Allegato A
Seduta n. 749 del 27/6/2000


Pag. 11


INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Conferimento da parte di procure della Repubblica di incarichi di consulenza tecnica per attività di intercettazione ambientale)

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito di una inchiesta giudiziaria relativa ad un traffico d'armi nel quale si ipotizzava il coinvolgimento della società Oto-Melara sono state disposte intercettazioni ambientali presso gli uffici della società Particolo Imm. riferibile a Pierfrancesco Pacini Battaglia;
le conversazioni intercorse tra questi e vari interlocutori hanno determinato l'avvio di più filoni d'indagine: quello relativo al traffico d'armi veniva trattenuto dalla procura di La Spezia e successivamente archiviato, quello relativo ad ipotesi di corruzione di magistrati veniva trasferito, per competenza, in parte a Brescia («filone Di Pietro») ed in parte a Perugia («filoni Ferrovie» e «Magistrati romani», poi unificati);
la procura della Repubblica di La Spezia disponeva una consulenza tecnica per la trascrizione delle conversazioni;
in data 11 aprile e 30 giugno 1997 la procura della Repubblica di Perugia, per la parte di propria competenza, conferiva anch'essa incarico di consulenza, confermando l'oggetto di quello precedentemente conferito dai magistrati di La Spezia;
i consulenti tecnici, designati da entrambe le procure, sono i signori Giovanni Pirinoli e Francesco Pirinoli, i quali, nel procedimento di La Spezia, si domiciliavano presso la società Carro Srl, con sede a Milano in Piazza Duca D'Aosta, e, nel procedimento di Perugia, presso un'altra società, la Carro 2000 Srl, con sede sempre a Milano ma in via S. Antonio Maria Zaccaria;
il 26 febbraio 1998 il pubblico ministero di Perugia, dottoressa Silvia Della Monica, liquidava ai periti, per l'incarico conferito in data 11 aprile 1997 ed in data 30 giugno 1997:
lire 6.728.400 quale onorario per la loro attività professionale;
lire 319.788.600 quale «rimborso delle spese sostenute e documentate agli atti»;
la «documentazione» citata dal pubblico ministero consiste, per intero (lire 318.112.200), in 4 fatture emesse dalla società Carro 2001 Srl;
già la procura della Repubblica di La Spezia aveva liquidato al signor Giovanni Pirinoli lire 14.412.000 per onorari e lire 197.873.000 di spese per un totale di lire 212.285.000;
alla liquidazione dei compensi ai periti si opponevano alcuni controinteressati e veniva così instaurato il relativo giudizio davanti al tribunale civile di Perugia, nel corso del quale si è appreso che, per


