1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che tranciando il cavo della funivia del Cermis ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;
b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, in relazione alla sicurezza delle popolazioni residenti;
c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b).
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
1. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini nazionali la Commissione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla presidenza una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.
2. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
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