XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 21




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).


          Per i compensi dei componenti delle sezioni stralcio viene fissato un limite di spesa annuo di 4,4 miliardi di lire, con riferimento ad un numero di posti di componente delle sezioni stralcio indicato in centoventi unità. Conseguentemente il compenso unitario annuo è di circa 35 milioni di lire.
          I criteri per la corresponsione dei compensi saranno stabiliti con apposito regolamento nel quale si potranno tenere altresì presenti le modalità previste dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, concernente l'istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.
          Per quanto attiene agli incrementi degli organici, di magistratura e di personale amministrativo, l'onere relativo è illustrato nel seguente prospetto:

          Qualifiche Unità Costo unitario Costo annuo
                annuo complessivo

Presidente di sezione 5 320 milioni 1.600 milioni
Consigliere di Stato 17 220 milioni 3.740 milioni
Referendario TAR 80 143 milioni 11.440 milioni
Magistrati onorari 120 35 milioni 4.400 milioni
Personale C1 120 60 milioni 7.200 milioni
Personale B1 60 45 milioni 2.700 milioni

          Totale 31.080 milioni

          Si precisa che i suddetti oneri complessivi risultano determinati come segue.

              Per l'anno 2001, in fase di prima applicazione, si prevede la corresponsione dei predetti compensi nel limite di 2 miliardi di lire, tenuto conto del fatto che l'effettivo avvio delle sezioni stralcio non potrà operare per l'intero anno.

          Peraltro, l'avvio delle sezioni stralcio comporterà necessariamente un onere connesso di funzionamento, stimato, a regime, in lire 580 milioni annue, e per il primo anno, tenuto conto delle considerazioni innanzi esposte, in lire 200 milioni.
              Per l'anno 2002, si prevede una spesa di lire 9,9 miliardi derivante dall'aumento di organico del solo personale amministrativo.

          In particolare è prevista la spesa di lire 7,2 miliardi per l'assunzione di 120 unità nella posizione C1 e di lire 2,7 miliardi riferita a 60 unità di posizione B1.
          A tale spesa vanno aggiunte lire 4,4 miliardi e 0,58 miliardi rispettivamente per le spese a regime dei compensi ai magistrati onorari e di funzionamento.

              Per l'anno 2003, oltre a tali oneri, si deve tenere conto di lire 1,6 miliardi per cinque presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di lire 3,74 miliardi per diciassette consiglieri di Stato e di lire 11,44 miliardi per ottanta referendari di Tribunale amministrativo regionale.

          Conclusivamente, l'onere per il triennio 2001-2003 risulta così determinato:

(oneri in miliardi di lire)

                ANNI 2001 2002 2003

Art. 1 - Magistrati onorari 2,0 4,4 4,4
Art. 1 - Spese funzionamento 0,2 0,6 0,6
Art. 2 - Magistrati - - 16,7
Art. 2 - Personale amministrativo - 9,9 9,9
Art. 3 - Referendari C. Conti - 5,2 5,2

TOTALE 2,2 20,1 36,8


          Per quanto attiene agli incrementi degli organici dei magistrati della Corte dei conti con la qualifica di referendario, l'onere relativo è illustrato nel seguente prospetto, riferito ad unità:

Stipendio cl. III ........................ 82.892.877

Ind. int. speciale ....................... 17.379.950

Ind. spec. l. 27/81 ...................... 18.741.557

XIII stipendio ........................... 6.907.740

XIII ind. int. spec. ..................... 1.448.329

          Totale ............................... 127.370.453
          Oneri a carico dell'Amministrazione

Fondo pensione ........................... 29.899.007

Opera prev. B.U. ......................... 5.742.343

IRAP ..................................... 10.826.488

          Totale ............................... 46.467.838

Costo unitario annuo lordo ............... 173.838.291


Costo annuo complessivo di 30 referendari lire 5.200 milioni.

          La spesa prevista per gli avvocati ed i procuratori dello Stato e per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è così ripartita:

Spesa prevista per l'anno 2002:

                Lire

Avvocati I classe di stipendio         n. 30 unità x lire 153.348.381 = 4.600.451.430

Procuratori I classe di stipendio         n. 20 unità x lire 92.578.237 = 1.851.564.740

Impiegati (posizione economica B1)         n. 30 unità x lire 49.342.956 = 1.480.288.680

Spese di funzionamento 4.200.000.000

          Totale .............................. 12.132.304.850


Spesa prevista per l'anno 2003:

                Lire

Avvocati I classe di stipendio         n. 45 unità x lire 153.348.381 = 6.900.677.145

Procuratori I classe di stipendio         n. 20 unità x lire 92.578.237 = 1.851.564.740

Impiegati (posizione economica B1)         n. 60 unità x lire 49.342.956 = 2.960.577.360

          Totale .............................. 11.712.819.245



Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge


Legge 6 dicembre 1971, n. 1034:

          Art. 1. (omissis)

          Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.


Legge 27 aprile 1982, n. 186:

Tabella A

RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA

... (omissis) ...


Legge 20 dicembre 1961, n. 1345:

          Art. 12. (Nomine a referendario). Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

                a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

                b) i sostituti procuratori dello Stato;

                c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

                d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

                e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo". I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali

(omissis).


Legge 3 aprile 1979, n. 103:

Tabella A

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

                Qualifiche Numero dei posti

Avvocato generale dello Stato 1
Avvocati dello Stato 299
Procuratori dello Stato 70

                370




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