Pag. 12

l'esecuzione del loro incarico, i consulenti si sono avvalsi dell'opera non di una sola ma di alcune società, tutte riferibili ai predetti consulenti stessi e tutte tra loro collegate da vari e complessi intrecci;
dalle dichiarazioni rese al giudice civile dallo stesso consulente Giovanni Pirinoli e da quelle contenute in atti e memorie prodotti in giudizio dal suo difensore risultano, oltre alla conferma dei citati rapporti tra i consulenti e le diverse società ed i collegamenti tra queste (Carro Srl, Carro Spa, ancora una società Carro Srl ma diversa dalla precedente, una Carro 2001 Srl e poi ancora una società Lepta AG, società di diritto svizzero ad una Lepta Srl di diritto italiano), anche ulteriori elementi assai equivoci. Come quelli di seguito indicati: il 13 marzo 1997 sui giornali e sulle TV veniva pubblicata la notizia - non si conosce da chi trasmessa - che nell'incarico di trascrizione delle intercettazioni relative a Pierfrancesco Pacini Battaglia era interessata la Carro Srl; che, secondo quanto riportato negli atti del giudizio civile, i (o i), «finanziatori svizzeri» della società, poi identificati negli stessi soci (Lepta AG) della Carro Srl, preoccupati per la notizia apparsa sui giornali, avevano vietato l'uso delle strutture di detta società, ed è per questa ragione di timore che sarebbe stata creata la Carro 2001 Srl, costituita ad hoc il 7 aprile 1997; che in effetti, tra i soci della Carro Srl, risulta la società di diritto svizzero Lepta AG, di cui è amministratore il dottor Bixio Romerio; che i Pm di La Spezia informati dai consulenti di queste circostanze, non hanno inteso chiarire né chi fossero i «finanziatori svizzeri» della Carro Srl né perché fossero essi ostili al fatto che nella società si svolgesse lavoro di traduzione e trascrizione relativi ad affari di Pierfrancesco Pacini Battaglia; che la Carro 2001, società degli stessi Pirinoli, non ha dipendenti, così come non ne aveva la Carro Srl; che la società Carro Srl, della quale Giovanni Pirinoli è amministratore sin dal 1990, cioè dalla data del suo trasferimento in Italia dalla Svizzera, ha iniziato l'attività solo nel gennaio 1996 e il 29 luglio 1994 essa si è trasformata in Spa (amministratore, con pieni poteri, è stato nominato lo stesso Pirinoli); che la Carro Spa ha una capitalizzazione rilevante (capitale deliberato di circa 12 miliardi, versati 2,5 miliardi), controlla quasi interamente la società Cirs Spa, che ha a sua volta un capitale interamente versato di 14 miliardi ed un oggetto sociale assolutamente generico: si occupa infatti di consulenza, oltre che di realizzazione pratica per conto terzi, di qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, eccetera; che anche questa società però risulta inattiva e non ha alcun dipendente; la sede legale e l'ufficio indicati come in Civitavecchia Via Fontane Tetta 108 sono introvabili; che l'istruttoria civile ha dovuto occuparsi del fatto che le ingenti spese per l'opera svolta dai consulenti (che vengono loro fatturate dalla/dalle società di loro proprietà) apparivano largamente ingiustificate e non documentate, non avendo la società Carro 2001 personale, ed essendosi i consulenti rivolti a collaboratori esterni i quali, come di fatto ammesso dallo stesso Pirinoli Giovanni davanti al giudice civile, testualmente: «Non avevano rapporti di dipendenza con la Carro 2001, ma erano collaboratori saltuari. Si tratta di almeno 6 persone delle quali non ricordo il nome ma che mi riservo di fornire. Posso affermare inoltre di aver esaminato con mio figlio il lavoro fatto dai miei collaboratori, pur non avendo ascoltato tutte le bobine. Ho ricontrollato con attenzione quelle che ritenevo rilevanti ai fini delle intercettazioni»; che Pirinoli Giovanni non risulta essere iscritto in alcun albo dei periti e dei consulenti tecnici, pur avendo egli dichiarato di aver collaborato con la procura di Palermo e di Milano in importanti e delicate indagini; che, addirittura il 24 luglio 1997, lo stesso dichiarava al Pm di La Spezia di essere residente a Saronno, via Alliata 14, mentre, quattro giorni dopo, nell'atto di cessione al figlio delle quote della Carro 2001 Srl, avrebbe invece dichiarato di essere residente in Germania, a Baden Baden, Talstrasse, 4; che traspare evidente da questi fatti il dato di una evidente confusione voluta e chiaramente diretta a fini non limpidi; che tale confusione rende indefinibile


Pag. 13

gli intrecci intercorsi tra le persone e la posizione dei due consulenti formalmente diversi e fra le diverse società attraverso le quali essi realizzavano la loro attività di consulenza; che di conseguenza delicatissimi incarichi loro conferiti da varie procure nella sostanza venivano delegati a soggetti societari sui quali l'autorità giudiziaria non ha effettuato mai alcun controllo preventivo; che l'autorità giudiziaria ha, per di più, delegate le società alla «messa a punto di un programma che permettesse al magistrato di collegare diversi punti e di identificare le voci degli interlocutori», vale a dire la costruzione (ed il possesso) della chiave di lettura coordinata della intera serie di indagini di cui si è detto; che, tenuto conto della delicatezza di questa e dell'elevato numero di conversazioni intercettate (alcune delle quali, a contenuto strettamente personale, peraltro già allora pubblicate sui quotidiani e settimanali), non è dato stabilire come i magistrati interessati abbiano potuto affidare-riaffidare, in questo modo e di fatto, le trascrizioni a soggetti privati e sconosciuti, senza, cioè, un preventivo controllo della affidabilità e idoneità tecnica e morale, considerato, peraltro, anche che né le une né le altre erano (e sono) desumibili dalla circostanza che i consulenti si avvalgono, per le operazioni peritali, di una società di capitali costituita appena sette giorni prima e che, nella realtà, gestirà poi interamente il compimento di tali operazioni; che, del resto, non è comprensibile come la collaborazione ad indagini su fatti di estrema delicatezza possa essere stata affidata ad una persona (Giovanni Pirinoli) che, come risulta dagli atti del giudizio civile, si è trasferita nel 1990, dall'oggi al domani, in Italia dalla Svizzera ed ha trovato immediata introduzione presso l'autorità giudiziaria inquirente per espletare attività di supporto ad indagini caratterizzate da particolari esigenze di rigorosa tutela del segreto; che in Svizzera la società Carro Srl, «fondata nel 1981, si è occupata dell'attività di collegamento Berger-Alboreto-ingegner Ferrari; la stessa era proprietaria dei Box radio»; il signor Giovanni Pirinoli, che a tale attività collegava da esterno «fornendo le strutture di laboratorio», nel settembre 1990 «tornava in Italia e da quella data diventava amministratore della Carro Srl» iniziando contemporaneamente «attività di consulenza con i magistrati» anche con la procura di Palermo; che, inoltre, nel 1994 la Carro Srl si trasformava in società per azioni, ed è stata allora costituita una nuova Carro Srl, che però ai registri camerali risulta costituita nel 1987, la quale «acquista dalla società per azioni il complesso dei beni esistenti nel magazzino, e cioè ponti radio, microspie, radio, eccetera»; che, tenuto conto che le espressioni qui virgolettate ed in corsivo sono la trascrizione letterale di quanto affermato dalla difesa del Pirinoli nel processo civile, per cui non può non evidenziargli che, per effettuare attività di «consulenza» per la giustizia, la società disponeva addirittura di microspie; che assolutamente oscuro, ma assai allarmante è, per altro verso, l'intreccio di società misteriosamente finanziate ed inspiegabilmente dotate di capitalizzazioni ingentissime alle quali non corrisponde per anni alcuna attività, che si formano si sciolgono, si modificano, mutano oggetto e sede, non assumono dipendenti ed utilizzano collaboratori esterni non identificati, e però sono, di fatto, depositarie di una massa ingente di informazioni, anche di natura privatissima, su un numero, presumibilmente altissimo, di persone comunque coinvolte in molteplici filoni di indagine di estrema importanza e delicatezza, nelle quali la tutela più rigorosa del segreto, oltre che la riservatezza delle persone, possono essere necessarie per la sicurezza dello Stato. Informazioni che però restano inintellegibili nella loro interezza, inintellegibili dalle varie autorità giudiziarie procedenti, ciascuna delle quali può avere accesso solo ad una parte di questo articolatissimo ed inquietante patrimonio informativo, ed intellegibili, viceversa, solo da parte di questa oscura ed intricata macchina, che costituisce perciò una vera e propria realtà di intelligence illegale di fatto; che, considerato, infatti, che dagli atti processuali risulta che questa complessa ed oscura «macchina» peritale


