1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) fare piena luce sulle responsabilità dell'occultamento dei 695 fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti riguardanti decine di migliaia di vittime, ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi durante le indagini per il processo al capitano delle SS Erich Priebke;
b) accertare le ragioni dell'occultamento di cui alla lettera a);
c) accertare le connessioni internazionali che hanno supportato l'occultamento di cui alla lettera a).
1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.
2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Il presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità giudiziarie per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagine giudiziaria. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.
3. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Camera dei deputati un relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.
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