni, la regione autorizza la realizzazione di nidi familiari e di micro nidi aventi la finalità di cui all'articolo 1, gestiti da associazioni di genitori o da associazioni o cooperative del privato sociale senza fini di lucro che si collochino anche presso servizi territoriali già esistenti.


Art. 7.

(Compiti del Servizio sanitario nazionale).

        1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli asili nido è di competenza delle aziende sanitarie locali.
        2. Il servizio materno-infantile dell'azienda sanitaria locale, in accordo con i comuni, definisce i programmi di intervento finalizzati in particolare:

                a) alla prevenzione e all'educazione sanitaria e alimentare, promuovendole anche tramite scelte concrete di alimentazione naturale e commisurate all'età, in relazione a quanto consigliato dalla più avanzata scienza della nutrizione;

                b) all'inserimento e alla riabilitazione dei bambini in condizioni di disagio e difficoltà, prevedendo, per garantire il diritto all'integrazione sociale dei bambini disabili, la presenza di minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali come titolo per la priorità di accesso;

                c) all'istituzione di un'unità organizzativa per il bambino disabile, che si avvale di un'educatrice aggiuntiva specializzata al sostegno e supportata dai servizi neuro-psicopedagogici territoriali;

                d) alla diffusione di un organico intervento socio-sanitario e culturale verso la comunità infantile.


Art. 8.

(Personale degli asili nido).

        1. Il funzionamento degli asili nido è assicurato da educatori con competenze psico-pedagogiche e da personale ausiliario di diversa professionalità in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi.
        2. Tutto il personale operante nella struttura dell'asilo nido agisce secondo il metodo del lavoro di gruppo e della collegialità e in stretta collaborazione con i genitori, al fine di garantire la necessaria coerenza degli interventi educativi.
        3. Allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi, i comuni, in forma singola o associata, provvedono a designare figure professionali di coordinamento pedagogico e organizzativo, con il compito di indirizzare, supportare e promuovere l'attività di tutto il personale degli asili nido e gli interventi socio-educativi rivolti all'infanzia.
        4. I coordinatori pedagogici e organizzativi e il personale educatore di cui al comma 3 sono forniti di diploma universitario.
        5. Per l'accesso ai concorsi per posti di educatori di asili nido occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto magistrale, diploma per l'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di assistente all'infanzia, di assistente di comunità infantili, di dirigente di comunità o titoli superiori quali laurea in pedagogia e psicologia.
        6. Al fine di garantire un'adeguata professionalità degli operatori, le regioni sono tenute a promuovere e a finanziare, e i comuni a progettare e realizzare, avvalendosi delle figure di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 3, corsi di:

                a) qualificazione iniziale per l'accesso ai posti di educatore degli asili nido;

                b) aggiornamento annuale del personale educativo e ausiliario in servizio, nella logica della formazione permanente.

        7. Le regioni promuovono, progettano e realizzano direttamente corsi di qualificazione e di aggiornamento per le figure di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 3 e promuovono e sostengono un coordinamento pedagogico per i piccoli comuni.

Art. 9.

(Supplenza di personale assente).

        1. Allo scopo di garantire la necessaria continuità nei rapporti tra adulti e bambini, in deroga alla normativa vigente, le assenze del personale in servizio presso gli asili nido comunali su posti previsti dalla pianta organica sono coperte con incarichi di supplenza, limitatamente al periodo dell'assenza, anche se superiore a sei mesi.
        2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 il rapporto di lavoro è risolto di diritto.


Art. 10.

(Finanziamenti).

        1. Per le finalità di cui alla presente legge a decorrere dall'anno 2002 è destinata una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, pari a lire 300 miliardi annue.
        2. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono le eventuali residue disponibilità finanziarie del fondo istituito dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i residui attivi non riscossi alla stessa data.


Art. 11.

(Norme per l'accesso
ai finanziamenti per gli asili nido).

        1. Entro la data del 30 giugno 2002 ed entro il 30 giugno di ogni anno per gli esercizi successivi, le regioni provvedono ad inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle esigenze e delle richieste avanzate dai comuni, i propri piani di sviluppo dei servizi, debitamente approvati dai rispettivi consigli regionali, con l'indicazione dei criteri di priorità di intervento, e più precisamente:

                a) il piano di sviluppo, relativo alla istituzione di nuovi servizi, da attivare tramite la costruzione di nuove strutture o la ristrutturazione di edifici preesistenti o l'acquisto di eventuali immobili destinati ad asili nido, dal quale emergano inoltre una valutazione del fabbisogno sociale, le richieste avanzate dai comuni, i criteri di assegnazione e l'entità dei contributi concessi ai comuni medesimi, nonché le condizioni della loro effettiva spendibilità;

                b) il piano delle ristrutturazioni di asili nido già esistenti che necessitino di adeguamenti strutturali;

                c) il piano relativo alla concessione dei contributi ai comuni per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido, specificando i criteri di assegnazione dei contributi medesimi, il numero delle strutture effettivamente funzionanti, il numero dei posti-bambino, nonchè il personale in servizio, distinto in personale educatore e ausiliario;

                d) il piano relativo all'entità e ai criteri di erogazione dei contributi previsti per gli eventuali servizi integrativi agli asili nido, di cui all'articolo 6;

                e) il piano relativo all'entità e ai criteri di erogazione dei contributi destinati alla formazione permanente del personale.

        2. Le regioni provvedono altresì ad inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la data del 31 marzo 2002, ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi successivi, una relazione consuntiva su ciascuno dei piani di cui alle lettere a),‰á1 b),‰á1 c), d) ed e) del comma 1, indicante le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati nell'anno precedente e i motivi di eventuali mancate realizzazioni.
        3. Entro il 31 ottobre del 2002 ed entro il 31 ottobre di ogni anno per gli esercizi successivi, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto a ripartire i finanziamenti di cui all'articolo 10 tra le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

(Norme per l'erogazione dei fondi
dalle regioni ai comuni).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 3, le regioni provvedono annualmente, sulla base dei piani di cui al medesimo articolo 11, all'erogazione effettiva dei contributi relativi agli interventi di cui alle lettere b),‰á1 c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 nonchè a dare immediata esecuzione alle procedure previste dalle rispettive norme regionali sui lavori pubblici per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11.
        2. Le regioni possono integrare i contributi di cui al comma 1 direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.


Art. 13.

(Cassa depositi e prestiti).

        1. Anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti, ai comuni che hanno ottenuto i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, la Cassa depositi e prestiti, su domanda del comune, corredata da attestazione della regione certificante la intervenuta adozione e regolarità degli atti dovuti, concede il mutuo necessario al completo finanziamento dell'opera, compreso l'acquisto dell'area.


Art. 14.

(Verifica della spesa).

        1. Sulla base dei piani e delle relazioni annuali di cui all'articolo 11, gli importi assegnati alle regioni e non spesi nel biennio successivo all'anno di assegnazione dei contributi ai comuni, per quanto attiene alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 11, ed entro l'anno finanziario in cui i contributi sono stati assegnati, per quanto attiene alle lettere b),‰á1 c),‰á1 d) ed e) dello stesso comma 1, sono messi in diminuzione degli importi da concedere alle regioni medesime nell'anno successivo e ripartiti tra tutte le regioni che ne hanno diritto.


Art. 15.

(Abrogazioni).

        1. Gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e la legge 29 novembre 1977, n. 891, sono abrogati.



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