XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 891
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obiettivi e finalità del servizio).
1. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di
interesse pubblico che accoglie i bambini anche stranieri, non
residenti o apolidi, in età compresa tra tre mesi e tre anni e
che, nel quadro di una politica socio-educativa della prima
infanzia, concorre alla loro crescita e allo sviluppo delle
potenzialità individuali.
2. L'asilo nido ha lo scopo di offrire:
a) ai bambini un luogo privilegiato di espressione
delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, in una
prospettiva di benessere e di armonico sviluppo;
b) alle famiglie un servizio di supporto per
rispondere ai bisogni sociali, affiancarle nei compiti
educativi e per facilitare l'accesso dei genitori al
lavoro.
3. Nell'ambito della massima integrazione con gli altri
servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia,
l'asilo nido favorisce la continuità educativa in rapporto
alla famiglia, all'ambiente sociale e agli altri servizi
esistenti, mette in atto azioni positive per offrire ai suoi
utenti pari opportunità valorizzando le differenze, svolgendo
altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di
svantaggio e un'opera di promozione culturale e di
informazione sulle problematiche relative alla prima
infanzia.
4. L'asilo nido tutela e garantisce il diritto
all'inserimento dei bambini portatori di svantaggio
psico-fisico o sociale.
Art. 2.
(Esclusione degli asili nido
dai servizi a domanda individuale).
1. Per le sue finalità sociali ed educative, l'asilo nido
non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.
131.
Art. 3.
(Competenze dello Stato).
1. La competenza per gli asili nido a livello nazionale è
affidata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2. Con l'obiettivo di pervenire ad un equilibrio
territoriale tra le varie aree del Paese, allo Stato compete
la determinazione di criteri programmatici, da concordare con
le regioni, finalizzati a garantire lo sviluppo del servizio
di cui alla presente legge sull'intero territorio
nazionale.
3. I criteri programmatici di cui al comma 2 sono
definiti, in accordo con le regioni, sulla base di strumenti
unitari di rilevazione dei bisogni educativi e sociali
presenti nelle varie aree del Paese.
4. Allo scopo di realizzare uno sviluppo dei servizi degli
asili nido tale da garantire una qualità omogenea delle
prestazioni a livello nazionale, allo Stato competono
altresì:
a) un'azione di coordinamento dei piani
regionali;
b) l'emanazione di orientamenti ed indirizzi
nazionali sul piano educativo.
5. Per realizzare la costruzione di nuovi asili nido e la
gestione degli asili nido già esistenti e non funzionanti, lo
Stato assegna annualmente alle regioni appositi stanziamenti a
valere sul Fondo di cui all'articolo 10.
Art. 4.
(Compiti delle regioni).
1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, le
regioni, con proprie leggi, programmano lo sviluppo del
sistema dei servizi per la prima infanzia nel territorio
regionale, fissano i criteri generali per la costruzione, la
gestione ed il controllo degli asili nido, nonché gli
standard qualitativi ed organizzativi, tenendo presenti
le seguenti linee guida:
a) gli asili nido, preferibilmente, sono ubicati
in aree comprendenti scuole materne o altri servizi destinati
all'infanzia, in modo da rispondere, sia per la localizzazione
sia per le modalità organizzative e di funzionamento, alle
esigenze degli utenti e delle loro famiglie. Nei centri
storici e nelle zone edificate, ove non siano reperibili aree
idonee, gli asili nido possono essere ubicati in edifici
preesistenti, secondo norme di progettazione e di
ristrutturazione fissate dalle regioni, tali comunque da
garantire il rispetto delle esigenze infantili e le necessarie
condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità sul piano
educativo;
b) le strutture devono garantire requisiti di
vivibilità, tecnici, edilizi e organizzativi tali da garantire
l'armonico sviluppo del bambino;
c) il personale educativo e ausiliario deve essere
qualificato, sufficiente e idoneo, con competenze
psico-pedagogiche;
d) nella gestione è prevista la partecipazione
attiva dei genitori;
e) l'asilo nido si caratterizza complessivamente e
in rapporto con gli altri servizi socio-educativi come centro
di elaborazione e promozione di una più elevata e diffusa
cultura dell'infanzia, con il coinvolgimento dei genitori,
della comunità locale e delle forze sociali.
