XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 21
Decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001.
Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle
controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per
l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello
Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che con la legge 21 luglio 2000, n. 205, sono
state introdotte misure di snellimento del processo
amministrativo tese a rendere maggiormente efficiente il
servizio di giustizia amministrativa e ad assicurare tempi più
brevi nella definizione delle controversie;
Considerata, altresì, l'insufficienza numerica degli
organici della magistratura e del personale amministrativo del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali,
nonché l'esigenza di smaltire quanto più celermente possibile
l'arretrato accumulatosi, in particolare nella materia del
pubblico impiego;
Considerate, infine, le misure assunte nei confronti
dell'Italia dal comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
con la risoluzione n. 135, adottata il 25 ottobre 2000, per
violazione dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti
dell'uomo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare ulteriori specifiche disposizioni per assicurare la
rapida definizione delle controversie pendenti e garantire lo
snellimento del processo amministrativo;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di ampliare l'organico della magistratura della Corte dei
conti e delle dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura
dello Stato, al fine di migliorarne l'organizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Sezioni stralcio).
1. Al fine di accelerare la definizione delle
controversie pendenti davanti agli organi di giustizia
amministrativa e di consentire l'immediata applicazione delle
disposizioni contenute nella legge 21 luglio 2000, n. 205,
sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni
stralcio, nella misura di due sezioni per il Consiglio di
Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque
sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate
in uno o più collegi giudicanti ai sensi del comma 6.
2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati
in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al
secondo periodo del comma 17 dell'articolo 45 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché le controversie
introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del
1^ gennaio 1996.
3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono
scelti, purché di età non superiore ai settantacinque anni
all'atto della nomina, tra le seguenti categorie:
a) magistrati ordinari, amministrativi,
contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati di enti
pubblici, a riposo;
b) professori universitari in materie giuridiche
in servizio o a riposo che non esercitano la professione
forense;
c) funzionari della carriera direttiva degli
organi costituzionali, in servizio o a riposo, muniti di
laurea in giurisprudenza.
4. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte
delle sezioni ordinarie né sostituire i magistrati
amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il
Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali,
neppure per il compimento di singoli atti.
5. Fanno altresì parte delle sezioni stralcio in numero
non superiore all'unità per ciascuna sezione, secondo criteri
di rotazione predeterminati dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, senza retribuzione o compensi
aggiuntivi, magistrati in servizio, rispettivamente presso il
Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali.
6. Ogni sezione stralcio è presieduta da un magistrato
amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di
consigliere, in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio
di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a
tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi
aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio è
composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in
grado di appello.
7. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono disciplinati:
a) i requisiti, che tengono conto, in
particolare, dei titoli di servizio e professionali degli
aspiranti, e le modalità per la nomina dei componenti onorari
delle sezioni stralcio, ai quali deve attenersi il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa nel formulare la
proposta di cui al comma 4;
b) i criteri per la fissazione dei compensi
spettanti ai componenti onorari delle sezioni stralcio,
escluso il presidente e gli altri magistrati in servizio,
sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 22 luglio 1997, n. 276, e nei limiti di una spesa
complessiva non superiore a 4,4 miliardi di lire annue;
c) i criteri per la determinazione, in rapporto
al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero
delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i
Tribunali amministrativi regionali e quelli per la relativa
attivazione;
d) l'attribuzione al Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa della definizione dei criteri
di massima per la ripartizione dei ricorsi in funzione
dell'attivazione delle sezioni stralcio e dei criteri e delle
modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei
magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio
di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che fanno
parte delle sezioni stralcio;
e) le misure volte ad assicurare lo snellimento
delle procedure e l'accelerazione dei giudizi anche mediante
l'utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti
processuali e di procedure informatizzate;
f) le altre disposizioni di attuazione del
presente articolo.
8. I compensi previsti alla lettera b) del comma 7
sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e
di quiescenza comunque denominati.
9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3, è
stabilito fino a un numero massimo di centoventi unità.
10. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, le parole: "tre sezioni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque sezioni".
Art. 2.
(Potenziamento degli organici di magistratura e del
personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali).
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa è autorizzato a bandire concorsi per la
copertura dei posti di consigliere di Stato, di referendario
dei Tribunali amministrativi regionali, e del personale
amministrativo di cui al presente articolo.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, nella tabella A
allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata
dall'articolo 14 della citata legge 21 luglio 2000, n. 205, il
numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è
aumentato di cinque unità, quello dei consiglieri di Stato di
dieci unità, quello dei referendari dei Tribunali
amministrativi regionali di cinquanta unità. A decorrere dal
1^ ottobre 2003 il numero dei consiglieri di Stato e quello
dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali è
ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta
unità.
3. La dotazione organica del personale amministrativo del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è
aumentata a decorrere dal 1^ gennaio 2002, di centoventi
unità, da ascriversi all'area di inquadramento C, posizione
funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio
1998-2001, e di ulteriori sessanta unità, da ascriversi
all'area di inquadramento B, posizione funzionale B1.
4. Quaranta unità del contingente di cui al comma 3 sono
adibite, con qualifica di assistente informatico, a mansioni e
compiti inerenti all'informatizzazione dei processi e delle
strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella
utilizzazione delle attrezzature informatiche.
5. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni
organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla
programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono
conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione del personale in servizio, di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
6. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può
disporre l'utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di
tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del
sistema informatico della giustizia amministrativa.
Art. 3.
(Potenziamento del personale di magistratura della Corte
dei conti).
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, Corte dei conti è autorizzata a bandire concorsi per
la copertura dei posti di cui al comma 2.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, per le esigenze delle
sezioni regionali, la dotazione organica del personale di
magistratura della Corte dei conti è aumentata di trenta unità
nella qualifica iniziale.
3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo
3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole:
"Amministrazioni dello Stato", sono sostituite dalle seguenti:
"Amministrazioni pubbliche cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
4. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici
regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza
della stessa Corte è autorizzato a provvedere alle esigenze
del personale di magistratura, ove non risultino presentate
domande in numero sufficiente in due successive procedure
concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di
ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su
disponibilità degli interessati.
Art. 4.
(Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello
Stato).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata a
bandire concorsi per la copertura dei posti di cui ai commi 2
e 3.
2. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, le dotazioni
organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello
Stato sono aumentate, rispettivamente, di quarantacinque e
venti unità da reclutare nella misura di trenta avvocati e
venti procuratori nell'anno 2002 e quindici avvocati nell'anno
2003. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103,
come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, è
conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all'allegato
al presente decreto.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la
dotazione organica del personale amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato è aumentata della misura
complessiva di sessanta unità da reclutare nella misura di
trenta unità nell'anno 2002 e trenta unità nell'anno 2003.
4. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni
organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello
Stato potrà avvenire fino al raggiungimento di complessive
quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unità
rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
5. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla
legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata,
secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con
contratti a tempo determinato, le unità di personale
amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e
l'efficacia dell'attività istituzionale.
6. E' autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per
l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di
funzionamento occorrenti all'attività dell'Avvocatura dello
Stato.
7. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari
mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il
disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre
1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è
soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare
dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché
dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la
sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in
lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, commi 1
e 2, valutati in lire 2.200 milioni per l'anno 2001, in lire
20.100 milioni per l'anno 2002, e in lire 36.800 milioni a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 2001, lire
10.100 milioni per l'anno 2002, e lire 33.100 milioni per
l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
e, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2002, e lire 3.700
milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica.
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Visto, il Guardasigilli: Fassino.
Allegato
(articolo 4, comma 2)
"TABELLA A
Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato
Qualifiche Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato 1
Avvocati dello Stato 344
Procuratori dello Stato 90
435".