Doc. XXII, n. 65




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per fare piena luce sulla gestione dei servizi di telefonia mobile e, conseguentemente, sull'operato dei gestori, in particolare in relazione al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico e all'ipotesi di perduranti accordi tariffari di cartello ai danni dei consumatori.
2. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, sentita la Conferenza dei capigruppo, tra i parlamentari in carica appartenenti all'opposizione ed al di fuori dei membri della Commissione stessa.
3. La Commissione è istituita entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
4. Nel corso della prima seduta della Commissione, secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, è eletto l'ufficio di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti, di cui uno vicario, e da tre segretari.
5. L'ufficio di presidenza di cui al comma 4 è integrato dai rappresentanti dei gruppi per la definizione del programma di attività della Commissione.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare le procedure di rilascio delle concessioni per la gestione dei servizi di telefonia mobile;
b) verificare le procedure per l'affidamento delle concessioni riguardanti il servizio UMTS;
c) verificare la correttezza dell'operato dei gestori dei servizi di telefonia mobile riguardo al rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico e delle procedure autorizzative per l'installazione dei necessari impianti industriali;
d) verificare che l'operato dei gestori dei servizi di telefonia mobile sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 9, 32, 41 e 117 della Costituzione;
e) verificare il grado di attuazione da parte delle regioni in merito al piano di risanamento degli impianti tecnologici già esistenti sul territorio;
f) verificare che i princìpi di tutela e di salvaguardia della salute pubblica siano applicati in tutto il territorio nazionale;
g) verificare gli eventuali effetti prodotti sul territorio nazionale da impianti di telefonia mobile e radiotrasmissione installati nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano;
h) verificare che la sovrapposizione degli effetti, rappresentata dalla somma algebrico - matematica dei singoli effetti di ogni sorgente elettromagnetica, sia conforme alle disposizioni vigenti;
i) verificare che nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela della salute pubblica, nonché da interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, le stazioni radio base per telefonia cellulare siano conformi alle disposizioni vigenti;
l) censire le fonti di emissioni elettromagnetiche derivanti dai servizi di telefonia cellulare presenti sul territorio nazionale, tramite acquisizione di dati presso i gestori, collazione delle segnalazioni spontanee di cittadini ed associazioni, oltre che attraverso una stretta opera di collaborazione con gli enti locali, la magistratura, i reparti competenti delle Forze dell'ordine e le strutture scientifiche e sanitarie;
m) verificare che gli impianti di cui alla lettera l) siano stati autorizzati ed installati in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
n) accertare che le regioni ed i comuni abbiano avviato il progressivo trasferimento degli impianti nelle localizzazioni alternative presso zone di basso pregio paesaggistico, archeologico ed architettonico;
o) accertare che siano state attivate le necessarie modalità per il contingentamento, il depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti per i quali sia già stata verificata la non conformità ai limiti vigenti;
p) verificare che siano state attivate tutte le procedure volte alla demolizione di urgenza degli impianti fuori norma o non autorizzati;
q) verificare che siano state attivate tutte le procedure amministrative sul territorio volte a sanzionare i gestori di telefonia mobile inadempienti o responsabili di installazioni abusive o fuori norma;
r) verificare che nella determinazione delle tariffe per i servizi di telefonia mobile non perdurino accordi di cartello tra i gestori, comparando a tale fine i costi italiani con la media europea;
s) accertare le responsabilità e trasmettere gli atti relativi alle autorità competenti nell'eventualità del riscontro di responsabilità penali, civili o amministrative, nella gestione del servizio di telefonia mobile.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 4.

1. La Commissione può richiedere l'audizione di persone a conoscenza di fatti utili per l'inchiesta.
2. In prima convocazione la Commissione provvede a stabilire i termini per l'audizione delle associazioni di utenti delle telecomunicazioni, operanti precedentemente all'approvazione della presente deliberazione.
3. Le persone convocate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni del processo penale.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
2. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 6.

1. La Commissione può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente e di esperti nominati in caso di necessità.

Art. 7.

1. La Commissione opera nella completa trasparenza, salvo quanto riguarda la divulgazione di atti o documenti riguardanti altre inchieste in corso dell'autorità giudiziaria o sottoposti al segreto di Stato.

Art. 8.

1. La Commissione termina i suoi lavori entro centoventi giorni dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione illustrativa dei risultati dell'inchiesta, che è pubblicata unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti utilizzati, purché non sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 7. Sono, altresì, pubblicate eventuali relazioni attinenti all'inchiesta, purché presentate da membri della stessa Commissione appartenenti ad almeno due diversi gruppi parlamentari.
2. Ove nel corso dell'inchiesta siano accertate responsabilità penali, civili o amministrative conseguenti alla gestione dei servizi di telefonia mobile, gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente.
3. Contestualmente alla relazione di cui al comma 1, la Commissione può approvare un'altra relazione, di carattere propositivo, concernente gli eventi di natura tecnica ed amministrativa ritenuti utili per garantire la tutela della salute pubblica dagli effetti delle radiazioni elettromagnetiche derivanti dai servizi di telefonia mobile, nonché una corretta determinazione delle tariffe praticate dai gestori di tali servizi, volta a scongiurare la possibilità di accordi di cartello ai danni dell'utenza.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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