XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 21
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).
Per i compensi dei componenti delle sezioni stralcio
viene fissato un limite di spesa annuo di 4,4 miliardi di
lire, con riferimento ad un numero di posti di componente
delle sezioni stralcio indicato in centoventi unità.
Conseguentemente il compenso unitario annuo è di circa 35
milioni di lire.
I criteri per la corresponsione dei compensi saranno
stabiliti con apposito regolamento nel quale si potranno
tenere altresì presenti le modalità previste dalla legge 22
luglio 1997, n. 276, concernente l'istituzione delle sezioni
stralcio nei tribunali ordinari.
Per quanto attiene agli incrementi degli organici, di
magistratura e di personale amministrativo, l'onere relativo è
illustrato nel seguente prospetto:
Qualifiche Unità Costo unitario Costo annuo
annuo complessivo
Presidente di sezione 5 320 milioni 1.600 milioni
Consigliere di Stato 17 220 milioni 3.740 milioni
Referendario TAR 80 143 milioni 11.440 milioni
Magistrati onorari 120 35 milioni 4.400 milioni
Personale C1 120 60 milioni 7.200 milioni
Personale B1 60 45 milioni 2.700 milioni
Totale 31.080 milioni
Si precisa che i suddetti oneri complessivi risultano
determinati come segue.
Per l'anno 2001, in fase di prima applicazione, si
prevede la corresponsione dei predetti compensi nel limite di
2 miliardi di lire, tenuto conto del fatto che l'effettivo
avvio delle sezioni stralcio non potrà operare per l'intero
anno.
Peraltro, l'avvio delle sezioni stralcio comporterà
necessariamente un onere connesso di funzionamento, stimato, a
regime, in lire 580 milioni annue, e per il primo anno, tenuto
conto delle considerazioni innanzi esposte, in lire 200
milioni.
Per l'anno 2002, si prevede una spesa di lire 9,9
miliardi derivante dall'aumento di organico del solo personale
amministrativo.
In particolare è prevista la spesa di lire 7,2 miliardi
per l'assunzione di 120 unità nella posizione C1 e di lire 2,7
miliardi riferita a 60 unità di posizione B1.
A tale spesa vanno aggiunte lire 4,4 miliardi e 0,58
miliardi rispettivamente per le spese a regime dei compensi ai
magistrati onorari e di funzionamento.
Per l'anno 2003, oltre a tali oneri, si deve tenere
conto di lire 1,6 miliardi per cinque presidenti di sezione
del Consiglio di Stato, di lire 3,74 miliardi per diciassette
consiglieri di Stato e di lire 11,44 miliardi per ottanta
referendari di Tribunale amministrativo regionale.
Conclusivamente, l'onere per il triennio 2001-2003
risulta così determinato:
(oneri in miliardi di lire)
ANNI 2001 2002 2003
Art. 1 - Magistrati onorari 2,0 4,4 4,4
Art. 1 - Spese funzionamento 0,2 0,6 0,6
Art. 2 - Magistrati - - 16,7
Art. 2 - Personale amministrativo - 9,9 9,9
Art. 3 - Referendari C. Conti - 5,2 5,2
TOTALE 2,2 20,1 36,8
Per quanto attiene agli incrementi degli organici dei
magistrati della Corte dei conti con la qualifica di
referendario, l'onere relativo è illustrato nel seguente
prospetto, riferito ad unità:
Stipendio cl. III ........................ 82.892.877
Ind. int. speciale ....................... 17.379.950
Ind. spec. l. 27/81 ...................... 18.741.557
XIII stipendio ........................... 6.907.740
XIII ind. int. spec. ..................... 1.448.329
Totale ............................... 127.370.453
Oneri a carico dell'Amministrazione
Fondo pensione ........................... 29.899.007
Opera prev. B.U. ......................... 5.742.343
IRAP ..................................... 10.826.488
Totale ............................... 46.467.838
Costo unitario annuo lordo ............... 173.838.291
Costo annuo complessivo di 30 referendari lire 5.200
milioni.
La spesa prevista per gli avvocati ed i procuratori dello
Stato e per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello
Stato è così ripartita:
Spesa prevista per l'anno 2002:
Lire
Avvocati I classe di stipendio
n. 30 unità x lire 153.348.381 = 4.600.451.430
Procuratori I classe di stipendio
n. 20 unità x lire 92.578.237 = 1.851.564.740
Impiegati (posizione economica B1)
n. 30 unità x lire 49.342.956 = 1.480.288.680
Spese di funzionamento 4.200.000.000
Totale .............................. 12.132.304.850
Spesa prevista per l'anno 2003:
Lire
Avvocati I classe di stipendio
n. 45 unità x lire 153.348.381 = 6.900.677.145
Procuratori I classe di stipendio
n. 20 unità x lire 92.578.237 = 1.851.564.740
Impiegati (posizione economica B1)
n. 60 unità x lire 49.342.956 = 2.960.577.360
Totale .............................. 11.712.819.245
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034:
Art. 1. (omissis)
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre
una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma.
Legge 27 aprile 1982, n. 186:
Tabella A
RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA
... (omissis) ...
Legge 20 dicembre 1961, n. 1345:
Art. 12. (Nomine a referendario). Le nomine a
referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli
ed esami, al quale possono partecipare:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che
abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori
militari;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo
professionale da almeno un anno;
e) gli impiegati delle Amministrazioni dello
Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica,
muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle
carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di
consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo
triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di
"ottimo". I bandi di concorso possono prevedere la
partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa
adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali
(omissis).
Legge 3 aprile 1979, n. 103:
Tabella A
Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato
Qualifiche Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato 1
Avvocati dello Stato 299
Procuratori dello Stato 70
370