PROGETTO DI LEGGE - N. 771
PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
(Educatore professionale).
1. L'educatore professionale è l'operatore che, in base ad
una specifica preparazione di carattere teorico-pratico,
svolge la propria attività mediante la formulazione e la
realizzazione di progetti educativi, volti a promuovere lo
sviluppo equilibrato della personalità, il recupero e
l'integrazione sociale di persone di diversa età condividendo
con esse differenti situazioni di vita quotidiana.
2. L'educatore professionale, nell'ambito del sistema
delle risorse sociali e sanitarie, svolge interventi educativi
riguardanti la relazione sia istituzionalizzata sia informale,
con attenzione ai diversi contesti di vita del soggetto. Gli
strumenti di cui si avvale sono relativi a metodologie
psico-pedagogiche e di riabilitazione sociale. Esercita,
altresì, funzioni di progettazione, organizzazione e gestione
nell'ambito dei servizi socio-sanitari e socio-educativi.
Conduce attività di studio, ricerca e documentazione.
Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio della professione).
1. Può svolgere la professione di educatore professionale,
ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, chi è in
possesso di un diploma rilasciato da una università, un
istituto di istruzione superiore od altro istituto dello
stesso livello di formazione ai sensi del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319.
2. Le scuole per operatori professionali istituite o
riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano o dalle unità sanitarie locali sulla base,
rispettivamente, della normativa regionale, provinciale e del
decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1984, si
considerano istituti di istruzione superiore ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
3. L'ordinamento del corso di studi di cui al presente
articolo deve prevedere almeno 2200 ore complessive di
attività didattico-formativa, di cui almeno un terzo di
tirocinio pratico ed è determinato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e per la
famiglia e la solidarietà sociale.
Art. 3.
(Coordinamento con i servizi sociali
territoriali).
1. Le università e gli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 2, presso i quali sono costituiti corsi per
educatore professionale ai sensi del medesimo articolo,
coordinano la loro attività con i servizi sociali territoriali
nell'ambito della relativa programmazione regionale.
Art. 4.
(Istituzione dell'albo professionale e del collegio degli
educatori professionali).
1. E' istituito l'albo professionale degli educatori
professionali, le cui modalità e funzionamento sono stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 5.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo professionale
coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui
all'articolo 2.
3. Gli iscritti all'albo professionale costituiscono il
collegio degli educatori professionali, articolato a livello
regionale. Gli oneri relativi all'istituzione e
all'amministrazione dell'albo professionale sono a carico
degli iscritti.
Art. 5.
(Norme regolamentari).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, del lavoro e
per la famiglia e la solidarietà sociale, sono emanate le
norme relative all'iscrizione ed alla costituzione dell'albo
di cui all'articolo 4.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono
disciplinati l'istituzione delle sedi regionali dell'ordine
professionale, l'istituzione del Consiglio nazionale
dell'ordine ed i relativi procedimenti elettorali.
Art. 6.
(Norme transitorie).
1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo professionale di
cui all'articolo 4 anche gli operatori che svolgono le
mansioni di cui all'articolo 1 e che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno conseguito l'attestato di
abilitazione rilasciato sulla base dei corsi di
riqualificazione svolti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adottano gli interventi necessari alla
riqualificazione degli operatori in possesso di diploma di
scuola media superiore che risultino assunti in qualità di
educatori professionali presso enti pubblici o privati e che
svolgano le mansioni di cui all'articolo 1.
3. I requisiti per accedere ai corsi di riqualificazione
di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Gli interventi diretti alla riqualificazione di cui al
comma 2 devono prevedere lo stesso percorso formativo di cui
al comma 3 dell'articolo 2, articolato in almeno 1150 ore.
5. A seguito dei corsi di riqualificazione di cui al comma
2 del presente articolo, è rilasciato un attestato di
abilitazione che consente l'iscrizione all'albo professionale
di cui all'articolo 4.
6. Coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge, frequentano corsi per educatori professionali
o corsi di riqualificazione presso le università, gli istituti
e le scuole di cui all'articolo 2, conseguono, al termine del
corso di studi, il diploma di educatore professionale.