1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) fare piena luce sulle circostanze della morte del soldato di leva Emanuele Scieri, acquisendone notizia in ogni forma, e verificando il funzionamento dei preposti organi di controllo;
b) accertare l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della caserma «Gamerra» e della brigata «Folgore», atte a rendere leciti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.
1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il presidente, un vicepresidente ed un segretario.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, deliberare di non procedere in seduta pubblica.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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