1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con i seguenti compiti:
a) accertare le cause che hanno provocato l'incidente della funivia del Cermis, accaduto in data 3 febbraio 1998 in località Masi di Cavalese;
b) verificare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare sul territorio italiano, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della incolumità delle popolazioni residenti nelle zone di esercitazioni;
c) valutare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b);
d) fare piena luce sulle responsabilità del comando statunitense ed eventualmente italiano nell'aver autorizzato un piano di volo palesemente in contrasto con le più elementari regole di sicurezza.
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
1. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini nazionali la Commissione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.
2. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
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