2. Le regioni promuovono, in collaborazione con le
università e gli enti pubblici di ricerca presenti nella
regione e nel territorio nazionale, ricerche sulla condizione
dell'infanzia e sulle metodologie educative, finalizzate al
miglioramento e alla diffusione della politica educativa nei
confronti della prima infanzia.
3. Le regioni stabiliscono, inoltre, i criteri generali
per la partecipazione degli utenti alle spese di gestione,
prevedendo forme di tutela delle fasce sociali meno abbienti.
I contributi versati dagli utenti possono essere gestiti
direttamente dall'organismo di partecipazione dell'asilo nido
sulla base di norme regolamentari stabilite dai comuni. La
partecipazione economica degli utenti alle spese non può
essere superiore al 30 per cento dei costi medi di gestione
del servizio a livello comunale.
4. Le regioni stabiliscono con proprie norme i criteri
generali per l'erogazione dei contributi finanziari ai
comuni.
Art. 5.
(Compiti dei comuni).
1. La promozione e il controllo degli asili nido sono
affidati ai comuni. La gestione degli asili nido è di
competenza dei comuni, dei consorzi di comuni o di
associazioni di genitori, nonché di organismi del privato
sociale senza fini di lucro che agiscono nel rispetto dei
regolamenti di cui al comma 3.
2. Sulla base di quanto previsto dagli articoli 1, 3 e 4,
i comuni, singolarmente o in forma associata e previa
consultazione delle famiglie e delle forze sociali
interessate, si dotano di propri regolamenti, approvati dai
rispettivi consigli, nei quali sono definiti gli indirizzi
educativi degli asili nido, i criteri gestionali, gli
standard organizzativi, le modalità di partecipazione,
verifica e controllo da parte dei genitori utenti, i criteri
di contribuzione degli utenti alle spese di gestione, nonché
le forme atte a garantire una continuità formativa tra gli
asili nido e gli altri servizi educativi rivolti
all'infanzia.
3. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 6, i comuni
definiscono altresì, tramite apposito regolamento, le modalità
gestionali e organizzative degli eventuali servizi integrativi
agli asili nido e le forme del loro coordinamento, con
particolare attenzione alle realtà di piccole dimensioni e
alle condizioni socio-economiche locali; i regolamenti
definiscono, inoltre, criteri per:
a) la costruzione, l'impianto e l'arredamento,
individuando parametri atti a stabilire costi di base omogenei
per posto-bambino che rispondano a criteri di efficienza della
spesa;
b) la ristrutturazione di asili nido esistenti, la
riconversione o l'acquisto di immobili da adibire ad asilo
nido, ivi compresi l'impianto e l'arredamento degli stessi;
c) la gestione, il funzionamento e la manutenzione
degli asili nido, tenendo conto del fabbisogno sociale.
Art. 6.
(Servizi integrativi all'asilo nido).
1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai
bisogni differenziati di bambine, bambini, genitori e comunità
sul piano sociale ed educativo, le regioni possono prevedere,
sulla base di standard qualitativi ed organizzativi
definiti con proprie norme e all'interno dei piani
territoriali previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285,
l'erogazione di contributi finanziari per l'attivazione di
servizi integrativi agli asili nido, con modalità strutturali,
di accesso, di frequenza e di funzionamento diversificate,
quali strutture che consentano anche fruizioni parziali da
parte degli utenti e spazi di aggregazione e socializzazione
con caratteristiche educative, ludiche e culturali per bambini
e adulti con bambini, gestiti da soggetti specializzati in
attività socio-educative per l'infanzia, che garantiscano
adeguata professionalità.
2. Le regioni possono favorire, in via sperimentale, la
realizzazione da parte dei comuni di servizi integrati per
l'infanzia finalizzati al superamento della separazione tra
l'asilo nido e la scuola materna, organizzati sulla base di
programmi educativo-formativi in rapporto allo sviluppo
psico-fisico e cognitivo dei singoli bambini.
