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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.
PRESIDENTE. Cominciamo con le interpellanze Fragalà nn. 2-00719 e 2-01330 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).
VINCENZO FRAGALÀ. Rinuncio ad illustrarle e mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.
PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.
GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli interpellanti, la vicenda riportata nelle interpellanze è stata oggetto di altre ampie risposte già fornite al Parlamento. La ricostruzione dei fatti premessa dagli interpellanti mi esime dal ripeterla nuovamente, se non per precisare alcuni singoli passaggi.
all'utenza telefonica del dottor Zucconi Galli Fonseca; per aver usato, nella motivazione del mandato di cattura del 14 aprile 1993 un'espressione idonea ad attribuire al testo di una nota della Criminalpol del 12 febbraio 1993 un significato completamente estraneo alla lettura di essa, che distingueva chiaramente le utenze "collegate" all'Abbruciati (tra cui quella in questione) da quelle "rinvenute" sul corpo esanime del predetto; per avere comunque inserito nel testo del mandato di cattura de quo un riferimento - all'utenza in questione - che non appariva in alcun modo necessario o soltanto utile all'economia dell'atto processuale, nel quale il dottor Zucconi Galli Fonseca non è mai - salvo che in quel passaggio letterale - menzionato».
lui collegati» - nel riportare il numero di telefono riferito come possibilmente appartenente al dottor Zucconi Galli Fonseca, avrebbe da sola dovuto sollecitare il massimo di approfondimento istruttorio per comprendere che cosa essa significasse ed il massimo di cautela e di diligenza professionale sarebbe stato necessario in considerazione del fatto che si trattava di una circostanza che, se vera, avrebbe potuto essere di una straordinaria gravità.
l'esame della stretta necessità di menzionare la circostanza che al dottor Zucconi Galli Fonseca era riferita.
PRESIDENTE. L'onorevole Fragalà ha facoltà di replicare per le sue interpellanze nn. 2-00719 e 2-01330.
VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signor ministro, signor sottosegretario, debbo dichiararmi assolutamente insoddisfatto della risposta del guardasigilli in ordine all'interpellanza n. 2-00719 che ho presentato nell'ottobre del 1997 insieme agli onorevoli Cola e Simeone, e all'interpellanza n. 2-01330 presentata nel luglio del 1998 insieme agli onorevoli Mancuso, Maiolo, Parenti, Cola, Lo Presti e Simeone. Le due interpellanze pongono innanzitutto il problema se il procedimento promosso davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura contro il dottor Otello Lupacchini, su richiesta del guardasigilli professor Flick, dalla procura generale presso la suprema Corte di cassazione retta dal dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, coinvolto direttamente nella vicenda giudiziaria sottoposta all'esame del giudice disciplinare, sia il sintomo di una preoccupante tendenza ad influire sull'attività
giudiziaria a tutela di interessi non generali. È stata proprio la sua richiesta di azione disciplinare contro il parere espresso dall'ispettorato del suo Ministero, professor Flick, che ha suscitato in me questi inquietanti interrogativi.
FILIPPO MANCUSO. Però argomentando in fatto.
VINCENZO FRAGALÀ. Sì, nonostante sapesse che i rilievi potevano essere soltanto di legittimità.
FILIPPO MANCUSO. No, per venirlo a dire qui!
VINCENZO FRAGALÀ. Sì.
giurisdizionale di aver fatto in Parlamento dichiarazioni non controllate e contrarie al vero. Signor ministro Flick, un pessimo avvocato d'ufficio!
FILIPPO MANCUSO. Fortunatamente gratis!
