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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.
PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Mancuso n. 2-01930 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue, sulla base delle informazioni che sono state acquisite in merito presso tutti gli uffici giudiziari interessati.
208.704.154, a fronte di una richiesta di lire 223.959.918, e alla ditta Lepta Srl la somma di lire 8.722.700, pari a quella richiesta.
sede amministrativa, salvo le ipotesi estreme di abnormità, negligenza o errore inescusabile ovvero strumentale esercizio della funzione giurisdizionale per scopi contrari alla giustizia, anomalie che, alla luce di quanto sopra osservato e dell'acquisita documentazione, non sembrano sussistere nel caso di specie. D'altronde, come rilevato anche dal tribunale di Perugia in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso in data 26 febbraio 1998 a favore dei consulenti dei PM, signori Giovanni e Francesco Pirinoli, la mancata iscrizione all'albo dei consulenti tecnici non rileva ai fini della ritualità dell'incarico, posto che la stessa Corte di cassazione con giurisprudenza costante ha chiarito che le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico di ufficio hanno natura e finalità semplicemente direttive e pertanto la scelta di tale ausiliario, anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e la inosservanza di tale norme non produce alcuna nullità non avendo esse carattere cogente.
PRESIDENTE. L'onorevole Mancuso ha facoltà di replicare.
FILIPPO MANCUSO. Una precisazione, signor sottosegretario: non ho percepito bene quale sia la data nella quale la procura della Repubblica di Milano ha proposto opposizione nei confronti della liquidazione degli onorari.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi sembra di non averlo detto, forse si trattava del caso di Perugia.
FILIPPO MANCUSO. Quello di Perugia è un procedimento civile, è un'altra cosa.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sto riguardando il testo che ho letto, ma non mi sembra vi sia quella data.
FILIPPO MANCUSO. Va bene, la cerchi, intanto...
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Ho detto che è stato aperto un procedimento penale ma non ho indicato la data.
FILIPPO MANCUSO. No, l'ha detta poc'anzi.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Nel testo non c'è.
FILIPPO MANCUSO. Lo rilegga attentamente.
PRESIDENTE. Nel frattempo, onorevole Mancuso, può svolgere la sua replica.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Vi è la data relativa all'opposizione al decreto di liquidazione, ma per quanto riguarda il procedimento penale ho detto chiaramente che dalle informazioni trasmesse dalla procura generale...
FILIPPO MANCUSO. Ciò che le ho chiesto è antecedente a quello che sta adesso evocando.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. No, non c'è la data.
FILIPPO MANCUSO. Se la saranno inventata le mie orecchie! Signor Presidente, ciò dimostra anche con quale livello di consapevolezza, dopo 62 solleciti, il Governo risponda su questa scandalosa vicenda, che viene risolta in termini burocratici, talmente «liquescenti» da rasentare in me lo stato di indignazione. In realtà, si tratta di un fatto catastrofico per la decenza dell'amministrazione giudiziaria, quanto meno in due o tre sedi, a cominciare da quella benemerita della procura della Repubblica di Palermo. La società Carro ha tante denominazioni e ragioni sociali quasi quanti sono stati gli incarichi ad essa conferiti, ma non li enumero tutti - anche se saprei dove leggerli, sottosegretario - perché è un dato letterale che non ha importanza. In particolare, faccio riferimento a due o tre persone, le quali, attraverso società a capitale italiano e svizzero, si sono inserite, tramite Giovanni Pirinoli, in procedimenti delicatissimi celebrati nelle sedi di Milano, Perugia, La Spezia e Palermo.
enorme dal punto di vista finanziario, ma non ha dipendenti, non ha sede, non ha bilanci. Questa sarebbe la personalità che per le sue elette qualità è destinataria di una fiducia che intanto non è data a coloro che sono effettivamente inseriti nell'albo dei periti.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Presidente Mancuso, la sua interpellanza è stata presentata il 15 settembre 1999. Corrisponde?
FILIPPO MANCUSO. Sì!
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Per quanto riguarda la procura della Repubblica di
Milano, come avevo precedentemente detto, la data in cui è stato iniziato il procedimento penale non c'è ...
