1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla correttezza del risultato referendario del 18 aprile 1999.
2. La Commissione ha il compito di:
a) verificare l'effettivo aggiornamento ed i metodi di gestione delle liste elettorali dei cittadini residenti nel territorio nazionale;
b) verificare l'aggiornamento, i metodi di conteggio degli aventi diritto e la tenuta delle liste degli elettori italiani all'estero, nonché i presupposti riguardanti lo status di cittadinanza e la regolarità dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;
c) accertare se le amministrazioni preposte abbiano per tempo espletato gli adempimenti relativi al rispetto del diritto all'esercizio del voto per i cittadini italiani residenti all'estero;
d) accertare se e con quali metodi le amministrazioni dello Stato abbiano reso edotti i cittadini residenti all'estero sull'esistenza e sulla natura del quesito referendario posto al voto il 18 aprile 1999, nonché se siano state approntate tutte le facilitazioni di lavoro e di viaggio previste per le consultazioni elettorali;
e) ricercare eventuali responsabilità delle amministrazioni locali in merito ai ritardi determinatisi negli adempimenti elettorali e nell'invio dei certificati elettorali.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari e sia osservato il criterio di proporzionalità tra i medesimi. Con gli stessi criteri si provvede alle sostituzioni necessarie in caso di dimissioni o cessazione del mandato parlamentare dei suoi membri.
2. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente della Camera tra i deputati, al di fuori dei componenti della Commissione.
3. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera dei deputati, la Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni presenta alla Camera dei deputati una o più relazioni, unitamente ai verbali delle sedute ed agli atti o documenti utilizzati o presentati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione non disponga diversamente.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.
2. La Commissione opera con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.
3. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative, già acquisite.
4. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale o d'ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.
2. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla stessa ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto ciò che riguarda le deposizioni, le notizie e gli atti.
1. Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
2. Il Presidente della Camera dei deputati destina alla Commissione il personale ed i servizi necessari al suo funzionamento. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la Commissione può avvalersi della collaborazione di magistrati, funzionari della pubblica amministrazione, tecnici ed esperti del settore.
Frontespizio |
Relazione |