Doc. XXII, n. 50-51-52-53-54-A




 
TESTO
unificato della Commissione

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia del Cermis.

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che, tranciando il cavo della funivia del Cermis, ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;
b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo dell'attività di cui alla lettera b).

Art. 2.
(Composizione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari relativi alla fase delle indagini preliminari.
5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

Art. 4.
(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.
3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 6.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.


PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

n. 50 d'iniziativa dei deputati Paissan ed altri

Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis).

1. È istituita per la durata della XIII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia del Cermis con il compito di:
a) accertare la dinamica dell'incidente;
b) verificare le responsabilità della catena di comando statunitense ed eventualmente italiana nell'aver autorizzato un piano di volo palesemente in contrasto con le più elementari regole di sicurezza;
c) accertare se il Governo italiano o comunque le autorità militari italiane fossero a conoscenza delle abituali rotte di addestramento degli aerei alleati, ed in particolare se sapessero che frequentemente tali voli sono effettuati in violazione delle norme relative agli standard minimi di sicurezza e quindi con elevato rischio per l'incolumità delle popolazioni residenti nella zona di esercitazioni;
d) valutare se la localizzazione delle basi militari della NATO e statunitensi sul territorio nazionale sia compatibile con l'esigenza di garantire l'incolumità delle popolazioni civili e la salvaguardia dell'ambiente;
e) riferire con periodicità semestrale alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta e, comunque, alla fine dell'attività suggerendo al Parlamento ed al Governo eventuali modifiche alle norme che regolano la presenza militare straniera in Italia ed agli accordi fra Italia e Paesi stranieri per quanto attiene agli aspetti operativi del funzionamento delle basi militari presenti nel territorio italiano.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di due esperti designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e della difesa.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


N. 51 d'iniziativa dei deputati Olivieri ed altri

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause dell'incidente, avvenuto il 3 febbraio 1998 nel comune di Cavalese, dovuto al violento impatto di un aereo statunitense, in volo di addestramento, che tranciando il cavo della funivia del Cermis ha provocato la caduta al suolo della cabina con venti passeggeri a bordo, tutti deceduti;
b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, in relazione alla sicurezza delle popolazioni residenti;
c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b).

Art. 2.
(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

Art. 3.
(Indagini e audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.
(Organizzazione interna).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.
(Accertamenti all'estero).

1. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini nazionali la Commissione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.
(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla presidenza una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.
2. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


N. 52 d'iniziativa dei deputati Romano Carratelli ed altri

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) fare piena luce sugli avvenimenti e sulle cause del grave incidente che il 3 febbraio 1998 ha provocato a Cavalese la morte di venti persone in seguito all'aggancio e alla rottura di un cavo della funivia del Cermis prodotti da un aereo in volo di addestramento;
b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare in Italia, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) verificare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b).

Art. 2.
(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Indagini ed audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.
(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.
(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 7.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.


N. 53 d'iniziativa dei deputati Fontan e Gnaga

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con i seguenti compiti:
a) accertare le cause che hanno provocato l'incidente della funivia del Cermis, accaduto in data 3 febbraio 1998 in località Masi di Cavalese;
b) verificare l'adeguatezza delle norme che disciplinano i voli di addestramento militare sul territorio italiano, in particolare quelli effettuati da velivoli di Forze alleate, ai fini della incolumità delle popolazioni residenti nelle zone di esercitazioni;
c) valutare le procedure ed i sistemi di controllo delle attività di cui alla lettera b);
d) fare piena luce sulle responsabilità del comando statunitense ed eventualmente italiano nell'aver autorizzato un piano di volo palesemente in contrasto con le più elementari regole di sicurezza.

Art. 2.
(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari.

Art. 3.
(Indagini e audizioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale, salvo che siano sottoposte ad indagini o imputate per i medesimi fatti.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.
(Organizzazione interna).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.
(Accertamenti all'estero).

1. Per gli accertamenti da effettuare al di fuori dei confini nazionali la Commissione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.
(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi la Commissione disponga diversamente.
2. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


N. 54 d'iniziativa dei deputati Nardini e Mantovani

Art. 1.
(Istituzione e composizione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare sulle eventuali responsabilità politiche e militari nella strage del Cermis, avvenuta nella zona Cavalese, in Trentino-Alto Adige, il 3 febbraio 1998 per opera di un Prowler del Corpo dei Marines statunitensi e nella quale perirono venti persone.
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Art. 2.
(Finalità).

1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) la dinamica dei fatti;
b) le responsabilità della catena di comando alleata ed italiana nell'aver autorizzato un piano di volo in contrasto con le più elementari norme di sicurezza;
c) se le autorità di governo italiane erano a conoscenza dell'abitudine degli aerei alleati di addestrare i loro piloti a voli radenti a quote inferiori al consentito e, in caso affermativo, se il loro mancato intervento per far cessare questa pratica non configuri ipotesi di reato;
d) lo status delle basi militari straniere sul nostro territorio e la loro conformità o meno con il dettato costituzionale;
e) le ragioni per le quali la richiesta di giurisdizione della magistratura italiana nei confronti dei Marines responsabili non sia mai stata formalizzata dal Governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America e se il Trattato di Londra sullo status dei militari alleati in Italia del 1951, reso esecutivo con legge 30 novembre 1955, n. 1355, sia applicabile o meno ai reati di strage.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.
3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.
4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-octies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.
(Funzionamento della Commissione).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.
(Missioni all'estero).

1. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.
(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.
(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alla Presidenza una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.


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