FILIPPO MANCUSO. Non parlavo di quello, capisca una buona volta! Non parlavo di quello!
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Lei si è riferito a Milano, presidente ...
FILIPPO MANCUSO. Ma non al procedimento penale, all'opposizione!
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. L'opposizione con ricorso del 1o febbraio 1999, come le avevo già detto, e quindi precedente alla sua interpellanza.
FILIPPO MANCUSO. Ma non era questa!
PRESIDENTE. Mi sembra che il chiarimento sui tempi ci sia stato.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Credo che la polemica sia andata al di là di ogni limite.
PRESIDENTE. La polemica, a volte, non ha confini, come si usa dire (Commenti del deputato Mancuso).
L'onorevole Mancuso ha facoltà di illustrarla.
La procura della Repubblica di Palermo ha conferito a Pirinoli Giovanni, alla ditta Carro Srl e alla ditta Lepta Srl diversi incarichi quali consulenti ausiliari di PG, mentre nessun incarico è stato affidato e a nessuna liquidazione si è provveduto a favore né di Pirinoli Francesco né della società Carro 2001 Srl.
Gli incarichi conferiti e i compensi liquidati nel periodo 1992-1997 dalla suddetta procura risultano dall'elenco dettagliato che si deposita; dai dati trasmessi risulta liquidata a Pirinoli Giovanni la complessiva somma di lire 110.361.780, a fronte di una richiesta di lire 161.760.155, alla ditta Carro Srl la somma di lire
La procura della Repubblica di La Spezia ha rappresentato, dal canto suo, che con provvedimenti del 2 e 10 ottobre 1996 è stato conferito a Giovanni Pirinoli l'incarico di effettuare la trascrizione integrale delle registrazioni delle conversazioni e comunicazioni intercettate negli uffici di Pierfrancesco Pacini Battaglia, in esecuzione di provvedimenti autorizzativi rilasciati dal GIP nell'ambito del procedimento n. 876/95/21-3.
In merito, il predetto ufficio ha chiarito che l'incarico viene affidato per attribuire alle intercettazioni ambientali suddette la maggiore affidabilità e trasparenza possibile. Infatti, reso noto dagli organi di informazione con grande clamore il contenuto delle conversazioni riportate nelle richieste di misura cautelare, da più parti erano stati avanzati dubbi e sospetti sulla correttezza e sulla completezza delle trascrizioni fino a quel momento operate dalla polizia giudiziaria su incarico della procura; da ciò la decisione di affidare ad esperti, estranei alle indagini sino ad allora svolte, la trascrizione di ogni conversazione intercettata in forma assolutamente integrale e, quindi, senza alcuna riduzione che potesse dare adito a sospetti.
Inoltre, per ottenere la massima facilità di consultazione delle intercettazioni anche nell'eventuale fase dibattimentale, il 7 aprile 1997 venne conferito al medesimo Giovanni Pirinoli l'incarico di riprodurre le registrazioni su supporti magnetici immediatamente ascoltabili e con possibilità di veloce ricerca sulla base anche di una sola parola del testo. Questa tecnica era del tutto innovativa e risulta che sino a quel momento nessun altro ufficio inquirente l'aveva ancora adottata.
La procura della Repubblica di La Spezia ha poi precisato di avere affidato l'incarico proprio a Giovanni Pirinoli, in quanto persona ritenuta particolarmente competente in materia, e la collaborazione con altre procure in relazione a procedimento di particolare complessità e delicatezza.
Inoltre, Giovanni Pirinoli faceva uso delle strumentazioni tecniche più moderne e sofisticate per l'ascolto, la trascrizione e la riproduzione delle conversazioni registrate.
Lo stesso ufficio ha anche evidenziato che nel corso delle operazioni peritali non sono mai emersi sospetti a carico del suddetto Giovanni Pirinoli o di suoi collaboratori relativamente ad eventuali violazioni del dovere di segretezza.
Le operazioni affidate al consulente tecnico sono durate circa un anno, fino al 26 settembre 1997, a causa dell'enorme mole di lavoro e della particolare accuratezza della prestazione resa. Per tale complessa attività è stato liquidato al consulente il compenso di 225 milioni 418 mila e 740 lire.
