1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per verificare la gestione, l'utilizzo e l'effettiva destinazione degli aiuti umanitari ai profughi del Kosovo, con particolare riguardo all'iniziativa denominata «Missione Arcobaleno».
2. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dai Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i parlamentari in carica, al di fuori dei membri della Commissione stessa.
3. La Commissione è istituita entro dieci giorni dalla data di adozione della presente deliberazione.
4. Nel corso della prima seduta della Commissione, secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, è eletto l'ufficio di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti, di cui uno vicario, e da quattro segretari.
5. L'ufficio di presidenza di cui al comma 4 è integrato dai rappresentanti dei gruppi per la definizione del programma di attività della Commissione.
6. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare le procedure di raccolta, gestione, stoccaggio ed allocazione degli aiuti umanitari, consistenti in beni materiali, destinati ai profughi del Kosovo;
b) verificare le procedure di raccolta, gestione ed impiego dei fondi liquidi raccolti a vario titolo ed in varia forma, sia nell'ambito della «Missione Arcobaleno» che di altre iniziative analoghe promosse dal Governo o comunque confluite nella competenza governativa;
c) accertare eventuali sperperi e disfunzioni gestionali ed organizzative nell'impiego degli aiuti, materiali ed economici;
d) accertare con congruità ed esattezza i reali volumi degli aiuti impiegati effettivamente giunti alle popolazioni colpite e degli eventuali sperperi o perdite a vario titolo;
e) verificare sul territorio albanese l'effettiva allocazione dei beni inviati ed il loro legale impiego a favore dei profughi;
f) accertare se nei fatti oggetto dell'inchiesta siano configurabili eventuali responsabilità e trasmettere gli atti relativi alle autorità competenti.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
1. La Commissione può richiedere l'audizione di persone a conoscenza di fatti utili per l'inchiesta.
2. Le persone convocate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni del processo penale.
1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.
2. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.
1. La Commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
1. Gli atti della Commissione sono pubblici, salvo che si tratti di documenti riguardanti altre inchieste in corso dell'autorità giudiziaria o sottoposti al segreto di Stato.
1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro novanta giorni dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione illustrativa dei risultati dell'inchiesta, che è pubblicata unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti utilizzati, purché non sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 7. Sono altresì pubblicate eventuali relazioni attinenti all'inchiesta, purché presentate da membri della stessa Commissione appartenenti ad almeno due diversi gruppi parlamentari.
2. Ove nel corso dell'inchiesta siano accertati fatti che potrebbero configurare responsabilità penali, civili o amministrative conseguenti alla gestione degli aiuti ai profughi del Kosovo e della «Missione Arcobaleno», gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all'autorità giudiziaria competente.
3. Contestualmente alla relazione di cui al comma 1, la Commissione può approvare un'altra relazione, di carattere propositivo, concernente le misure di natura tecnica ed amministrativa ritenute utili per migliorare l'efficienza dei criteri di gestione di tali emergenze ed, eventualmente, di tutte le proiezioni in territorio estero delle strutture della protezione civile.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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