Allegato A
Seduta n. 415 del 30/9/1998


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INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Procedimento disciplinare nei confronti del dottor Otello Lupacchini)

A) Interpellanze

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente dei Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:
il dottor Otello Lupacchini, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale penale di Roma, ha redatto il provvedimento relativo al processo sulla vicenda della cosiddetta «banda della Magliana», nel corso della quale ebbe ad emergere un numero telefonico contenuto in un appunto ritrovato sul cadavere di Danilo Abbruciati, ritenuto esponente di spicco della criminalità romana ed autore dell'attentato al vicepresidente del Banco Ambrosiano, dottor Roberto Rosone;
il succitato giudice per le indagini preliminari, nell'ambito delle sue prerogative, ha ritenuto doveroso segnalare che il descritto numero telefonico corrispondeva all'utenza privata del procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, e che tale circostanza era meritevole del più opportuno approfondimento, anche perché il 22 aprile 1982 l'Abbruciati, poco prima di essere ucciso, avrebbe chiamato dal Motel Agip di Assago l'utenza telefonica dell'allora magistrato di Cassazione, dottor Zucconi Galli Fonseca;
tale vicenda ha suscitato numerosi interventi parlamentari, atti di sindacato ispettivo, polemiche politiche e addirittura una risposta in Parlamento da parte del Ministro guardasigilli, lo scorso 21 ottobre 1996, nella quale si riferiva che il presidente della Corte di Assise di Roma aveva affermato di non avere la disponibilità della relativa documentazione in originale ed in copia e, segnatamente, dei bigliettini rinvenuti addosso al cadavere dell'Abbruciati, ovvero dei verbali o delle relazioni che specifichino i contenuti delle singole documentazioni e che «i reperti documentali in questione dovrebbero far parte del procedimento penale n. 2010/82 A.R.G. e 451/83 dell'autorità giudiziaria di Milano, ed altresì, che non risulta che il dottor Zucconi sia stato sentito nell'ambito del procedimento pendente in Corte d'assise, né che sul punto siano stati espletati accertamenti da parte di altre autorità giudiziarie» (e ciò, sebbene siano trascorsi 14 anni);
il dottor Otello Lupacchini, adesso, per la descritta attività giudiziaria, si trova sottoposto a procedimento disciplinare avanzato al Consiglio superiore della magistratura su iniziativa del Ministro Flick -:
se non ritengano che tale iniziativa travalichi i limiti costituzionali della tutela dell'indipendenza e della autonomia della magistratura;
se il dottor Lupacchini non si trovi a patire conseguenze immeritate per la propria attività giudiziaria;
se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover rinunciare alla azione disciplinare intrapresa, per evitare che la stessa sia interpretata come un ennesimo tentativo di influire sull'attività giudiziaria a tutela di interessi non generali, ove si consideri che l'altro soggetto, che istituzionalmente


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detiene il potere dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, è il procuratore generale presso la Cassazione, dottor Galli Fonseca, coinvolto direttamente nella vicenda giudiziaria sottoposta a censura.
(2-00719)«Fragalà, Cola, Simeone».
(15 ottobre 1997).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:
con sentenza del 25 maggio 1998, la sezione disciplinare del Csm ha assolto il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, dottor Otello Lupacchini, per essere insussistenti gli addebiti, dalla incolpazione contestata di avere mancato al dovere di correttezza e di avere compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario;
la contestazione, risultata poi infondata, era contenuta in una relazione dell'ispettorato generale del ministero di grazia e giustizia del 14 maggio 1997 ed addebitava al magistrato romano di avere, deliberatamente ed indebitamente, inserito nella motivazione del mandato di cattura per la uccisione di Danilo Abbruciati, boss della banda della Magliana, il numero della utenza telefonica dell'abitazione ed il nome del dottor Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, attuale procuratore generale presso la Corte di Cassazione, senza che tale menzione fosse utile o necessaria all'economia complessiva dell'atto processuale;
secondo gli approfonditi accertamenti dell'ispettorato, trasmessi al ministro Guardasigilli, il dottor Lupacchini non poteva essere oggetto di azione disciplinare in quanto i suoi comportamenti non rassegnavano elementi idonei a sorreggere alcuna iniziativa di carattere disciplinare;
nonostante tali conclusioni dell'ispettorato del suo ministero, il Guardasigilli comunicava al procuratore generale presso la Corte di Cassazione che intendeva promuovere azione disciplinare ai danni del dottor Lupacchini;
il procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, dottor Ferdinando Galli Fonseca, pur essendo parte in causa, comunicava al Consiglio superiore della magistratura che avrebbe proceduto con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del dottor Lupacchini;
il dottor Lupacchini, nella sua discolpa, confermava che gli elementi processuali in suo possesso non solo non lo esimevano, ma lo obbligavano a riferire nel mandato di cattura relativo all'uccisione dell'Abbruciati, dei collegamenti che il pericolosissimo esponente criminale aveva avuto prima di morire e che tra questi ultimi risultava una telefonata notturna di ben sei scatti tra la stanza del motei Agip di Assago occupata dall'Abbruciati e l'utenza telefonica dell'attuale procuratore generale presso la Cassazione;
la scheda del motel Agip, relativa alla conversazione telefonica interurbana del 22 aprile 1982, indicava, con estrema chiarezza, detta telefonata di sei scatti di teleselezione con il numero di utenza intestato al dottor Zucconi Galli Fonseca, senza che sul detto numero telefonico - 06.317.888 - vi potessero essere dubbi interpretativi sui primi o sugli ultimi numeri, così come sostenuto, senza fondamento, dal capo di incolpazione ai danni del dottor Lupacchini, redatto dal ministro Guardasigilli e dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione;
la direzione centrale della polizia criminale, nella relazione del 12 febbraio 1993 su Abbruciati Danilo, aveva scritto che, al momento della sua uccisione a Milano, era risultato, fra gli altri, a lui collegato il numero telefonico 06.317.888 intestato a Zucconi Galli Fonseca dottor Ferdinando, (via Tacito 41, Roma);
il dottor Lupacchini, nella motivazione del mandato di cattura, non aveva neppure evidenziato il fatto (chiaramente risultante dalle schede telefoniche del motel