3. Ad integrazione degli asili nido, gestiti direttamente
dai comuni, la regione autorizza la realizzazione di nidi
familiari e di micro nidi aventi la finalità di cui
all'articolo 1, gestiti da associazioni di genitori o da
associazioni o cooperative del privato sociale senza fini di
lucro che si collochino anche presso servizi territoriali già
esistenti.
Art. 7.
(Compiti del Servizio sanitario nazionale).
1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli asili nido è di
competenza delle aziende sanitarie locali.
2. Il servizio materno-infantile dell'azienda sanitaria
locale, in accordo con i comuni, definisce i programmi di
intervento finalizzati in particolare:
a) alla prevenzione e all'educazione sanitaria e
alimentare, promuovendole anche tramite scelte concrete di
alimentazione naturale e commisurate all'età, in relazione a
quanto consigliato dalla più avanzata scienza della
nutrizione;
b) all'inserimento e alla riabilitazione dei
bambini in condizioni di disagio e difficoltà, prevedendo, per
garantire il diritto all'integrazione sociale dei bambini
disabili, la presenza di minorazioni fisiche, psichiche,
sensoriali come titolo per la priorità di accesso;
c) all'istituzione di un'unità organizzativa per
il bambino disabile, che si avvale di un'educatrice aggiuntiva
specializzata al sostegno e supportata dai servizi
neuro-psicopedagogici territoriali;
d) alla diffusione di un organico intervento
socio-sanitario e culturale verso la comunità infantile.
Art. 8.
(Personale degli asili nido).
1. Il funzionamento degli asili nido è assicurato da
educatori con competenze psico-pedagogiche e da personale
ausiliario di diversa professionalità in rapporto alle
specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli
organizzativi.
2. Tutto il personale operante nella struttura dell'asilo
nido agisce secondo il metodo del lavoro di gruppo e della
collegialità e in stretta collaborazione con i genitori, al
fine di garantire la necessaria coerenza degli interventi
educativi.
3. Allo scopo di garantire la continuità nella
programmazione educativa e la qualità degli interventi, i
comuni, in forma singola o associata, provvedono a designare
figure professionali di coordinamento pedagogico e
organizzativo, con il compito di indirizzare, supportare e
promuovere l'attività di tutto il personale degli asili nido e
gli interventi socio-educativi rivolti all'infanzia.
4. I coordinatori pedagogici e organizzativi e il
personale educatore di cui al comma 3 sono forniti di diploma
universitario.
5. Per l'accesso ai concorsi per posti di educatori di
asili nido occorre essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio: diploma di istituto magistrale, diploma per
l'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di
assistente all'infanzia, di assistente di comunità infantili,
di dirigente di comunità o titoli superiori quali laurea in
pedagogia e psicologia.
6. Al fine di garantire un'adeguata professionalità degli
operatori, le regioni sono tenute a promuovere e a finanziare,
e i comuni a progettare e realizzare, avvalendosi delle figure
di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 3,
corsi di:
a) qualificazione iniziale per l'accesso ai posti
di educatore degli asili nido;
b) aggiornamento annuale del personale educativo e
ausiliario in servizio, nella logica della formazione
permanente.
7. Le regioni promuovono, progettano e realizzano
direttamente corsi di qualificazione e di aggiornamento per le
figure di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al
comma 3 e promuovono e sostengono un coordinamento pedagogico
per i piccoli comuni.
Art. 9.
(Supplenza di personale assente).
1. Allo scopo di garantire la necessaria continuità nei
rapporti tra adulti e bambini, in deroga alla normativa
vigente, le assenze del personale in servizio presso gli asili
nido comunali su posti previsti dalla pianta organica sono
coperte con incarichi di supplenza, limitatamente al periodo
dell'assenza, anche se superiore a sei mesi.
2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 il rapporto
di lavoro è risolto di diritto.
Art. 10.
(Finanziamenti).
1. Per le finalità di cui alla presente legge a decorrere
dall'anno 2002 è destinata una quota del Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8
novembre 2000, n. 328, pari a lire 300 miliardi annue.
2. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono
le eventuali residue disponibilità finanziarie del fondo
istituito dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n.
1044, non impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché i residui attivi non riscossi alla
stessa data.
Art. 11.
(Norme per l'accesso
ai finanziamenti per gli asili nido).
