PROGETTO DI LEGGE - N. 771




PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.

(Educatore professionale).

        1. L'educatore professionale è l'operatore che, in base ad una specifica preparazione di carattere teorico-pratico, svolge la propria attività mediante la formulazione e la realizzazione di progetti educativi, volti a promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità, il recupero e l'integrazione sociale di persone di diversa età condividendo con esse differenti situazioni di vita quotidiana.
        2. L'educatore professionale, nell'ambito del sistema delle risorse sociali e sanitarie, svolge interventi educativi riguardanti la relazione sia istituzionalizzata sia informale, con attenzione ai diversi contesti di vita del soggetto. Gli strumenti di cui si avvale sono relativi a metodologie psico-pedagogiche e di riabilitazione sociale. Esercita, altresì, funzioni di progettazione, organizzazione e gestione nell'ambito dei servizi socio-sanitari e socio-educativi. Conduce attività di studio, ricerca e documentazione.


Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

        1. Può svolgere la professione di educatore professionale, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, chi è in possesso di un diploma rilasciato da una università, un istituto di istruzione superiore od altro istituto dello stesso livello di formazione ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.
        2. Le scuole per operatori professionali istituite o riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle unità sanitarie locali sulla base, rispettivamente, della normativa regionale, provinciale e del decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1984, si considerano istituti di istruzione superiore ai sensi del comma 1 del presente articolo.
        3. L'ordinamento del corso di studi di cui al presente articolo deve prevedere almeno 2200 ore complessive di attività didattico-formativa, di cui almeno un terzo di tirocinio pratico ed è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e per la famiglia e la solidarietà sociale.


Art. 3.

(Coordinamento con i servizi sociali
territoriali).




        1. Le università e gli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 2, presso i quali sono costituiti corsi per educatore professionale ai sensi del medesimo articolo, coordinano la loro attività con i servizi sociali territoriali nell'ambito della relativa programmazione regionale.


Art. 4.

(Istituzione dell'albo professionale e del collegio degli
educatori professionali).

        1. E' istituito l'albo professionale degli educatori professionali, le cui modalità e funzionamento sono stabiliti dal decreto di cui all'articolo 5.
        2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo professionale coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2.
        3. Gli iscritti all'albo professionale costituiscono il collegio degli educatori professionali, articolato a livello regionale. Gli oneri relativi all'istituzione e all'amministrazione dell'albo professionale sono a carico degli iscritti.

Art. 5.

(Norme regolamentari).

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità, del lavoro e per la famiglia e la solidarietà sociale, sono emanate le norme relative all'iscrizione ed alla costituzione dell'albo di cui all'articolo 4.
        2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali dell'ordine professionale, l'istituzione del Consiglio nazionale dell'ordine ed i relativi procedimenti elettorali.


Art. 6.

(Norme transitorie).

        1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 4 anche gli operatori che svolgono le mansioni di cui all'articolo 1 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito l'attestato di abilitazione rilasciato sulla base dei corsi di riqualificazione svolti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano gli interventi necessari alla riqualificazione degli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore che risultino assunti in qualità di educatori professionali presso enti pubblici o privati e che svolgano le mansioni di cui all'articolo 1.
        3. I requisiti per accedere ai corsi di riqualificazione di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Gli interventi diretti alla riqualificazione di cui al comma 2 devono prevedere lo stesso percorso formativo di cui al comma 3 dell'articolo 2, articolato in almeno 1150 ore.
        5. A seguito dei corsi di riqualificazione di cui al comma 2 del presente articolo, è rilasciato un attestato di abilitazione che consente l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 4.
        6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, frequentano corsi per educatori professionali o corsi di riqualificazione presso le università, gli istituti e le scuole di cui all'articolo 2, conseguono, al termine del corso di studi, il diploma di educatore professionale.



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