Doc. XXII, n. 61




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare la genesi, le caratteristiche e le forme del fenomeno del finanziamento illecito dei partiti politici nonché le modalità e l'entità della diffusione della corruzione intercorsa tra sistema pubblico e privato, anche al fine di proporre ulteriori misure occorrenti per eliminare le cause e per assicurare la piena trasparenza degli strumenti di finanziamento dell'attività politica.
2. La Commissione ha altresì il compito di accertare e verificare se vi sia stata completezza e veridicità nei bilanci e nei rendiconti dei partiti politici dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
3. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:
a) le modalità di formazione dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici;
b) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dello stato patrimoniale e l'indicazione del grado di indebitamento complessivo dei partiti politici, con riferimento alle rispettive direzioni centrali e alle articolazioni periferiche;
c) l'osservanza dei limiti massimi di spesa imposti ai candidati per le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati;
d) l'esistenza, la consistenza e la veridicità delle dichiarazioni dei soggetti che hanno effettuato erogazioni o versato contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni delle disposizioni sul finanziamento dei partiti politici;
e) l'ammontare e le motivazioni politiche di eventuali finanziamenti a partiti o esponenti politici, provenienti dall'estero ed in particolare da Stati esteri, e se in essi possano ravvisarsi ipotesi di reato contro la sicurezza dello Stato;
f) l'ammontare effettivo delle somme impiegate dai partiti politici con particolare riferimento alle spese per le campagne elettorali politiche, europee e regionali;
g) i controlli effettuati presso gli uffici competenti in ordine ai diversi profili stabiliti dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195, 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, e 23 febbraio 1995, n. 43;
h) la consistenza, la tipologia e l'ammontare complessivi dei benefìci indiretti utilizzati dai partiti politici.

4. La Commissione presenta alla Camera dei deputati contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, comma 2, un rapporto informativo, concernente gli interventi legislativi o regolamentari, anche con riferimento al regolamento della Camera dei deputati, ritenuti necessari e utili nelle materie oggetto dell'inchiesta, con la finalità di prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, e di stabilire la piena trasparenza e pubblicità dei bilanci, dello stato patrimoniale e della gestione complessiva dei partiti politici.
5. Le indagini della Commissione non interferiscono con le competenze esclusive e con le modalità di esercizio dell'azione penale dell'autorità giudiziaria nell'accertamento di responsabilità personali.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Cinque deputati, eletti secondo il principio rappresentativo dalla Commissione tra i propri componenti, costituiscono un comitato ristretto permanente con il compito di elaborare e sottoporre al Presidente della Camera dei deputati modelli-tipo di bilancio e di stato patrimoniale, idonei ad assicurare gli obiettivi di cui alla presente deliberazione.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4. Il Presidente della Camera dei deputati assicura che non vengano nominati all'ufficio di componente della Commissione deputati che hanno indagato o sono stati o sono attualmente sottoposti a indagini per fatti connessi alla regolarità del finanziamento erogato o ricevuto da partiti politici.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Il segreto di Stato non è opponibile alla Commissione, nei limiti in cui non è opponibile all'autorità giudiziaria.
4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quanto tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. Nel caso in cui gli atti e documenti di cui al comma 1 siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, queste ultime adottano un motivato provvedimento di rigetto della richiesta presentata dalla Commissione.
3. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o ad inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Possono essere presentate relazioni di minoranza.


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