Doc. XXII, n. 58




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.
2. La Commissione ha in particolare il compito di:
a) accertare la esatta dinamica della morte del militare Emanuele Scieri avvenuta nell'agosto del 1999;
b) accertare le eventuali responsabilità di quanti erano preposti, nel caso del militare Scieri, al controllo interno della caserma «Gamerra» di Pisa;
c) avviare, alla luce delle risultanze emerse dagli accertamenti di cui alle lettere a) e b), un'indagine approfondita sulla situazione delle caserme italiane, sulla condizione militare e sui fatti cosiddetti di «nonnismo»;
d) proporre misure per eliminare il fenomeno del cosiddetto «nonnismo».

Art. 2.

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1, al termine dei suoi lavori nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati, in proporzione, tutti i gruppi costituiti alla Camera dei deputati.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.
3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 5.

1. La Commissione conclude i propri lavori allo scadere della XIII legislatura.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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