Doc. XXII, n. 56




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di fare piena luce sui recenti episodi di violenza nelle caserme ai danni di militari di leva, allo scopo di accertare le responsabilità dei vertici militari e civili e la reale predisposizione di misure di prevenzione contro il ripetersi di tali episodi.

Art. 2.
(Composizione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Indagini ed audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

Art. 4.
(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.
3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 6.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.


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