Allegato A
Seduta n. 824 del 12/12/2000


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INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Concorso università dell'Aquila)

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere - premesso che:
l'università dell'Aquila, facoltà di scienze motorie, ha indetto un concorso, per l'affidamento dell'incarico di insegnamento della disciplina «Sistematica, regolamentazione e organizzazione dell'attività agonistica» per l'anno accademico 1999-2000;
il dottor Pietro Mennea ha partecipato al concorso indetto con il bando pubblicato in data 16 marzo 2000 dell'università degli studi dell'Aquila, presentando la domanda il giorno 28 marzo 2000 nei termini stabiliti, allegando numerosa documentazione e titoli qualificativi;
il 7 aprile 2000 si è riunito il comitato tecnico provvisorio della facoltà di scienze motorie che ha esaminato le domande presentate per il bando concorso di cui sopra e i curricula presentati dai candidati: dottori Claudio Di Cesare, Paola Di Salvatore e Pietro Mennea giudicandoli tutti e tre validi e ritenendoli tutti idonei per l'affidamento dell'incarico;
il presidente del comitato tecnico provvisorio, professor Renato Scrimaglio, nella stessa seduta del 7 aprile 2000 sulla base delle esperienze didattiche e dei curricula professionali (articolo 25 del regolamento di ateneo) ha formulato la graduatoria nel modo seguente: primo dottor Pietro Mennea, seconda dottoressa Paola Di Salvatore, terzo dottor Claudio Di Cesare;
dopo la formulazione della predetta graduatoria, stilata secondo i criteri di valutazione che il presidente aveva indicato e che nessuno aveva contestato, è seguita una discussione nel corso della quale sono intervenuti nell'ordine: il professor Di Orio, che ha sostenuto la tesi della incompatibilità dell'affidamento in oggetto dell'incarico di docente con la posizione di deputato al Parlamento europeo del dottor Pietro Mennea, sottolineando che invece andava privilegiata la continuità didattica nello specifico insegnamento, requisito presentato dal dottor Di Cesare; il professor Gaudio che ha preso atto delle dichiarazioni del professor Di Orio; la professoressa Valenti che ha manifestato consenso circa l'aspetto della specificità didattica e la professoressa Cardigno che ha insistito sull'attività di ricerca dei candidati;
il presidente ha replicato che: «l'aspetto della disponibilità temporale debba essere una decisione del prescelto e non possa essere decisa a priori dal comitato ed ha ribadito il suo iniziale convincimento»;
nella votazione che è seguita è stato indicato, a maggioranza, il dottor Di Cesare per la titolarità dell'insegnamento. Quanto sopra premesso mette in evidenza come siano stati introdotti, a posteriori, e cioè soltanto dopo la formulazione della graduatoria da parte del presidente, a seguito delle operazioni di valutazione dei titoli di tutti i candidati, nuovi indicatori di merito ed addirittura di esclusione, che inducono a sospettare il favoreggiamento nei confronti di un candidato con lesione dei diritti degli altri;


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tutto ciò è sicuramente in contrasto con tutte le norme che regolano le procedure concorsuali, per le quali i criteri di valutazione vengono indicati e accettati prima dell'inizio della valutazione cioè a priori, come pure le incompatibilità;
non si è votato sulla graduatoria formulata dal presidente e il voto è avvenuto su una proposta di merito diversa, condizionata da indicatori valutativi intervenuti a posteriori che non è stata ufficialmente formalizzata;
l'asserzione dell'incompatibilità del dottor Mennea, in quanto parlamentare europeo, con l'incarico di docente (sempre addotta a posteriori e cioè dopo che a tutti era evidente che il dottor Mennea era il primo in graduatoria) è rozza e sbagliata;
l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, non riguarda affatto il diritto di partecipare a concorsi, non è impeditivo rispetto alla possibilità di vincerli né di conseguenza può incidere a priori sulle scelte individuali di alcuno, nella fattispecie del dottor Mennea, ma anche del comitato tecnico che doveva svolgere il suo compito valutativo senza questo condizionamento improprio e infondato;
l'incompatibilità di cui all'articolo 13, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, per coloro che vengono eletti al Parlamento nazionale o europeo è rispetto all'esercizio concomitante dell'attività di parlamentare e di docente universitario per la quale il dottor Mennea, in caso di nomina, avrebbe dovuto o rinunciare al mandato parlamentare, se avesse voluto effettivamente insegnare subito, o accettare giuridicamente l'incarico e contestualmente mettersi in aspettativa senza stipendio da parte dell'università, che poi avrebbe potuto sostituire, di fatto, il dottor Mennea nei termini previsti dalle leggi vigenti;
l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recita che «il periodo di aspettativa senza assegni è utile comunque ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza»;
è evidente che il comitato tecnico ha arrecato un danno morale ed economico al dottor Pietro Mennea con un comportamento poco professionale, giuridicamente infondato e poco trasparente -:
se non ritenga di accertare se vi siano stati abusi di potere e tentativi di favoreggiamento e/o errori nelle procedure adottate, in questa vicenda, dal comitato tecnico provvisorio della facoltà di scienze motorie dell'università dell'Aquila;
se non ritenga altresì di bloccare il voto della delibera al senato accademico in attesa di un'ispezione amministrativa, da inviare con urgenza, e di valutare attentamente le procedure seguite per annullare eventualmente la deliberazione in caso di errori e illegalità, adottando i provvedimenti conseguenti dopo l'accertamento delle responsabilità individuali e collettive.
(2-02469)«Sbarbati, Mazzocchin».
(9 giugno 2000)