VINCENZO FRAGALÀ. Esattamente, fortunatamente gratis!
riconnessi alla sua funzione di giudice istruttore, gli atti (tra cui quelli formati presso la questura di Milano) dell'originario procedimento riguardante la morte di Danilo Abbruciati e di verificare quindi se il menzionato numero corrispondesse effettivamente all'utenza telefonica del dottor Zucconi Galli Fonseca» - della verifica negativa che «il menzionato numero corrispondesse effettivamente all'utenza telefonica» del procuratore generale, avrebbe potuto procedere alla ricezione, sic et simpliciter, della tesi, a più riprese esposta dal guardasigilli, giusta la quale «l'Abbruciati risultava avere chiamato dal motel AGIP di Assago un numero che presentava alcune cifre corrispondenti a quelle del numero del dottor Zucconi», ovvero ad una accurata disamina, oltre che degli «atti (tra cui quelli formati presso la questura di Milano) dell'originario procedimento riguardante la morte di Danilo Abbruciati», anche dei documenti acquisiti a quel procedimento; scelta la seconda strada, il giudice disciplinare ha affermato che «... la scheda del motel AGIP relativa alle conversazioni telefoniche interurbane del 22 aprile 1982 indica con estrema chiarezza una telefonata di sei scatti teleselettivi con il numero 06-317888»; ha sottolineato che i numeri «... sono tutti perfettamente leggibili, sia per quanto riguarda il prefisso telefonico sia per quanto concerne l'utenza»; ha dato atto che, «Nel rispondere alle interrogazioni parlamentari presentate al riguardo ... il Ministro Guardasigilli ha recepito in toto la nota 13 maggio 1982 del maresciallo Marzano, con l'unica variante secondo la quale l'incertezza andava riferita alle prime anziché alle ultime due cifre» - due cifre professor Flick! - «del numero telefonico, come aveva potuto accertare 'attraverso la lettura della scheda presso la Corte di cassazione'»; la sentenza ha, dunque, conclusivamente «Ribadito, invece, la perfetta, totale leggibilità del numero telefonico 06-317888 ...».
fosse dato «contestuale ed adeguato rilievo alla relazione del 13 maggio 1982, ove l'incertezza del numero è in effetti chiaramente evidenziata. E che costituiva anch'essa allegato al rapporto del 24 maggio 1982?» Perché, dunque, lamentarsi che «Della relazione del 13 maggio 1982», che lo stesso ministro Flick non ha esitato a definire falsa, gli interroganti non avessero «fatto parola»?
PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, ha ancora un minuto.
VINCENZO FRAGALÀ. Dunque, a distanza di oltre due anni da quando venne innescata la querelle, dopo che, per tutto questo tempo, sia il guardasigilli Flick, sia l'avvocato generale dottor Giovanni Lo Cascio, delegato a svolgere funzioni d'accusa nel procedimento disciplinare contro il dottor Lupacchini, hanno sostenuto la tesi della parziale illegibilità, nei termini esposti dal primo in sede di risposta agli atti di sindacato ispettivo, ecco una terza versione: non gli ultimi numeri - come asseriva nella relazione del 13 maggio 1982 il maresciallo Marzano - sono incomprensibili, ma neppure lo sono i primi due, «come (...) potuto accertare attraverso la lettura della scheda acquisita presso la Corte di cassazione» dal ministro Flick, ma soltanto il terzo numero, che, sebbene sembri inequivocabilmente un «7», deve - secondo il consulente privato del dottor Zucconi Galli Fonseca - essere letto come se fosse «1».
PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, deve concludere.
VINCENZO FRAGALÀ. Concludo.
FILIPPO MANCUSO. E non alla concessionaria; informazione difensiva!
VINCENZO FRAGALÀ. ...per dire al dottor Zucconi Galli Fonseca che la sua consulente di parte aveva un punto di appiglio, evidentemente siamo non soltanto alla bancarotta del diritto e della logica, ma, purtroppo in una condizione in cui le funzioni giurisdizionali e politiche sono gravemente deviate a tutela di interessi particolari.
Queste interpellanze, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.
L'onorevole Fragalà ha facoltà di illustrare le interpellanze.