Oltre a tale incarico, è stato conferito al signor Pirinoli anche quello di sbobinare due cassette nel procedimento n. 1213/97/21-4; prestazione per la quale è stato liquidato un compenso di lire 2 milioni 692 mila e 900 lire.
La procura di La Spezia ha infine chiarito di non disporre di alcuna informazione né in merito ai cosiddetti finanziatori svizzeri di Giovanni Pirinoli né con riguardo alle vicende societarie della struttura impiegata dallo stesso consulente per le operazioni di trascrizione.
Per quanto di interesse della procura della Repubblica di Brescia, è stato comunicato che tale ufficio non ha mai conferito incarichi di consulenza tecnica a Pirinoli Giovanni e a Pirinoli Francesco. Il suddetto organo inquirente si è limitato infatti ad acquisire, nell'ambito del procedimento n. 3940/96/modello 21, nato dalla intercettazione della Guardia di finanza (GICO) nei confronti di Pierfrancesco Pacini Battaglia, la copia delle trascrizioni che i Pirinoli avevano effettuato per conto della procura di La Spezia in ordine alle intercettazioni ambientali operate dalla detta Guardia di finanza presso la sede romana di una delle ditte di Pacini Battaglia.
Nell'ambito del citato procedimento n. 3940/96/modello 21, si è successivamente proceduto avanti il GIP di Brescia secondo quanto previsto dall'articolo 268 del codice di procedura penale alla formale acquisizione delle intercettazione ritenute utili per le indagini ed è stata disposta ad opera di altro collegio peritale nominato dallo stesso GIP nuova trascrizione, anche in considerazione del fatto che quella effettuata dai Pirinoli si era rivelata, per la parte di interesse della procura di Brescia, non conforme in diversi punti all'effettivo testo delle registrazioni.
La procura della Repubblica di Milano ha riferito, per quanto di sua competenza, che i signori Pirinoli Giovanni e Pirinoli Francesco, non iscritti all'albo dei periti e consulenti tecnici del tribunale, nell'ambito del procedimento penale n. 9520/95-21 hanno ricevuto l'incarico di provvedere alla duplicazione dei nastri originali, al filtraggio e alla trascrizione delle intercettazioni eseguite a Roma il 21 gennaio e il 2 marzo 1996 presso il bar Tombini e il bar Mandara. Gli stessi consulenti hanno ricevuto anche numerosi altri incarichi analoghi, come è evidenziato dal prospetto dettagliato che si deposita. Dalle informazioni trasmesse dalla procura generale della stessa sede risulta infine che in epoca più recente l'espletamento di alcuni incarichi da parte del signor Giovanni Pirinoli e della società Carro ha evidenziato anomalie e lacune in relazione alle quali è stato anche aperto un procedimento penale attualmente in fase di indagini preliminari (come tali coperte da segreto investigativo) nei confronti del suddetto Pirinoli e di altro perito per gli ipotizzati reati di cui agli articoli 110 e 373 del codice penale e articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. In ragione di quanto sopra, il procuratore della Repubblica, con ricorso del 1o febbraio 1999, ha impugnato il provvedimento di liquidazione emesso dal GIP il precedente 19 gennaio in favore dei suddetti consulenti. Nell'opposizione si è rivelato in particolare: che le trascrizioni in questione non consentivano la ricostruzione delle date, degli orari e dei numeri dei giri delle bobine; che vi erano rilevantissime differenze tra il contenuto delle registrazioni e il contenuto delle trascrizioni stesse; che per tali ragioni il tribunale su richiesta del pubblico ministero aveva provveduto a disporre il rinnovo delle trascrizioni con onere posto a carico dei suddetti periti. Tali valutazioni avevano determinato l'avvio del procedimento penale sopra indicato.
Il processo di opposizione nell'ambito del quale il tribunale ha sospeso l'esecutorietà del decreto di liquidazione è tuttora in corso.
