1. È istituita a norma dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta sulle erogazioni di risorse pubbliche nelle aree depresse del Mezzogiorno nel periodo 1o gennaio 1986-31 dicembre 1997.
2. La Commissione deve accertare in particolare:
a) l'ammontare delle erogazioni pubbliche nonchè delle agevolazioni fiscali e finanziarie dello Stato e degli enti territoriali finalizzate allo sviluppo delle aree depresse;
b) gli utilizzatori dei finanziamenti pubblici e delle relative agevolazioni fiscali e finanziarie, nonchè gli intermediari nella concessione dei finanziamenti;
c) i risultati raggiunti nell'uso delle risorse pubbliche, nella creazione di nuova occupazione e nella difesa dei posti di lavoro già esistenti, specificando il numero ottenuto dei maggiori occupati con l'indicazione del costo medio per nuovo occupato;
d) i risultati raggiunti dalle imprese che hanno usufruito di agevolazioni pubbliche;
e) la regolarità della gestione amministrativo-contabile delle imprese nella realizzazione delle opere e degli investimenti agevolati;
f) il contenuto dei referti contabili dei collegi sindacali delle imprese e delle aziende bancarie;
g) il contenuto dei documenti e dei rilievi della Corte dei conti sulle spese delle amministrazioni pubbliche;
h) la presenza di eventuali gestioni di fondi fuori bilancio.
3. La Commissione deve concludere i propri lavori entro un anno dalla data del suo insediamento e presentare al Presidente della Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei componenti della Commissione stessa.
3. La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire atti e documenti presso gli organismi ministeriali.
3. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva a maggioranza assoluta dei propri componenti il regolamento interno, comprese le norme per l'acquisizione di atti e di testimonianze. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
4. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche. La Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di riunirsi in seduta segreta.
5. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione finale, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ai rapporti con altri organi inquirenti.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e esperti di sua scelta.
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