Come è noto, all'esito dell'inchiesta disposta a suo tempo sui fatti, avevo promosso - in data 7 agosto 1997 - l'azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini, sulla base della considerazione che lo stesso avesse gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato, per aver dimostrato leggerezza, superficialità ed approssimazione nel suo operato. In particolare, e cito testualmente l'atto di incolpazione relativo all'azione proposta, «per aver omesso di acquisire, nell'esercizio degli ampi poteri riconnessi alla sua funzione di giudice istruttore, gli atti (tra cui quelli formati presso la questura di Milano) dell'originario procedimento riguardante la morte di Danilo Abbruciati e di verificare quindi se il menzionato numero corrispondesse effettivamente
L'esercizio dell'azione disciplinare, che per dettato costituzionale rappresenta una facoltà del ministro della giustizia, è stato da me deciso sulla base dei risultati di un'inchiesta mirata, svolta come di consueto dall'ispettorato generale, all'esito della quale ho acquisito sia le valutazioni di parziale idoneità a sorreggere le ipotesi di un'iniziativa disciplinare a carico del dottor Lupacchini che erano state formulate da quell'ispettorato sia il parere di competenza della direzione dell'organizzazione giudiziaria, secondo il quale nel comportamento del dottor Lupacchini era invece ravvisabile una chiara violazione dei doveri di diligenza e di accortezza propri del magistrato.
Nell'esercizio delle mie prerogative costituzionali ho ritenuto di proporre al Consiglio superiore della magistratura l'irrogazione di una sanzione per l'attività professionale svolta relativamente a quel caso dal dottor Lupacchini.
Ovviamente l'istruzione sommaria nel procedimento disciplinare è stata condotta dall'ufficio retto dal dottor Zucconi Galli Fonseca, dal momento che il diritto positivo non consente di praticare strade diverse. Del resto, mi risulta che proprio oggi il plenum del Consiglio superiore della magistratura è in procinto di deliberare rispetto al ruolo svolto dal dottor Zucconi Galli Fonseca, nella sua qualità di procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella trattazione del procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini.
La prima commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all'unanimità l'archiviazione della pratica, in quanto, tra l'altro (e cito testualmente) «non vi è dubbio che in base alla normativa vigente l'unico organo deputato a svolgere l'istruzione a carico dei magistrati sia la procura generale della Corte di cassazione, ufficio retto dal dottor Zucconi Galli Fonseca». Quest'ultimo, peraltro, risulta essersi limitato ad inviare il 18 settembre 1997 al Consiglio superiore della magistratura la comunicazione dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini, «atto dovuto, assolutamente privo di alcun rilievo nello svolgimento dell'azione, in quanto non spiega alcun effetto sull'incolpazione e non denota alcun indirizzo sullo sviluppo dell'azione stessa».
In pari data risulta che il dottor Zucconi ha delegato ogni attività all'avvocato generale presso la Corte di cassazione, il quale ultimo ha compiuto la relativa istruttoria.
La seconda interpellanza accetta come definitive le affermazioni contenute nella sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura del 22 maggio 1998, che ha assolto il dottor Lupacchini dalle incolpazioni contestate per essere risultati esclusi gli addebiti.
Nel comunicare che, nel rispetto delle regole processuali vigenti, ho proposto ricorso, attualmente in via di notifica, contro questa sentenza dinanzi alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, vorrei sinteticamente esporre i motivi per i quali ho ritenuto di proporre tale impugnazione, tenuto conto che essa è proponibile solo per motivi di legittimità.
L'incolpazione di cui il dottor Lupacchini doveva rispondere era fondata su una serie di addebiti, di cui ho dato atto precedentemente, richiamando il capo di incolpazione.
L'equivocità della formula usata dalla polizia giudiziaria - «numeri risultati a
Il giudice istruttore Lupacchini stava infatti istruendo un procedimento relativo ad una associazione criminale dalla pericolosità ben nota, qual è la banda della Magliana, e si trovava di fronte all'ipotesi che uno dei suoi componenti avesse un collegamento con un magistrato e con un magistrato che, nel frattempo, era divenuto procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.
L'accertamento omesso dal dottor Lupacchini avrebbe potuto concludersi nel senso della pura occasionalità e quindi insignificanza del collegamento oppure nel senso di una rilevanza che poteva aprire spazio a necessità di accertamenti in ogni sede.