Per ciò che concerne gli altri quesiti specifici posti dagli onorevoli interpellanti, va premesso anzitutto che la procura generale di Milano ha riferito che, per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione di altre attività tecnico-investigative ad esso connesse, le persone e le società specializzate della cui collaborazione si avvalgono gli organi inquirenti sono di norma indicate dallo stesso ufficio di polizia giudiziaria che procede alle indagini e da questo accreditate sia dal punto di vista della capacità tecnica, sia per quanto attiene ai profili di sicurezza e di affidabilità. Lo stesso procuratore generale ha anche precisato che la cerchia dei tecnici in grado di eseguire operazioni di filtraggio, duplicazione e trascrizione di intercettazioni ambientali in tempi ragionevoli e con l'ausilio di apparecchiature proprie non possedendone gli uffici giudiziari in dotazione, è estremamente ristretta e ciò giustifica il ricorso a persone anche non iscritte negli albi, ma provviste di sperimentata professionalità. Tali considerazioni hanno indubbiamente valore generale e possono essere estese a tutti gli uffici impegnati in attività di indagine che richiedono collaborazione tecnica dello stesso tipo di quello in esame.
Ciò posto, va poi osservato che la nomina del consulente tecnico nell'ambito di un procedimento civile o penale è materia riservata alla competente autorità giudiziaria i cui provvedimenti, suscettibili dei rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento, non sono sindacabili in
Allo stesso modo, deve essere ribadita la piena legittimità dell'impiego di ausiliari da parte del consulente, anche indipendentemente dalla previa autorizzazione del giudice, trattandosi di possibilità del tutto pacifica in dottrina e in giurisprudenza. A quanto sopra consegue, ovviamente, il diritto al rimborso della spesa sopportata dallo stesso consulente tecnico per il pagamento dei suoi collaboratori. Tali principi risultano di particolare rilievo, posto che, da un lato, è stata affermata la legittimità sotto il profilo teorico dell'intervento di terzi per lo svolgimento dell'incarico di consulenza, addirittura senza l'autorizzazione dell'autorità procedente, e, dall'altro, si è precisato sotto il profilo pratico che il consulente ha diritto alla rifusione delle spese a tale titolo sostenute, ciò peraltro in conformità all'espressa previsione di cui all'articolo 7 della legge n. 319 del 1980.
Considerato poi che la stessa legge nulla dispone in merito agli ausiliari degli ausiliari, non può certo sostenersi l'illegittimità dell'eventuale autorizzazione concessa dal giudice all'impiego di ausiliari anche innominati, atteso che è pur sempre il consulente ad assumere in proprio la responsabilità del corretto espletamento del mandato. D'altronde, è di intuitiva evidenza che non sarebbe possibile prevedere in via generale ed astratta tutte le evenienze conseguenti all'affidamento di un incarico peritale. Allo stesso modo la legge non contiene alcuna disposizione dalla quale si possa desumere il divieto della partecipazione alle attività di consulenza per le persone giuridiche, ovviamente non quali dirette affidatarie dell'incarico ma nella veste di soggetti in grado di supportare l'operato delle persone fisiche nominate dall'autorità giudiziaria ed esclusivamente responsabili nei suoi confronti.
Alla luce di quanto sopra e salvo i casi specifici di cui si è detto, i procedimenti in corso tuttora all'esame della competente autorità giudiziaria, in sede penale e civile, non emergono in relazione ai fatti oggetto dell'atto ispettivo anomalie, irregolarità o esorbitanze degli organi inquirenti e giudicanti in relazione al conferimento degli incarichi peritali di cui trattasi, in realtà affidati indipendentemente dai risultati raggiunti nel rispetto delle disposizioni processuali vigenti in materia.
Sono tutti procedimenti riguardanti personalità della cronaca giudiziaria e dello scandalo permanente della mala amministrazione della giustizia. Le liquidazioni sono state fatte ovviamente - il sottosegretario si poteva risparmiare la lezioncina - in favore di persone fisiche, perché solo le persone fisiche possono assumere il ruolo di ausiliari della giustizia. Le società di cui si sono avvalsi i benemeriti magistrati dei quali abbiamo parlato, invece, figurano come ausiliarie. Tuttavia, il tramite tra l'ausiliario e il titolare dell'incarico, cioè il signor Pirinoli, non è un perito e ciò costituisce un dato catastrofico; nessuno gli vieta di disporre delle attrezzature per svolgere attività spionistiche in vari campi, ma, come ammesso dallo stesso soggetto, e come denunciato dalla procura di Milano, il Pirinoli non era iscritto nell'albo dei consulenti.
