PROGETTO DI LEGGE - N. 6207
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono vietate la vendita e la commercializzazione, in
qualsiasi forma, delle bevande offerte al pubblico in
contenitori metallici il cui dispositivo di apertura non offra
adeguate garanzie dal punto di vista igienico e della tutela
della salute dei consumatori.
Art. 2.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità emana un
decreto recante i criteri per l'individuazione dei prodotti
che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1 ed
adotta le necessarie iniziative per disporre l'immediato
sequestro su tutto il territorio nazionale di tali
prodotti.