A parte l'omissione di accertamento del significato del «collegamento» (come indicato dalla polizia) effettuato tra l'Abbruciati ed il dottor Zucconi Galli Fonseca, non risulta neanche effettuato un accertamento sulla corrispondenza al vero del numero di telefono riportato dalla nota della polizia giudiziaria, accertamento che avrebbe messo in rilievo che la polizia giudiziaria che aveva acquisito la scheda del motel aveva dato atto che alcuni numeri, erroneamente indicati come gli ultimi, erano incomprensibili. Cito testualmente dal rapporto della polizia giudiziaria: «Detto numero è incerto in quanto gli ultimi numeri sono incomprensibili». E l'esame della scheda del motel avrebbe consentito ictu oculi al giudice istruttore dottor Lupacchini di constatare l'equivocità di alcuni tratti della scrittura del numero di cui si tratta.
Va qui aggiunto che gli accertamenti che il dottor Lupacchini, in adempimento di ovvi doveri d'ufficio, avrebbe dovuto compiere erano tanto più doverosi quanto di estrema facilità, così come facile ed immediato sarebbe stato il controllo degli intestatari di numeri corrispondenti alle poche alternative possibili nell'interpretazione dei segni grafici tracciati sulla scheda del motel.
Anche la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha affermato (e cito testualmente) che: «La scheda del motel relativa alla conversazione telefonica interurbana del 22 aprile 1982 indica con estrema chiarezza una telefonata di sei scatti teleselettivi con il numero 06-317888». Ed ha ribadito poi (cito sempre testualmente): «la perfetta, totale leggibilità del numero 06-317888». Ma la semplice osservazione della scheda, come ho già avuto modo di dire nelle precedenti risposte, mostra che di estrema chiarezza non può proprio parlarsi: altre letture sono infatti possibili. Non è però questo il punto centrale di critica che ho rivolto alla sentenza impugnata e, al tempo stesso e negli stessi termini, alla condotta del dottor Lupacchini. Il punto essenziale consiste nella mancanza di accertamenti istruttori che erano e sono essenziali.
Del tutto estranea alle necessità o anche solo alle opportunità argomentative del mandato di cattura era la menzione del telefono riferito al dottor Zucconi Galli Fonseca. Tale menzione, anzi, finiva per essere sviante rispetto alla necessità di motivazione. In ogni caso, come ho già accennato, essa era del tutto irrilevante se corrispondeva ad un collegamento del tutto casuale o insignificante, oppure avrebbe assunto uno straordinario rilievo se il collegamento fosse stato approvato e accertato in contorni consistenti. Ma avendo il dottor Lupacchini omesso ogni accertamento la circostanza era priva di significato alcuno rispetto alle necessità argomentative.
Certo era, ed è stato invece, il conseguente gravissimo danno per il dottor Zucconi Galli Fonseca; rigorosissima avrebbe dovuto essere l'attività di istruzione condotta dal dottor Lupacchini e
Nelle interpellanze si chiede se risultano esperite da parte della magistratura le necessarie indagini sulla vicenda. Mi sembra di aver chiarito che è proprio questo il punto centrale dell'addebito mosso al dottor Lupacchini in termini assolutamente privi di intenti persecutori né minimamente contrassegnato dalla volontà di attentare all'autonomia o all'indipendenza del magistrato. Che gli accertamenti fossero indispensabili lo dimostra la considerazione che sulla base di una perizia giurata grafica effettuata su richiesta del dottor Zucconi Galli Fonseca e dallo stesso fornita in copia sia al Consiglio superiore della magistratura che a me, si afferma unicamente che il numero telefonico in questione debba leggersi non già 06-317888, bensì 06-311888.
Il numero che secondo la perizia è da ravvisarsi nella grafia che, ripeto ancora una volta, non è perfettamente comprensibile della scheda del motel AGIP, quel numero, dicevo, all'epoca dei fatti risulta intestato, come comunicato su mia richiesta dal Ministero dell'interno in data 20 agosto 1998, a Vincenzo Bonamore, padre convivente di Milvia Bonamore che all'epoca era convivente con Abbruciati e che aveva nel giorno della telefonata condiviso la stanza n. 713 del motel AGIP con l'Abbruciati, stanza dalla quale la telefonata stessa è stata effettuata ad orario non precisato del giorno 22 aprile 1982. Anche questa lettura forse può essere posta in dubbio, ma chiunque può rendersi conto di quanto essa, che rappresenta certamente e comunque una delle poche possibili alternative di interpretazione prima richiamate, sia ben più altamente probabile di qualunque altra e specie di quella che pone il numero di telefono in relazione con il dottor Zucconi Galli Fonseca. Essa, infatti, è in relazione al numero di telefono ad uno strettissimo familiare di uno dei soggetti che occupavano la stanza ove si trovava l'Abbruciati e di per sé svuota le maliziose e suggestive insinuazioni che da tempo si inseguono sulla vicenda.