Il sottosegretario oppone che tale condizione non fa venire meno la legittimazione all'incarico, né determina la nullità degli atti. Sapevamo anche questo, ma se una simile scelta viene operata fuori dall'albo - come consentono le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - non deve trattarsi di una persona che risiede in Italia da pochi giorni; non deve trattarsi di una persona che cambia domicilio e non si fa trovare a quello indicato; non deve trattarsi di una persona che ha collaboratori con nominativi che non sono conosciuti neppure dallo stesso interessato, il quale partecipa a una società con capitalizzazione
Inoltre, si tenga presente l'enormità delle liquidazioni opposte due volte, in sede civile a Perugia e in sede penale a Milano. Perché le società Carro, Carro 2000, e così via, che fanno capo sempre alla stessa persona, di Giovanni Pirinoli, sono proprio quelle che si presentano essenzialmente nelle procure di Palermo, Milano, La Spezia e Perugia? Perché essenzialmente là? Io non avevo chiesto, signor sottosegretario, se era stata interessata anche la procura di Brescia; lei si è premurata di dirmi che la procura di Brescia non l'aveva fatto. Tante altre procure non l'avranno fatto, anzi dubito che, al di fuori delle procure di Palermo, Milano, La Spezia e Perugia, la società Carro abbia ricevuto altri incarichi. Che cosa c'è intorno a questo mistero?
Le perizie fatte a Milano sono contestate dalla stessa procura che le ha disposte; le perizie fatte a Perugia sono contestate da coloro che erano stati onerati del pagamento. Lo stesso signor Pirinoli ha ammesso davanti al giudice dell'opposizione di Perugia di non aver letto e di non conoscere il contenuto di tutti gli elaborati presentati al giudice e che, caso mai, egli si sarebbe premurato di scegliere lui (sic!), collaboratore e perito inetto, quali fossero gli stralci delle conversazioni intercettate che potevano servire al giudice.
Il giudice è estraneo a tutto ciò; si tratta, per così dire, di una scala posta al contrario, in cui il collaboratore perito sta in cima e il giudice che dispone l'atto sta alla base. È un rovesciamento che corrisponde fatalmente al degrado della funzione giudiziaria, che, soprattutto a Palermo e a Milano, ha raggiunto il nostro Stato come una freccia mortale.
Non vi era bisogno di lasciar trascorrere tutto questo tempo e di disturbare il parlamentare dopo 62 solleciti per tale risposta a questa interpellanza. Bastava dire una volta per tutte, confessare, ammettere che questo Governo balordo finalmente si è accorto che la giustizia penale in quelle sedi è una vergogna.
Dovete dirlo una volta per tutte! E dovrebbe dirlo lei, che siede a quel posto con i voti procurati in altra posizione politica; lei dovrebbe avere questo impeto di orgoglio, lei che ora, inserita in un Governo di questo genere, dopo aver tradito l'elettorato, tradisce la propria funzione. Non cerchi quello che c'è già e che non ha compreso o non vuole rivelare (Commenti del sottosegretario Li Calzi). La procura di Milano si è opposta dopo la mia interpellanza ovvero prima?
Eppure li sentiamo discettare su tutto, persino sul magistero papale, se vada conformato o meno ai loro punti di vista. Li sentiamo parlare di amnistia, di leggi da farsi e di leggi fatte, di moralità pubblica e di moralità politica e poi frodano la legge, la morale, la politica e la loro funzione e trovano un Governo disposto a difenderli persino in questo penoso silenzio del sottosegretario.
Il caso Carro è qualcosa che non poteva essere difeso, ma questa artificiosa difesa consacra la sua condizione di rivelazione definitiva che il nostro paese in questi anni è stato prigioniero, in certe sedi, di un'accolita di criminali travestiti da giudici (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale).