Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 824 del 12/12/2000
Back Index Forward

Pag. 6


...
(Valore del diploma di maturità per l'ammissione a corsi di laurea a numero programmato)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Lenti n. 2-02581 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 3).


Pag. 7


L'onorevole Lenti ha facoltà di illustrarla.

MARIA LENTI. Signor Presidente, vorrei illustrare la mia interpellanza considerata la sua complessità, anche se, essendo datata 19 settembre 2000, ormai le situazioni si sono consolidate; anzi, auspico che siano consolidate tenendo conto delle osservazioni contenute in questo strumento di sindacato.
Premetto che Rifondazione comunista non ha mai condiviso il numero programmato, altrimenti detto numero chiuso, che tale è per alcune facoltà come architettura, ingegneria, medicina, odontoiatria e relativi corsi interni. Quest'anno - come forse è accaduto anche l'anno scorso, ma non ho «spulciato» i documenti - alcuni atenei italiani ed alcune facoltà hanno valutato il punteggio del diploma di maturità ai fini dell'ammissione al corso di laurea, altre hanno considerato il punteggio del test di ammissione, altre ancora non hanno tenuto presente in alcun modo il punteggio del diploma di maturità. La questione è complessa e non di poco conto perché, se l'iscrizione a queste facoltà non è più un diritto ma diventa una corsa ad ostacoli ed un fattore di competitività, è chiaro che la valutazione o la non valutazione, seppur parziale, del titolo di studio rappresenta una discriminazione all'interno della discriminazione più generale costituita dal numero chiuso.
Ripeto, alcune università - come per esempio Ascoli Piceno e Ferrara, in particolare la facoltà di architettura - hanno considerato questo punteggio al 50 per cento, mentre il Politecnico di Milano e di Torino non hanno considerato per nulla il diploma di maturità, addirittura il Politecnico di Milano fa riferimento al decreto ministeriale 25 maggio 2000 da cui discenderebbero queste disposizioni. Mi sono procurata le leggi fondamentali che disciplinano la materia, ossia la legge n. 127 del 15 maggio 1997, cosiddetta Bassanini, che reca disposizioni sulle università, la legge n. 264 del 2 agosto 1999 che tanto ci ha fatto discutere recentemente sulla sanatoria ed infine il decreto ministeriale 25 maggio 2000 nelle quali, se non erro, non si parla della non valutazione del diploma di maturità né della valutazione del test di ammissione, fermo restando che la stampa di quei giorni adombrava l'esistenza di una disposizione di livello comunitario.
Chiedo pertanto al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (in verità l'interpellanza è rivolta anche al ministro della pubblica istruzione che in questo momento non è presente) quale sia l'atto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stesso che ha dettato le disposizioni prese in considerazione solo da alcune facoltà. In ogni caso, il ministro non ritiene di aver attuato una disparità - naturalmente il ministro non risponderà affermativamente - all'interno di una discriminazione ben più ampia tra chi vorrebbe fare architettura e chi non ha potuto? Non ritengono i ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione che la non considerazione del diploma di maturità vada a scapito della didattica nelle scuole superiori e del buon rendimento da tutti auspicato? Lo dico perché, se il diploma non venisse valutato all'università o in certe facoltà, come potrei dire ai miei studenti che si studia perché, è necessario ed utile, ma anche perché nella prova selettiva dell'università per l'accesso al numero programmato vale il punteggio del diploma di maturità? Se questo non venisse considerato, io insegnante cosa potrei dire agli studenti?
Onorevole Guerzoni, la prego di dare risposta a queste mie domande. Grazie.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà.

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Onorevole Lenti, sono d'accordo con lei nel non riaprire il dibattito sull'opportunità o meno della programmazione degli accessi per alcuni corsi di laurea, in modo particolare per


Pag. 8

quelli in cui la limitazione trova fondamento nelle disposizioni comunitarie, come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale del novembre 1998.
Posso dire, onorevole Lenti, poiché abbiamo frequenti occasioni di confronto, di trovarmi singolarmente d'accordo con lei rispetto all'opportunità che venga valutato, in sede di selezione per le prove di ammissione all'accesso ai corsi a numero programmato, il risultato dell'esame di maturità. Nondimeno, ci troviamo in presenza di una disposizione di legge, da lei richiamata, sul tenore letterale della quale la inviterei a riflettere: mi riferisco all'articolo 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999. In Parlamento, come lei ricorderà (benché precisi nella sua interpellanza di non avere condiviso e di non aver votato la legge), si discusse di questo problema e il legislatore approvò una disposizione - ripeto, l'articolo 4, comma 1 - che non consente né al ministero né alle università di fare alcun riferimento, dal punto di vista del punteggio per l'accesso ai corsi a numero programmato, al risultato conseguito dallo studente nell'esame di maturità. L'articolo 4 è molto chiaro e dispone che l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato è determinata dal superamento di apposite prove di cultura generale, basate sui programmi della scuola media superiore, nonché dall'accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi. Questa norma non offre spazi per riferimenti ad un titolo e ad un correlato punteggio da attribuire, appunto, in base al risultato conseguito nell'esame di maturità.
A livello ministeriale abbiamo profondamente riflettuto sulla questione, perché il ministero, il Governo e, se mi permette, lo stesso sottosegretario, negli anni precedenti avevano disposto che una quota del punteggio complessivo (nel caso di architettura si trattava del 50 per cento) venisse riservata alla valutazione del risultato conseguito nell'esame di maturità. Si trattava quindi, anche per il ministero, di modificare una linea dettata alle università che aveva previsto negli anni precedenti il riferimento, con valutazioni diverse a seconda dei corsi di laurea, al risultato conseguito dallo studente nell'esame di maturità.
La legge n. 264 prevede che per i corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), in cui rientra anche il corso di laurea in architettura, il ministro dell'università e della ricerca scientifica stabilisce con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione. Il ministero si è trovato ad esercitare questa potestà, quella appunto di un decreto ministeriale, che in base alla legge può definire soltanto le modalità ed i contenuti e non può stabilire che venga preso in considerazione un qualcosa, in questo caso il risultato dell'esame di maturità, che la legge stessa non solo non prevede ma esclude. Infatti, di fronte all'articolo 4, comma 1, che dispone che la prova di ammissione avviene sulla base del superamento di apposite prove di cultura generale e dell'accertamento mediante test selettivo della predisposizione alle discipline insegnate in quel corso di laurea, il ministero non aveva possibilità, in sede di disposizioni attuative della legge, di fare riferimento alla valutazione conseguita nell'esame di maturità, pena l'emanazione di un provvedimento illegittimo che sarebbe stato immediatamente impugnato.
Ripeto, posso concordare con le osservazioni svolte dall'onorevole Lenti sia nell'interpellanza sia nella sua esposizione, ma è intervenuta una decisione del Parlamento, sanzionata da una legge: in Parlamento se ne discusse addivenendo alla conclusione che non si dovesse fare riferimento all'esame di maturità; ciò non per non valorizzare l'iter scolastico seguito dallo studente nella scuola secondaria superiore ma per evitare situazioni di disparità determinate dalla diversa gravosità dei corsi di studio. Per intenderci, se come avveniva negli anni precedenti e come - ripeto - era prassi per il ministero, facciamo riferimento alla votazione conseguita nell'esame di maturità e a questa valutazione del risultato attribuiamo una quota del punteggio, è chiaro che quella stessa quota di punteggio dobbiamo


