1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di fare piena luce sui recenti episodi di violenza nelle caserme ai danni di militari di leva, allo scopo di accertare le responsabilità dei vertici militari e civili e la reale predisposizione di misure di prevenzione contro il ripetersi di tali episodi.
1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.
3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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