Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 824 del 12/12/2000
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Svolgimento di interpellanze
e di una interrogazione
(ore 9,38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

(Concorso università dell'Aquila)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Sbarbati n. 2-02469 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).
L'onorevole Mazzocchin, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di rispondere.

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interpellanza presentata dagli onorevoli Sbarbati e Mazzocchin viene segnalata la complessa vicenda dell'assegnazione, presso la facoltà di scienze motorie dell'università dell'Aquila, dell'insegnamento di sistematica, regolamentazione ed organizzazione dell'attività agonistica, da attribuire, mediante contratto di diritto privato, per l'anno accademico 1999-2000. Su questa vicenda gli onorevoli interpellanti ritengono opportuno richiamare l'attenzione del Governo e chiedere una serie di puntualizzazioni.
In via preliminare credo sia necessario, per rispondere ai quesiti proposti, riassumere brevemente i fatti, ovviamente sulla base degli elementi forniti in modo ufficiale dall'ateneo, al fine di inquadrare correttamente la problematica sollevata dall'interpellanza. Come ricordato nell'interpellanza, il dottor Pietro Mennea ha presentato domanda, ai sensi del bando predisposto dall'università, per l'assegnazione del predetto contratto di insegnamento. Il comitato tecnico ordinatore, trattandosi di una facoltà di nuova istituzione, retta da tale comitato ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 1998 e non da un consiglio di facoltà, dopo un'ampia discussione seguita all'esame delle domande, deliberava di non proporre per la nomina il dottor Mennea, che pure risultava primo in graduatoria, considerata l'incompatibilità tra la nomina medesima e la posizione di deputato al Parlamento europeo dello stesso dottor Mennea, e sottoponeva quindi all'esame del senato accademico la nomina di un altro candidato.


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Il comitato tecnico ordinatore sottolineava infatti l'incompatibilità tra la titolarità di un contratto di diritto privato per un incarico di insegnamento e la carica di parlamentare nazionale o europeo, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 341 del 1990, che ha esteso ai titolari di contratto le incompatibilità previste per i docenti di ruolo dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
Il senato accademico, dopo aver dapprima opportunamente rinviato la proposta di nomina al comitato ordinatore, che confermava la propria posizione quanto all'incompatibilità tra le due cariche, considerato che il dottor Mennea occupava, in base ai titoli, il primo posto in graduatoria, deliberava correttamente di attribuire l'incarico in questione allo stesso dottor Mennea, subordinando però la stipula del contratto all'acquisizione della formale opzione a favore della funzione docente. In sostanza il senato accademico, rettificando la posizione assunta dal comitato ordinatore, considerato che il dottor Mennea risultava primo in graduatoria, ma che nondimeno sussisteva la situazione di incompatibilità tra attribuzione dell'incarico di insegnamento e mandato parlamentare, deliberava di attribuire l'incarico di insegnamento al dottor Mennea, subordinando però la stipula del contratto all'opzione che il dottor Mennea veniva invitato a fare tra mandato parlamentare e funzione docente.
A tale decisione, che si reputa corretta dal punto di vista normativo, seguiva uno scambio di corrispondenza tra l'università e il dottor Mennea, il quale, secondo quanto scrive l'ateneo, dopo aver più volte sostenuto la compatibilità tra i due incarichi, comunicava di essere in attesa della nomina per poter eventualmente presentare richiesta di aspettativa dall'incarico di docente, ai sensi dell'articolo 13 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
L'università ribadiva, ancora una volta, che il provvedimento di nomina per l'attribuzione dell'insegnamento presupponeva la stipula del contratto di diritto privato, che era a sua volta condizionata alla cessazione dell'incompatibilità, facendo presente, altresì, che l'aspettativa prevista dalla normativa è disposta d'ufficio soltanto per il personale docente di ruolo. Non risulta che si siano mai configurate fattispecie di aspettative per personale non di ruolo, cioè su un incarico di insegnamento.
Considerato, quindi, che il dottor Mennea non provvedeva ad eliminare la situazione di incompatibilità, l'ateneo disponeva l'utilizzazione della graduatoria formulata per l'assegnazione del contratto. D'altronde, lo stesso dottor Mennea aveva inviato all'ateneo una documentazione che, a suo parere, avrebbe dovuto definire la questione. In particolare, perveniva all'università una dichiarazione della Direzione generale del Parlamento europeo nella quale veniva precisato che «la carica di deputato del Parlamento europeo non è incompatibile con l'incarico di insegnamento presso un istituto universitario» ma «con riserva dell'incompatibilità fissata dai singoli Stati membri».
Questo è l'insieme degli avvenimenti relativi all'interpellanza in esame, quali documentati e rappresentati dall'università dell'Aquila. In proposito, il Ministero non ritiene di dover sollevare obiezioni sulle procedure seguite dall'ateneo, una volta che è stato riconosciuto dal senato accademico il diritto del dottor Mennea, in base ai titoli, ad occupare il primo posto in graduatoria e, quindi, ad avere per primo la proposta per la stipula del contratto di insegnamento. Si concorda, infatti, con l'interpretazione del contenuto dell'articolo 12, comma 8, della legge n. 341 del 1990 che, estendendo l'incompatibilità prevista per gli ordinari dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 anche ai titolari di contratto di insegnamento, nondimeno non estende il regime dell'aspettativa previsto dallo stesso articolo per i docenti di ruolo a coloro per i quali l'unico legame con le strutture universitarie


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è costituito da un contratto di diritto privato stipulato per una prestazione a tempo determinato.
In effetti, anche da un punto di vista generale e al di là delle inequivoche norme richiamate, ipotizzare una possibilità di aspettativa per un docente non di ruolo su una prestazione a tempo determinato, anche a mio personale avviso risulta piuttosto incongruo.
Considerato, pertanto, che il dottor Mennea non ha rimosso la situazione di incompatibilità prevista dalla legge, l'università, ad avviso del Governo, ha correttamente utilizzato la graduatoria per la copertura dell'insegnamento messo a concorso.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzocchin, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, prendiamo atto del punto cui è giunta fino a questo momento la vicenda tra l'università dell'Aquila e il dottor Mennea. Prendo personalmente atto, con piacere, che l'iniziale deliberazione assunta è stata in qualche modo superata da decisioni successive del senato accademico, che ha reincaricato il comitato ordinario di deliberare poiché la prima presa di posizione era certamente contraria ad ogni saggio criterio, tant'è che su questo si era infatti puntata la nostra attenzione.
Prendiamo atto quindi con soddisfazione che l'iter naturale del provvedimento ha ripreso il suo percorso corretto. Prendiamo anche atto delle difficoltà, «almeno» interpretative, che sono subentrate nella valutazione del concetto di aspettativa per incarichi di insegnamento o contratti per personale non di ruolo dell'università, ma questo è un aspetto secondario rispetto al requisito fondamentale di seguire correttamente una graduatoria che la legge prevedeva essere in un certo modo e che, invece, era stata inizialmente mal confezionata, per così dire. Pertanto, per quanto riguarda l'aspetto principale della nostra interpellanza, non possiamo che dichiararci soddisfatti.

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