Doc. XXII, n. 63




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'incidente occorso nel traforo del Monte Bianco il 24 marzo 1999, con il compito di:
a) accertare 1e responsabilità e le omissioni degli organi preposti alla sicurezza ed al controllo del traforo del Monte bianco;
b) valutare l'operato delle pubbliche amministrazioni e degli organi competenti per i lavori di ripristino e di messa in sicurezza del traforo del Monte Bianco;
c) individuare tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle irregolarità riscontrate.

Art. 2.
(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
2. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla data della sua istituzione.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagine giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.
6. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti e documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia. In presenza di contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi a tale richiesta.

Art. 4.
(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.
3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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