Pag. 14

avrebbe prestato la propria opera, oltre che per i pubblici ministeri di La Spezia e Perugia, anche per le procure di Palermo (come la difesa di Giovanni Pirinoli nel giudizio civile di Perugia espressamente riferisce) e, da ultimo, di Milano (per quest'ultima occupandosi addirittura, su incarico della dottoressa Ilda Boccassini, delle intercettazioni, o della trascrizione delle intercettazioni, effettuate nel bar Tombini e Mandara), deve arguirsi che ai due Pirinoli possa far riferimento un gruppo di individui, sconosciuti all'autorità giudiziaria nonché all'autorità amministrativa e politica, in grado di conoscere il vasto, complesso ed articolato coacervo di elementi relativi ad indagini effettuate, in materia di criminalità politica, imprenditoriale e mafiosa, da molto attive procure del Paese, venendo così a costituire una sorta di «grande orecchio» del tutto incontrollato ed incontrollabile -:
se il Governo sia in grado di accertare, riferire, o non lo sia, sulla base di quali titoli tecnici e professionali, ed all'esito di quali procedimenti sia stato consentito a Giovanni e Francesco Pirinoli di esser nominati all'ufficio pubblico di consulente tecnico nei procedimenti sopra indicati, considerato, tra l'altro, che lo stesso Pirinoli ha dichiarato di non essere iscritto all'albo dei periti e di essere un «collaboratore occasionale»;
se il Governo ritenga conforme o non conforme, a legge e alla deontologia, l'operato dei pubblici ministeri di Perugia, La Spezia, Palermo e Milano e la decisione loro di conferire ai Pirinoli gli incarichi anzidetti senza avere altresì neppure operato alcun controllo sulla affidabilità e sulla idoneità delle strutture societarie destinate, delle quali gli stessi si servivano, strutture per ciò stesso, destinate a divenire titolari di fatti riservati dei quali, tra l'altro, molti suscettibili di non esaurire nell'ambito del procedimento la propria rilevanza;
se il Governo ritenga conforme o non conforme all'interesse pubblico in genere e a quello della pace sociale in ispecie il fatto della concentrazione in due sole persone (delle quali peraltro non è controllata l'affidabilità) di incarichi di grande delicatezza, comportanti la conoscenza di informazioni estremamente riservate su ambienti, relazioni ed eventi inerenti l'attività della pubblica amministrazione, della politica e inerenti anche la vita e le relazioni private di molte persone il cui diritto alla riservatezza risulta così stato posto a grave pericolo;
quanti incarichi, e relativi a quali procedimenti penali e civili, abbiano - negli anni 92-97 - ottenuto i signori Pirinoli Giovanni e Francesco e/o le loro società (Carro Spa; Carro Srl, ora Lepta Srl, Carro 2001 Srl) dalle procure di Palermo, Milano, Perugia, La Spezia, Brescia, e quali siano stati gli importi (onorari e spese) chiesti e liquidati a tali titoli, in dettaglio e complessivamente.
(2-01930) «Mancuso, Garra».
(15 settembre 1999)