Doc. XXII, n. 50-51-52-53-54-A




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La IV Commissione è pervenuta alla definizione dell'unito testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare doc. XXII, n. 50, 51, 52, 53 e 54, in ordine al quale si formulano le seguenti considerazioni.

1. Ambito dell'inchiesta.

Con il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare in esame si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta finalizzata ad indagare sulle eventuali responsabilità nella strage del Cermis, avvenuta nella zona di Cavalese, in Trentino Alto-Adige, il 3 febbraio 1998. In tale data un aereo E6B Prowler della base militare USA di Aviano ha tranciato di netto i cavi della funivia del Cermis: una cabina è precipitata nel vuoto causando la morte di tutte le 20 persone che erano a bordo. Successivamente il pilota ed i tre membri dell'equipaggio dell'aereo hanno espresso la loro volontà di sottoporsi esclusivamente alla giustizia statunitense, come consentito dalla Convenzione tra i paesi appartenenti alla NATO, firmata a Londra nel 1951 e ratificata nel 1955. Il 3 agosto 1998 è iniziato il procedimento presso la Corte marziale, con la fissazione delle date dei processi nei confronti del pilota R. Ashby e del navigatore J. Schweitzer, accusati di omicidio involontario e omicidio per negligenza. Il 4 marzo 1999 Ashby è stato assolto come «non colpevole» per tutti i capi di imputazione, mentre il procedimento nei confronti di Schweitzer è stato successivamente archiviato. È rimasto aperto per il solo Ashby il procedimento per ostruzione alla giustizia in relazione all'accusa di manomissione della videocassetta contenente la registrazione del volo. Infatti il 29 marzo, alla vigilia del processo, il capitano Schweitzer si è riconosciuto colpevole dei reati contestati e ha chiesto il patteggiamento. Conseguentemente il 2 aprile la corte marziale ne ha disposto l'espulsione dal Corpo dei marines. Quindi il 10 maggio il capitano Ashby è stato assolto dal reato di omicidio e riconosciuto colpevole del reato di ostruzione della giustizia, per il quale è stato condannato a sei mesi di reclusione ed espulso dal Corpo dei marines.

2. L'iter presso la Commissione Difesa.

La Commissione ha avviato su tale tragedia il 6 aprile 1999 l'esame congiunto delle proposte di legge C. 5146 Mantovani, C. 5785 Paissan, C. 5803 Mussi e C. 5844 Romano Carratelli, per istituire una Commissione bicamerale di inchiesta e dei doc. XXII n. 51 Olivieri, 52 Romano Carratelli, 53 Fontan e 54 Nardini, per istituire una Commissione monocamerale di inchiesta. Per esigenze di economia procedurale se ne è proseguito l'esame congiunto nelle sedute del 14 e 21 aprile.
Il 21 aprile la Commissione ha deliberato di proseguire solo sulle proposte per l'istituzione di una Commissione monocamerale, costituendo altresì un Comitato ristretto per l'ulteriore approfondimento.
L'esame è ripreso in Commissione sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto nelle sedute del 5, 19 e 25 maggio, 2 e 15 giugno, e 7 luglio 1999.
La scelta di procedere all'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta è connessa essenzialmente a ragioni di celerità, anche se con la consapevolezza che si tratta di un organo che, essendo istituito con atto monocamerale, non può prevedere poteri diversi (e limitazioni diverse) da quelle proprie dell'autorità giurisdizionale. Anzi, si può dire che i poteri della istituenda Commissione discendano direttamente dall'articolo 82 della Costituzione, rispetto al quale il presente atto (volto a provocare una delibera istitutiva della Camera procedente) non può che recare solo norme organizzative del relativo funzionamento, che esauriscono la relativa efficacia all'intero dell'ordinamento della Camera dei deputati e dei relativi organi. Per tali ragioni il testo che la Commissione ha definito è essenziale nei contenuti.
Le Commissioni consultate per il parere si sono espresse favorevolmente nei termini risultanti dai pareri allegati alla presente relazione. In particolare la Commissione non ha ritenuto di accogliere le osservazioni apposte ai pareri delle Commissioni III e IX.

3. Illustrazione dell'articolato.

La Commissione ha il compito di fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che, tranciando il cavo della funivia del Cermis, ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti; ha inoltre il compito di accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni, e di verificare le procedure ed i sistemi di controllo dell'attività di addestramento.
La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza di fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari relativi alla fase delle indagini preliminari (articolo 3, comma 4, secondo periodo). Questa disposizione corrisponde all'esigenza di assicurare che il segreto che copre gli atti delle indagini in corso presso l'autorità giudiziaria, di cui la Commissione dovesse chiedere copia, «prosegue» presso la Commissione stessa, in modo da generare nei magistrati procedenti l'affidamento in tale segreto e quindi facilitarne la collaborazione, senza peraltro alterare il regime degli atti proprio di ciascuna autorità procedente.
La Commissione può anche chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.
L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari. Se dipendenti da altre Amministrazioni queste possono procedere al distacco del personale richiesto. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione. Si tratta di una norma generale che consente di assicurare la massima riservatezza agli atti acquisiti nel corso dell'indagine (articolo 5, comma 1). Comunque per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore (articolo 5, comma 2).
In tal modo gli atti che non sono coperti dal segreto di cui al comma 2 dell'articolo 5 e dal segreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, entrambi di tipo oggettivo, sono comunque in generale assoggettati sotto il profilo soggettivo al segreto di cui all'articolo 5, comma 1.
La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

Onorevoli Colleghi! La delicatezza della materia suggerisce a tutti di trattarne i profili con la massima attenzione. In tal modo si può pervenire ad una soluzione che potrebbe suggerire conclusioni sulla vicenda che l'opinione pubblica ha il diritto di conoscere, allo scopo di offrire indicazioni definitive su quel tragico evento.

Elvio RUFFINO, Relatore.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La Commissione affari esteri,
esaminato il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare DOC. XXII, nn. 50, 51, 52, 53 e 54, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis»

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, valuti la Commissione di merito la necessità di evidenziare, tra i compiti della Commissione parlamentare di inchiesta, anche quello riguardante la compatibilità della localizzazione delle basi NATO e statunitensi sul territorio nazionale con le esigenze di sicurezza delle popolazioni e di salvaguardia ambientale;
all'articolo 4, consideri la Commissione di merito l'opportunità di prevedere lo svolgimento di missioni all'estero, da effettuarsi con la piena collaborazione del Ministero degli affari esteri;
all'articolo 6, venga elevato da 10 a 16 mesi il termine entro il quale la Commissione di inchiesta completa i suoi lavori, tenuto conto della complessità dei compiti ad essa assegnati.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il testo unificato delle proposte concernenti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis (DOC. XXII, nn. 50, 51, 52, 53 e 54),
delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) per analoghe situazioni in passato, sia pure concernenti il solo settore del trasporto civile, si è dimostrato adeguato il ricorso allo strumento dell'indagine conoscitiva.


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