XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 21




Decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001.


Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle
controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per
l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello
Stato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Considerato che con la legge 21 luglio 2000, n. 205, sono state introdotte misure di snellimento del processo amministrativo tese a rendere maggiormente efficiente il servizio di giustizia amministrativa e ad assicurare tempi più brevi nella definizione delle controversie;

          Considerata, altresì, l'insufficienza numerica degli organici della magistratura e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonché l'esigenza di smaltire quanto più celermente possibile l'arretrato accumulatosi, in particolare nella materia del pubblico impiego;

          Considerate, infine, le misure assunte nei confronti dell'Italia dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 135, adottata il 25 ottobre 2000, per violazione dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori specifiche disposizioni per assicurare la rapida definizione delle controversie pendenti e garantire lo snellimento del processo amministrativo;

          Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare l'organico della magistratura della Corte dei conti e delle dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato, al fine di migliorarne l'organizzazione;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Sezioni stralcio).

          1. Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni contenute nella legge 21 luglio 2000, n. 205, sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di due sezioni per il Consiglio di Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate in uno o più collegi giudicanti ai sensi del comma 6.
        2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1^ gennaio 1996.
          3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purché di età non superiore ai settantacinque anni all'atto della nomina, tra le seguenti categorie:

                a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati di enti pubblici, a riposo;

                b) professori universitari in materie giuridiche in servizio o a riposo che non esercitano la professione forense;

                c) funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a riposo, muniti di laurea in giurisprudenza.

          4. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte delle sezioni ordinarie né sostituire i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, neppure per il compimento di singoli atti.
          5. Fanno altresì parte delle sezioni stralcio in numero non superiore all'unità per ciascuna sezione, secondo criteri di rotazione predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, senza retribuzione o compensi aggiuntivi, magistrati in servizio, rispettivamente presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali.
          6. Ogni sezione stralcio è presieduta da un magistrato amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio è composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello.
          7. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:

                a) i requisiti, che tengono conto, in particolare, dei titoli di servizio e professionali degli aspiranti, e le modalità per la nomina dei componenti onorari delle sezioni stralcio, ai quali deve attenersi il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel formulare la proposta di cui al comma 4;

                b) i criteri per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti onorari delle sezioni stralcio, escluso il presidente e gli altri magistrati in servizio, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 4,4 miliardi di lire annue;

                c) i criteri per la determinazione, in rapporto al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i Tribunali amministrativi regionali e quelli per la relativa attivazione;

                d) l'attribuzione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa della definizione dei criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi in funzione dell'attivazione delle sezioni stralcio e dei criteri e delle modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che fanno parte delle sezioni stralcio;

                e) le misure volte ad assicurare lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dei giudizi anche mediante l'utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti processuali e di procedure informatizzate;

                f) le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

          8. I compensi previsti alla lettera b) del comma 7 sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
          9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3, è stabilito fino a un numero massimo di centoventi unità.
          10. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le parole: "tre sezioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque sezioni".


Art. 2.

(Potenziamento degli organici di magistratura e del
personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali).

          1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è autorizzato a bandire concorsi per la copertura dei posti di consigliere di Stato, di referendario dei Tribunali amministrativi regionali, e del personale amministrativo di cui al presente articolo.
          2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dall'articolo 14 della citata legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di cinquanta unità. A decorrere dal 1^ ottobre 2003 il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali è ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta unità.
          3. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è aumentata a decorrere dal 1^ gennaio 2002, di centoventi unità, da ascriversi all'area di inquadramento C, posizione funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unità, da ascriversi all'area di inquadramento B, posizione funzionale B1.
          4. Quaranta unità del contingente di cui al comma 3 sono adibite, con qualifica di assistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all'informatizzazione dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella utilizzazione delle attrezzature informatiche.
          5. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
          6. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può disporre l'utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa.


Art. 3.

(Potenziamento del personale di magistratura della Corte
dei conti).

          1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Corte dei conti è autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui al comma 2.
          2. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, per le esigenze delle sezioni regionali, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti è aumentata di trenta unità nella qualifica iniziale.
          3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "Amministrazioni dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazioni pubbliche cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
          4. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della stessa Corte è autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati.


Art. 4.

(Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello
Stato).

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui ai commi 2 e 3.
          2. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di quarantacinque e venti unità da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002 e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, è conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all'allegato al presente decreto.
          3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è aumentata della misura complessiva di sessanta unità da reclutare nella misura di trenta unità nell'anno 2002 e trenta unità nell'anno 2003.
          4. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potrà avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unità rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
          5. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unità di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale.
          6. E' autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato.
          7. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
          8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

          1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, commi 1 e 2, valutati in lire 2.200 milioni per l'anno 2001, in lire 20.100 milioni per l'anno 2002, e in lire 36.800 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 2001, lire 10.100 milioni per l'anno 2002, e lire 33.100 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2002, e lire 3.700 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
          2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 18 maggio 2001.

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica.
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Visto, il Guardasigilli: Fassino.



Allegato

(articolo 4, comma 2)


"TABELLA A


Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato

                Qualifiche Numero dei posti

Avvocato generale dello Stato 1
Avvocati dello Stato 344
Procuratori dello Stato 90

                435".



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