In questo senso conclude anche la relazione della I Commissione del Consiglio superiore della magistratura che ho precedentemente richiamato. Non sembra dunque esserci motivo alcuno per ritenere che l'attività del procuratore generale Zucconi Galli Fonseca sia stata in alcun modo diretta a ledere la serenità e l'autonomia di giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, e con ciò intendo anche la richiesta citata dagli interpellanti fatta allo stesso Consiglio di correzione materiale della sentenza che, indipendentemente dalla sua valenza giuridica sulla quale non è mia competenza interferire, appare pertinente per quanto riguarda l'invito a dare atto della oggettiva incertezza risultante dagli atti nella comprensione del numero telefonico appuntato sulla scheda del motel AGIP.
Il ministro Flick, committente del procedimento disciplinare, rispondendo prima il 4 dicembre 1996 dinanzi alla Camera dei deputati alle interrogazioni parlamentari dei deputati Mancuso e Carmelo Carrara e del deputato Saraceni, sugli asseriti rapporti tra Danilo Abbruciati e il dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca e successivamente, il 13 febbraio 1997, dinanzi al Senato della Repubblica all'atto di sindacato ispettivo a firma dei senatori Salvi ed altri, aveva espresso giudizi anticipatori di una declaratoria a venire di una responsabilità disciplinare del dottor Otello Lupacchini al di fuori di ogni pur doveroso preventivo contraddittorio. Comunque il ministro aveva fatto questo addirittura prima di aver conferito all'ispettorato generale l'incarico di procedere ad approfondita inchiesta volta a verificare: in primo luogo, l'effettiva esistenza della non corrispondenza tra il contenuto del mandato di cattura sottoscritto dal giudice istruttore Lupacchini in data 14 aprile 1993, laddove vi si riferisce la circostanza che sul cadavere di Danilo Abbruciati era stato rinvenuto il numero dell'utenza telefonica 06-317888, intestata al dottor Zucconi Galli Fonseca Ferdinando, e gli atti processuali; in secondo luogo, avrebbe dovuto verificare le ragioni per le quali il giudice istruttore Lupacchini avesse menzionato la circostanza nel provvedimento giudiziario; in terzo luogo, avrebbe dovuto verificare le ragioni per le quali, a prescindere dalla non esattezza della circostanza sopra indicata, il giudice istruttore Lupacchini non avesse dato atto della parziale illeggibilità del suddetto numero, pure segnalata in alcune note della polizia.
Ebbene, le conclusioni alle quali pervenne l'approfondita inchiesta - cito fra virgolette - dell'ispettorato generale, «giusta relazione inviata in data 14 maggio 1997, non furono tali da giustificare e convalidare i trancianti e aprioristici giudizi già formulati, inaudita altera parte, dal ministro di grazia e giustizia e ribaditi, con toni minacciosamente perentori», professor Flick, «nell'interpellanza n. 2-00178, a firma dei senatori Salvi ed altri, del dicembre 1996». Tuttavia, come si legge nella sentenza n. 80 del 1998 della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, pronunciata nei confronti del dottor Lupacchini il 22 maggio 1998 e depositata il 26 giugno successivo, «nonostante le conclusioni dell'ispettorato, per le quali non erano emersi elementi idonei a sorreggere iniziative di carattere disciplinare, con nota 7 agosto 1997, il ministro guardasigilli comunicava al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intendeva promuovere azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini. Con nota 15 settembre 1997 il procuratore generale presso la Corte suprema, dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, comunicava al Consiglio superiore della magistratura che avrebbe proceduto con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini: «e finalmente» l'incolpato compariva davanti al magistrato delegato» - e non designato: non capisco perché, professor Flick - «rendendo un interrogatorio con cui contestava ogni responsabilità».