Pag. 9

attribuire a chi ha frequentato un liceo scientifico, un liceo classico o un istituto professionale (per citare gli esempi che furono fatti nel corso del dibattito parlamentare). Di fronte a questa situazione, il Parlamento decise di prevedere unicamente il superamento di prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dello specifico corso di studio, precludendo la valutazione di qualsiasi titolo. Ci siamo trovati quindi a dare attuazione ad una disposizione di legge - l'articolo 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999 - che a nostro avviso non consente di fare riferimento ad alcun titolo e quindi neanche al risultato dell'esame di maturità.

PRESIDENTE. L'onorevole Lenti ha facoltà di replicare.

MARIA LENTI. Signor sottosegretario, non sono soddisfatta della sua risposta; lei mi ha detto quale sia l'atto che ha consentito alle università di operare una certa scelta, però questo richiamo alla legge non risolve il problema della disparità di trattamento. È facoltà delle singole università, tant'è vero che il politecnico di Torino per il corso di ingegneria ed altri prevede il 50 per cento...

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Ingegneria non è a numero programmato nazionale.

MARIA LENTI. Mi scusi. Per architettura no. Questo scaricabarili ratifica una disparità di trattamento tra università ed università, tra studenti e studenti.
Non credo che ciò possa essere consentito. Sottosegretario, non sono così ingenua da credere (anche se vorrei essere ingenua in questo senso) che la legge uguale per tutti che troviamo sui nostri tribunali e nella nostra Costituzione sia poi effettivamente uguale per tutti. Questo è un caso macroscopico.
Lei con riferimento al numero chiuso richiama sempre la sentenza della Corte costituzionale che ha trovato il fondamento nelle direttive europee; sono d'accordo, siamo sempre nell'ambito delle leggi. Osservo tuttavia (mi scusi, non è una polemica, è una richiesta) che le direttive europee, come abbiamo visto recentemente nella discussione sulla Carta europea e in tutta la documentazione fornitaci dal nostro servizio studi, che io ricorderò per tutta la vita per la sua bravura, parlano di un adeguamento sull'antitrust, sull'ambiente, sulla protezione sociale della vecchiaia; la nostra spesa sociale complessiva è del 18,4 per cento, mentre quella dell'Unione europea è del 31,9. Si parla altresì della sicurezza sui luoghi di lavoro, del lavoro a tempo determinato, che non può avere un trattamento diverso rispetto al lavoro a tempo indeterminato. Invece tutto questo in Italia ce l'abbiamo. Sono anche d'accordo sul fatto di non riaprire questi discorsi, che secondo lei sono chiusi e secondo me non lo sono, perché le cose cambiano e cambiano proprio con le battaglie politiche. Ma credo che lei debba concordare con me sul fatto che questo trattamento per gli studenti di architettura è variato sul territorio nazionale e quindi non può essere accettato.

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. L'architettura non è variata sul territorio nazionale!

MARIA LENTI. Alcune facoltà lo hanno accettato. Cito il Politecnico di Torino e di Milano, le facoltà di architettura di Ascoli Piceno e di Ferrara.

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Se così è, hanno compiuto un atto illegittimo.

MARIA LENTI. Allora dove dobbiamo mandare i nostri figli, se intendono studiare architettura, o i nostri studenti, se non abbiamo figli? Nelle università che consentono un accesso che io credo sia più giusto (nell'ingiustizia) o in facoltà che ratificano tutte le ingiustizie possibili e


Pag. 10

immaginabili? Sottosegretario, è possibile mettere riparo a ciò? Credo che si tratti di un problema concreto.

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Cambiamo la legge.

MARIA LENTI. Bene, allora diciamo che nella prossima legislatura chi ci sarà, anche del mio gruppo, presenterà una proposta di legge per eliminare questa discriminazione legale.

PRESIDENTE. Le auguro di essere presente, per poter svolgere questo compito sempre molto importante.

Back Index Forward