1. Entro la data del 30 giugno 2002 ed entro il 30 giugno
di ogni anno per gli esercizi successivi, le regioni
provvedono ad inviare al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sulla base delle esigenze e
delle richieste avanzate dai comuni, i propri piani di
sviluppo dei servizi, debitamente approvati dai rispettivi
consigli regionali, con l'indicazione dei criteri di priorità
di intervento, e più precisamente:
a) il piano di sviluppo, relativo alla istituzione
di nuovi servizi, da attivare tramite la costruzione di nuove
strutture o la ristrutturazione di edifici preesistenti o
l'acquisto di eventuali immobili destinati ad asili nido, dal
quale emergano inoltre una valutazione del fabbisogno sociale,
le richieste avanzate dai comuni, i criteri di assegnazione e
l'entità dei contributi concessi ai comuni medesimi, nonché le
condizioni della loro effettiva spendibilità;
b) il piano delle ristrutturazioni di asili nido
già esistenti che necessitino di adeguamenti strutturali;
c) il piano relativo alla concessione dei
contributi ai comuni per la gestione, il funzionamento e la
manutenzione degli asili nido, specificando i criteri di
assegnazione dei contributi medesimi, il numero delle
strutture effettivamente funzionanti, il numero dei
posti-bambino, nonchè il personale in servizio, distinto in
personale educatore e ausiliario;
d) il piano relativo all'entità e ai criteri di
erogazione dei contributi previsti per gli eventuali servizi
integrativi agli asili nido, di cui all'articolo 6;
e) il piano relativo all'entità e ai criteri di
erogazione dei contributi destinati alla formazione permanente
del personale.
2. Le regioni provvedono altresì ad inviare al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro la
data del 31 marzo 2002, ed entro il 31 marzo di ogni anno per
gli esercizi successivi, una relazione consuntiva su ciascuno
dei piani di cui alle lettere a),‰á1 b),‰á1 c),
d) ed e) del comma 1, indicante le spese
effettivamente sostenute per gli interventi realizzati
nell'anno precedente e i motivi di eventuali mancate
realizzazioni.
3. Entro il 31 ottobre del 2002 ed entro il 31 ottobre di
ogni anno per gli esercizi successivi, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con
proprio decreto a ripartire i finanziamenti di cui
all'articolo 10 tra le regioni, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12.
(Norme per l'erogazione dei fondi
dalle regioni ai comuni).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 11, comma 3, le regioni provvedono
annualmente, sulla base dei piani di cui al medesimo articolo
11, all'erogazione effettiva dei contributi relativi agli
interventi di cui alle lettere b),‰á1 c) e d)
del comma 1 dell'articolo 11 nonchè a dare immediata
esecuzione alle procedure previste dalle rispettive norme
regionali sui lavori pubblici per l'erogazione dei contributi
relativi agli interventi di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 11.
2. Le regioni possono integrare i contributi di cui al
comma 1 direttamente o attraverso altre forme di finanziamento
da esse stabilite.
Art. 13.
(Cassa depositi e prestiti).
1. Anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle
disposizioni vigenti, ai comuni che hanno ottenuto i
contributi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 11, la Cassa depositi e prestiti, su domanda del
comune, corredata da attestazione della regione certificante
la intervenuta adozione e regolarità degli atti dovuti,
concede il mutuo necessario al completo finanziamento
dell'opera, compreso l'acquisto dell'area.
Art. 14.
(Verifica della spesa).
1. Sulla base dei piani e delle relazioni annuali di cui
all'articolo 11, gli importi assegnati alle regioni e non
spesi nel biennio successivo all'anno di assegnazione dei
contributi ai comuni, per quanto attiene alla lettera a)
del comma 1 del medesimo articolo 11, ed entro l'anno
finanziario in cui i contributi sono stati assegnati, per
quanto attiene alle lettere b),‰á1 c),‰á1 d) ed
e) dello stesso comma 1, sono messi in diminuzione degli
importi da concedere alle regioni medesime nell'anno
successivo e ripartiti tra tutte le regioni che ne hanno
diritto.
Art. 15.
(Abrogazioni).
1. Gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 11 della legge 6
dicembre 1971, n. 1044, e successive modificazioni, e la legge
29 novembre 1977, n. 891, sono abrogati.