Su questo lei non ha dato alcuna risposta; si è chiesta una sentenza nell'organo disciplinare del CSM, perché lei questo ha fatto. Il 22 maggio 1998 il magistrato Lupacchini è comparso dinanzi alla sezione disciplinare del CSM per rispondere delle incolpazioni che lei ha citato nella sua risposta, e poi avverso tale sentenza - lei lo ha annunciato - il ministro di grazia e giustizia ha interposto ricorso dinanzi alle sezioni unite della suprema Corte di cassazione, chiedendone la cassazione con ogni conseguenziale statuizione anche in merito alle spese del giudizio.
La sezione disciplinare del CSM, in data 22 maggio 1998 ha pronunciato nei confronti del dottor Lupacchini la sentenza già citata, con la quale assolveva il magistrato essendo rimasto chiaramente dimostrato che il medesimo non ha mancato ai doveri personali di correttezza, non si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui doveva godere, non ha compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario, né ha dimostrato - nell'esercizio specifico della sua funzione - leggerezza, superficialità o approssimazione.
Ministro Flick, avesse lei ascoltato le conclusioni del suo ispettorato generale! Allora, i fatti esposti sollecitano un primo ordine di rilievi. Il ministro Flick, prima di acquisire tutti i necessari documenti di valutazione ed al di fuori di ogni forma di contraddittorio, ha formulato - e questo è gravissimo - di fronte ai due rami del Parlamento giudizi di responsabilità nei confronti di un magistrato della Repubblica, il dottor Lupacchini.
Il ministro Flick, pur se smentito dall'ispettorato generale del suo stesso ministero, ha comunicato tuttavia al procuratore generale presso la Corte di cassazione, cioè al medesimo dottor Ferdinando Galli Zucconi Fonseca, soggetto direttamente e personalmente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione e al tempo stesso capo di un ufficio - la procura generale presso la Suprema corte - gerarchicamente organizzato, ha comunicato, dicevo, che intendeva promuovere azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini.
Il procuratore generale presso la Suprema corte, dottor Ferdinando Galli Zucconi Fonseca, soggetto direttamente e personalmente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione e al tempo stesso capo di un ufficio gerarchicamente organizzato, ripeto, comunicava - con nota del 15 settembre 1997 - al CSM che avrebbe proceduto con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del magistrato Lupacchini.
Lo stesso procuratore generale, soggetto direttamente e personalmente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione - ripeto ancora - delegava (e non designava, professor Flick: stranamente delegava) l'avvocato generale dottor Giovanni Lo Cascio a procedere con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini. L'istruzione sommaria condotta dal dottor Giovanni Lo Cascio, all'uopo delegato dal procuratore generale, e che muoveva da una suggestiva rilettura manipolativa della relazione inviata dall'ispettore generale in data 14 maggio 1997, tradotta in incolpazione, non ha consentito di accettare fatti nuovi rispetto a quelli che avevano indotto il suo ispettorato - ministro Flick - a ritenere insussistenti elementi idonei a sorreggere iniziative di carattere disciplinare. Lei nella sua risposta su questo non ha detto una parola.
Ciò nonostante il rinvio a giudizio del dottor Lupacchini e la sanzione della censura a carico dello stesso sono stati richiesti in ordine a quell'originario capo di incolpazione frutto di rilettura manipolativa della relazione inviata dall'ispettorato generale in data 14 maggio 1997.
