Doc. XXII, n. 64




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti del rischio derivante dall'esposizione all'amianto, con il compito di:
a) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente in materia, con particolare riferimento:
1) alla legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché alle relative norme di attuazione, anche al fine di apportare eventuali modificazioni a disposizioni caratterizzate da profili di sostanziale inadeguatezza;
2) ai profili previdenziali, allo scopo precipuo di individuare elementi di incongruità e disparità delle disposizioni vigenti e di proporne una adeguata modifica, non limitando in alcun modo l'accesso ai benefìci per tutti i lavoratori i quali, anche per periodi minimi, siano stati esposti al rischio derivante dall'esposizione all'amianto;
b) svolgere indagini sugli aspetti attinenti alla decoibentazione delle carrozze ferroviarie, procedendo a specifici accertamenti sulle singole realtà territoriali, in particolare:
1) individuando i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa che siano stati esposti all'amianto, senza limiti temporali;
2) individuando le società che, per conto delle Ferrovie dello Stato Spa, si siano occupate di decoibentazione dei vagoni ferroviari;
3) verificando, attraverso le aziende sanitarie locali, lo stato di salute dei lavoratori esposti a qualsiasi titolo all'amianto;
c) accertare responsabilità ascrivibili ad enti, aziende e soggetti pubblici e privati che, con riferimento sia alla puntuale e rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia sia a comportamenti non sanzionati dalla medesima legislazione ma aventi tuttavia riflesso sulla tutela della salute e dell'ambiente, abbiano concorso a creare situazioni di insicurezza, di cui i numerosi decessi di addetti al comparto rappresentano il drammatico e sconcertante epilogo;
d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, istituiti dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 4.

1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

Art. 5.

1. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

Art. 6.

1. L'ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione medesima a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 7.

1. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano anche per le elezioni suppletive riguardanti l'ufficio di presidenza.

Art. 9.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 10.

1. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 11.

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

Art. 12.

1. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 13.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 11.

Art. 14.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 15.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati di cui all'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

Art. 16.

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 17.

1. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti alla sua istituzione.

Art. 18.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 19.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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