PROGETTO DI LEGGE - N. 6207




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono vietate la vendita e la commercializzazione, in qualsiasi forma, delle bevande offerte al pubblico in contenitori metallici il cui dispositivo di apertura non offra adeguate garanzie dal punto di vista igienico e della tutela della salute dei consumatori.


Art. 2.

        1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana un decreto recante i criteri per l'individuazione dei prodotti che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1 ed adotta le necessarie iniziative per disporre l'immediato sequestro su tutto il territorio nazionale di tali prodotti.



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