Riferisce da ultimo il settimanale Panorama, nel numero del 30 luglio 1998, che dopo la pronuncia assolutoria della sezione disciplinare del CSM nel procedimento a carico del dottor Lupacchini, il procuratore generale Galli Zucconi Fonseca ne avrebbe reiteratamente chiesto la correzione nella parte in cui vi si sostiene che la telefonata di sei scatti al numero 06-317888 era leggibile con estrema chiarezza, sottolineando che, proprio in forza della predetta affermazione, quella sentenza si pone in netto contrasto con la risposta data dal ministro di grazia e giustizia in Parlamento e che dunque in questione è il credito dello stesso ministro di grazia e giustizia, accusato da un atto
Questi rilievi sollecitano una considerazione d'ordine squisitamente politico. La circostanza riferita dal settimanale Panorama, non smentita, in ogni caso agevolmente riscontrabile, se vera come è vera - lo ha ribadito oggi il ministro Flick -, induce a ritenere con sicurezza che sulla genesi e sull'evoluzione del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato Lupacchini abbia pesato la necessità del guardasigilli di sottrarsi al sospetto di non aver risposto lealmente al Parlamento allorché, per dirla con il deputato Mancuso, svolse «in modo, autonomo, senza contraddittorio e senza neppure una compulsazione adeguata delle carte, un procedimento disciplinare tutto rivolto all'interno del suo Ministero o alla sua persona per concludere che gli indizi gravi, che non è stato in grado di smentire, erano e sono tali da lasciare intendere che vi è materia per un procedimento disciplinare nei confronti del procuratore generale della Cassazione».
Il fatto che il ministro Flick, con decisione dissonante rispetto a quanto accertato dall'ispettorato generale del suo medesimo Ministero, all'esito di un'«approfondita inchiesta», che egli stesso aveva disposto, abbia ritenuto di affidare al procuratore generale della suprema Corte di cassazione - cioè a quel medesimo dottor Ferdinando Galli Zucconi Fonseca, soggetto personalmente e direttamente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione e, al tempo stesso, capo di un ufficio gerarchicamente organizzato - la tutela stessa della propria credibilità, quale guardasigilli, di fronte al Parlamento, attraverso l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un magistrato della Repubblica, il dottor Lupacchini, pone delicatissimi problemi relativi alla concreta possibilità di strumentalizzazione delle funzioni, rispettivamente ministeriale e giudiziale, per la tutela di interessi particolari.
Al riguardo - considerato che, a norma dell'articolo 70, comma 3 dell'ordinamento giudiziario, i titolari degli uffici del pubblico ministero, e quindi anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione, agiscono personalmente «quando non designino altri magistrati, addetti all'ufficio»; che il «designare» implica una scelta ma non equivale al «delegare»; che, dunque, i componenti dell'ufficio sono investiti ex lege ed ognuno esercita poteri preesistenti alla designazione, perdendoli nel caso singolo quando venga sostituito; che, fuori udienza, non hanno stabilità, come consta dall'articolo 3 delle norme di attuazione, per il quale i superiori «curano che, ove possibile», l'originariamente designato segua «tutte le fasi del relativo grado» - non è azzardato ipotizzare - con tutto ciò che ne consegue in relazione alla concreta possibilità di strumentalizzazione della funzione giudiziaria - che piena sia sempre stata la sintonia fra il «delegante» (e non, piuttosto, «designante» come dice l'ordinamento giudiziario) procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, soggetto personalmente e direttamente coinvolto nella vicenda dedotta in contestazione e al tempo stesso, capo dell'ufficio gerarchicamente organizzato, e il «delegato» (e non, invece «designato» come dice la norma) avvocato generale dottor Lo Cascio: la dice lunga al riguardo l'ostentato ribadire, da parte di quest'ultimo, il suo status di «delegato», in ogni atto a sua firma.
Qualcosa, probabilmente, nel meccanismo attivato dal guardasigilli attraverso la procura generale presso la Corte di cassazione, non ha funzionato: la sezione disciplinare del CSM, ritenuta la decisiva importanza - ai fini della formulazione, a carico del dottor Otello Lupacchini, del giudizio di «leggerezza, superficialità e approssimazione ... per avere omesso di acquisire, nell'esercizio degli ampi poteri
Questi rilievi, contenuti nella sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - organo di natura giurisdizionale e dunque, a differenza del ministro Flick, del dottor Ferdinando Galli Zucconi Fonseca e del suo delegato, l'avvocato generale dottor Giovanni Lo Cascio, super partes - contraddicono platealmente la reiterata affermazione del guardasigilli Flick, relativa all'asserita, parziale illeggibilità del numero (adesso riporterò una terza versione della lettura di questo numero).
