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PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Sbarbati n. 2-02624 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).
GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, professor Guerzoni, ha facoltà di rispondere.
LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, con l'interpellanza in oggetto gli onorevoli Sbarbati e Mazzocchin sottopongono all'attenzione del Governo la vicenda del concorso per un posto di professore di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Brescia.
al Ministero il rettore dell'università degli studi di Brescia e la commissione esaminatrice.
PRESIDENTE. L'onorevole Mazzocchin, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.
GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Signor Presidente, signor sottosegretario, in questo caso non posso dichiararmi soddisfatto. Capisco che il ruolo del Ministero oggi è un po' diverso rispetto a quello di un tempo e posso anche comprendere che la regolarità formale - espressione che si è ripetuta più volte - sia stata effettivamente rispettata. Ma la nostra interpellanza riguardava non tanto l'aspetto formale quanto quello sostanziale.
L'onorevole Mazzocchin ha facoltà di illustrare l'interpellanza, di cui è cofirmatario.
Riguardo allo svolgimento del predetto concorso, gli interpellanti sollevano una lunga serie di contestazioni, sia per quanto attiene alla procedura formale, sia per quanto riguarda il merito dell'operato della commissione. Fanno altresì presente che uno dei candidati, che non ha ottenuto l'idoneità prevista dalla legge n. 210 del 1998, quale requisito per la nomina a professore ordinario, ha presentato un esposto alla procura di Brescia riguardo la veridicità dei titoli presentati da alcuni candidati. Gli interpellanti chiedono, altresì, se il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ritenga di dover accertare, attraverso un'ispezione, la correttezza della procedura concorsuale.
Credo opportuno anzitutto richiamare l'attenzione sulle notizie che in merito alla vicenda segnalata hanno formalmente fornito
L'ateneo, per quanto di sua competenza, fa presente che la procedura concorsuale comparativa - a dire il vero, ai sensi della ricordata legge n. 210, si tratta di «una procedura di valutazione comparativa» - è stata espletata a norma della medesima legge n. 210 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 dello stesso anno, e che ne è stata accertata la formale regolarità, con l'approvazione degli atti, con decreto rettorale del 25 luglio 2000.
La commissione esaminatrice, dal canto suo, ha sottolineato in primo luogo di non poter entrare nel merito dell'esposto inoltrato alla magistratura dal professor Baggio. Inoltre, dopo aver ribadito che i parametri di giudizio utilizzati per la valutazione dei lavori presentati sono usati e riconosciuti anche in ambito scientifico internazionale, la commissione ha confermato di aver tenuto conto, conformemente a quanto previsto dalle norme precedentemente ricordate, anche della frequenza dei lavori pubblicati su riviste ad elevato impact factor, così come, più in generale, della posizione dei singoli candidati rispetto ai lavori svolti sia in collaborazione sia individuali.
La commissione dichiara inoltre di aver valutato, sempre alla luce delle disposizioni già ricordate, l'attività didattica, di coordinamento, di direzione di gruppi di ricerca, nonché l'anzianità di carriera dei vari candidati, come d'altronde formalmente risulta dai verbali del concorso.
In merito all'attività didattica svolta dal professor Baggio, la commissione rileva che dal curriculum da lui stesso presentato risulta un'interruzione della durata di tre anni. La commissione mette inoltre in evidenza che (data la delicatezza della materia cito testualmente) «nell'interpellanza si ignora il fatto che nella valutazione dei candidati per il settore scientifico disciplinare FO7F sono importanti non solo l'attività di ricerca e l'attività didattica, ma anche l'attività clinico-assistenziale. Ciò risulta dal regolamento (decreto del presidente della Repubblica n. 390 del 19 ottobre 1998, articolo 2, comma 7) nel quale viene specificato, alla lettera e), che la commissione deve valutare anche l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta una specifica competenza».
Pertanto, la commissione, tra i criteri di valutazione previsti dalle ricordate disposizioni, ha preventivamente e specificamente indicato «l'attività in campo clinico intesa come carriera clinico-assistenziale nei diversi ruoli, l'affidamento di moduli, l'esperienza nei maggiori settori nefrologici (nefrologia clinica, dialisi, trapianto; attività di consulenza), l'idoneità nazionale a primario».