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Agip) che in data 22 aprile 1982 l'Abbruciati, poco prima di essere ucciso, aveva effettuato, con il numero del dottor Zucconi Galli Fonseca, una conversazione della durata di ben sei scatti teleselettivi ed invece, aveva dovuto, in ossequio a criteri di totale trasparenza, citare il collegamento tra l'Abbruciati e quel numero telefonico;
nella sentenza di assoluzione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a favore del dottor Lupacchini si evidenzia che «...sarebbe stato quindi estremamente grave o, comunque sospetto effettuare una selezione di numeri telefonici omettendo l'utenza 06-317888»;
pertanto il dottor Lupacchini è stato assolto «... essendo rimasto chiaramente dimostrato che il medesimo non ha mancato ai doveri personali di correttezza, non si é reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui doveva godere, non ha compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario, né ha dimostrato, nell'esercizio specifico della sua funzione, leggerezza, superficialità o approssimazione»;
non appare corretto che il Guardasigilli abbia consentito che l'istruzione sommaria, nel procedimento disciplinare ai danni del dottor Lupacchini, fosse condotta dall'ufficio retto dal dottor Zucconi Galli Fonseca, parte interessata, questi, nella vicenda, soprattutto riguardo alla circostanza, non certo esemplare e comunque meritevole di adeguata spiegazione, di avere un elemento di spicco della criminalità organizzata romana come l'Abbruciati, effettuato una conversazione telefonica di ben sei scatti teleselettivi con l'utenza della abitazione privata dell'alto magistrato e ciò, prima che il malavitoso venisse ucciso;
la procura generale presso la Corte di Cassazione avrebbe dovuto, doverosamente, astenersi dal condurre l'istruzione sommaria ai danni dei dottor Lupacchini;
il settimanale «Panorama» e i principali quotidiani hanno riportato la notizia che il procuratore generale dottor Zucconi Galli Fonseca avrebbe esercitato pressioni sul Consiglio superiore della magistratura con ripetute richieste scritte affinché la sentenza di assoluzione pronunciata a favore del dottor Lupacchini venisse corretta da assenti errori materiali e venisse depurata dalle documentali ed oggettive circostanze sopra descritte, riguardanti la telefonata intercorsa tra il boss malavitoso Danilo Abbruciati e l'utenza telefonica del domicilio privato del medesimo procuratore generale;
se ciò fosse vero, l'inusitata procedura assunta dal procuratore generale nei confronti del Consiglio superiore della magistratura (del quale è componente di diritto) non sarebbe corretta, opportuna ed adeguata e potrebbe costituire un tentativo di indebita pressione nei confronti di un altissimo organo giudicante presso il quale, nella fattispecie, il procuratore generale svolge il doppio ruolo di organo requirente e di parte interessata -:
per quale motivo il Ministro di grazia e giustizia abbia ritenuto di esercitare l'azione disciplinare nei confronti del dottor Lupacchini nonostante la relazione dell'ispettorato del suo ministero avesse concluso la propria indagine rilevando la insussistenza di «elementi idonei a sorreggere iniziative di carattere disciplinare»;
sulla base di quali elementi il Ministro guardasigilli, rispondendo a precedenti interrogazioni parlamentari, abbia accusato il dottor Lupacchini di aver citato, nel testo del mandato di cattura, un numero telefonico nonostante avesse le prime cifre incomprensibili, senza riferire, invece, che quest'ultimo risultava perfettamente leggibile dalla scheda del motel Agip e rivelava la conversazione notturna tra l'Abbruciati e l'utenza telefonica intestata al dottor Zucconi Galli Fonseca;
se le oggettive, ineludibili e chiare motivazioni della sentenza assolutoria pronunciata dal Consiglio superiore della magistratura a favore del dottor Lupacchini non impongano l'apertura di una indagine


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a tutto campo dal punto di vista disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura per conoscere le circostanze della conversazione telefonica intrattenuta il 22 aprile 1982 tra Danilo Abbruciati e l'utenza telefonica della residenza privata del dottor Zucconi Galli Fonseca, anche per dissolvere ogni ombra ed ogni possibile dubbio sulla trasparenza e linearità dei comportamenti e delle frequentazioni del più alto rappresentante della magistratura requirente;
se, inoltre, risulti che siano state esperite, da parte della magistratura, le necessarie indagini sulla vicenda;
se il procedimento disciplinare instaurato e coltivato nei confronti del dottor Otello Lupacchini non abbia, complessivamente, evidenziato un intento persecutorio nei confronti del magistrato romano ed un attentato alla sua autonomia ed indipendenza, al punto tale da richiedere una opportuna iniziativa del Consiglio superiore della magistratura, quale organo di tutela dei fondamentali valori della giurisdizione;
al di là del caso concreto, quali iniziative si intendano assumere, perché sia garantita la serenità e l'autonomia di giudizio della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e di tutti i magistrati giudicanti appartenenti all'ordine giudiziario, rispetto ai tentativi di condizionamento diretto o indiretto messi in atto dagli appartenenti alla magistratura requirente.
(2-01330)
«Fragalà, Mancuso, Maiolo, Parenti, Cola, Lo Presti, Simeone».
(30 luglio 1998).