Probabilmente, prima della pronuncia del giudice disciplinare, il ministro Flick non si era accorto ancora, ammesso che l'abbia fatto successivamente, di quanto surreali, e bizzarri, addirittura, appaiano i suoi percorsi argomentativi: «... la nota 13 maggio 1982», era, ogni volta il suo esordio, «attestante che, nel corso della giornata del 22 aprile l'Abbruciati aveva effettuato dalla camera del motel AGIP, dove soggiornava con Bonamore Silvia (rectius Milvia), alcune telefonate a numeri rilevati dalle schede di pagamento dell'albergo»; il ministro Flick indicava fra questi «il numero 317888, pur precisandosi contemporaneamente che tale numero era 'incerto'». Egli citava testualmente: «'in quanto gli ultimi numeri sono incomprensibili'»; quindi, si doleva: di questa «parziale incomprensibilità del numero ... non si farà inspiegabilmente menzione negli atti successivamente redatti dalla polizia giudiziaria, ripresi dalla magistratura e richiamati nelle interrogazioni»; ma questo fatto, naturalmente, non ha nulla d'inspiegabile, se non la preoccupante incapacità del ministro Flick di rendersi ben conto delle implicazioni di quanto egli stesso affermava, allorché, dopo aver fatto riferimento alla «parziale incomprensibilità del numero», precisava essere questa «relativa peraltro alle prime anziché alle ultime cifre», e aggiungeva: «come ho potuto accertare attraverso la lettura della scheda acquisita presso la Corte di cassazione». Ma, se l'ispezione condotta sulla scheda acquisita presso la Corte di cassazione ha consentito al ministro Flick di affermare che non è vero, dunque che è falso, che «gli ultimi numeri sono incomprensibili», perché allora pretendere, da parte del ministro Flick, che
La risposta, semplice, ma estremamente imbarazzante, è che salus rei publicae suprema lex esto, sicché, quando in assenza di argomenti - ministro Flick, i numeri sono argomenti testardi - non si può rinunciare alla dimostrazione, non resta che rifugiarsi nei paralogismi: è quel che avviene, d'altra parte, ogni volta che il ministro Flick - seguito, in questo, dall'avvocato generale Giovanni Lo Cascio - calca trionfalmente la mano sul fatto che il numero non fosse stato trovato indosso al cadavere dell'Abbruciati, ma risultasse da una scheda alberghiera, per trarne la conclusione che il pregiudicato non avesse mai avuto la disponibilità di quel numero, pur essendo noto lippis et tonsoribus che disporre di un documento con su scritto il numero di un'utenza telefonica non significa necessariamente che chi detenga il numero abbia contattato quell'utenza; l'aver conversato con qualcuno, per un certo tempo, su una certa utenza implica, invece, necessariamente, che chi ha chiamato abbia avuto la disponibilità, che può essere mnemonica anche se non documentale, del numero dell'utenza chiamata (anche questa pessima difesa d'ufficio).
A complicare il quadro, esaltando vieppiù l'inanità degli sforzi del ministro Flick, interviene ora una perizia giurata, commissionata da sua eccellenza il dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, procuratore generale della suprema Corte di cassazione ed a cura del consulente e perito Traglia Grazia Maria, le cui conclusioni sono tali da lasciare allibiti per i toni dogmatici, fideistici, per nulla consoni al discorso scientifico. Si legge nella perizia: «Alla luce delle risultanze peritali e dopo vagliati e ripetuti esami», il consulente, cioè la Traglia Grazia Maria, «può affermare che il numero (...) non si deve sicuramente leggere 317888» e, sempre «Alla luce delle risultanza peritali e dopo vagliati e ripetuti esami, tenuto conto sia delle caratteristiche grafiche sostanziali analizzate nelle cifre in verifica ed in quelle in comparazione, sia delle modalità di formazione e di conformazione della cifra '1' nelle cifre in comparazione, si ritiene di dover affermare con sicurezza che le cifre che compongono il numero in questione devono essere lette 311888».
Se a questo aggiungiamo, ministro Flick...
Se a questo aggiungiamo che il dottor Loris D'Ambrosio, a quanto pare (leggo dalla lettera), ha svolto un'indagine privata chiedendo al ministro dell'interno, fuori da qualunque attività di polizia giudiziaria e giurisdizionale...