In relazione ai predetti criteri, esaminando la posizione del candidato Baggio, la commissione (cito dal verbale ufficiale della stessa) ha certificato che «l'attività assistenziale non è stata sempre svolta in strutture nefrologiche; non sono riferiti in curriculum, il conseguimento dell'idoneità nazionale a primario di nefrologia o lo svolgimento di funzioni primariali. Dal curriculum inoltre, non si evince se il candidato abbia maturato una adeguata esperienza assistenziale in settori chiave della nefrologia, quali la dialisi extracorporea, la dialisi peritoneale ed il trapianto renale».
Ben diversa, conclude la commissione, era l'esperienza degli altri candidati, come risulta dalla documentazione a verbale.
Queste, in sintesi, le argomentazioni sostenute dalla commissione rispetto ai puntuali rilievi contenuti nell'interpellanza. Alla luce anche di quanto fin qui esposto, debbo ricordare che, come è noto agli onorevoli interpellanti, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici per le prove di valutazione comparativa ai fini del reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari costituiscono un giudizio tecnico-discrezionale di merito, nei confronti del quale, sul piano amministrativo, non è possibile al ministero adottare provvedimenti, non potendo l'autorità di Governo entrare nel merito della valutazione espressa dalla commissione.
La regolarità formale delle procedure è stata d'altronde accertata, come ricordato dagli interpellanti, dal rettore dell'università sede del concorso, cui la legge n. 210 del 1998 affida il potere di verificare e certificare la regolarità degli atti e della procedura di valutazione comparativa. Ovviamente, se l'interessato ha riscontrato eventuali vizi di legittimità, ha la facoltà di presentare ricorso al giudice amministrativo, mentre se ritiene che si siano verificati fatti di rilevanza penale potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Concludendo, mi sembra importante sottolineare che la più volte ricordata legge n. 210 del 1998 ha interamente riformato la normativa sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, introducendo - come già ricordato - le procedure di valutazione comparativa, che dovrebbero contribuire, nell'intento del legislatore, a garantire l'ingresso nel mondo accademico dei più capaci e meritevoli, confidando che le commissioni giudicatrici operino secondo giustizia e trasparenza, nella consapevolezza che il loro operato, come prevede la legge, viene reso pubblico anche attraverso gli strumenti informatici e quindi sottoposto al vaglio di tutta la comunità scientifica.
In questo quadro legislativo non sussistono le condizioni affinché il ministero possa disporre ispezioni o quant'altro dal momento che, dalla certificazione prodotta e dagli ulteriori accertamenti cui l'opportuna iniziativa dell'interpellanza ha indotto il Governo, risulta la regolarità e la correttezza formale della procedura.
A nostro avviso - e ciò non è stato sottolineato né dal sottosegretario né tanto meno dalla commissione interpellata - resta il fatto che, se si deve tener conto di diversi elementi per concorrere ad una valutazione complessiva, è necessario che tali elementi vengano quantificati; in caso contrario la commissione è libera di esprimere qualunque giudizio, indipendentemente dal valore assoluto del candidato esaminato. Una volta posso attribuire il valore di uno ad un elemento, la volta successiva quello stesso elemento può essere valutato cento, stravolgendo a mio piacimento il risultato complessivo. Nella procedura di valutazione comparativa in oggetto non è stato quantificato alcuno degli elementi che dovevano concorrere alla valutazione dei candidati, ci si è limitati a dare giudizi complessivi; anzi, esaminando attentamente i verbali a disposizione perché pubblici, salta agli occhi che in qualche caso si è voluto arbitrariamente giudicare positivo o negativo un elemento di un candidato a seconda che questi fosse o meno nella rosa dei vincitori.
Pur comprendendo le motivazioni addotte dal Ministero - sotto Natale, Ponzio Pilato ritorna! - riconosco che il dettato legislativo è stato seguito, come fece del resto lo stesso Ponzio Pilato... Sta di fatto, però, che secondo gli interpellanti la sostanza del concorso non è stata rispettata pienamente.
Comprendiamo i motivi ed accettiamo la risposta del Governo, ma inviteremo l'interessato a continuare nella sua opera di opposizione alla soluzione adottata che non risponde alla sostanza dei fatti i quali formalmente potrebbero essere corretti.