1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'abusivismo edilizio.
2. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari.
3. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.
4. La Commissione deve presentare la propria relazione conclusiva entro diciotto mesi dalla sua istituzione.
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) accertare la quantità e la cubatura degli edifici di qualsiasi natura realizzati senza licenza o concessione ad edificare ed in violazione totale o parziale delle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
b) accertare il numero e la cubatura degli edifici realizzati in violazione di vincoli archeologici o paesaggistici;
c) accertare le modalità della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché degli allacciamenti ai servizi pubblici realizzati dagli enti locali e dalle aziende erogatrici di servizi pubblici per gli edifici abusivi che non hanno beneficiato di condoni edilizi;
d) accertare le responsabilità delle amministrazioni comunali, regionali e statali nella mancata prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e nella mancata applicazione delle leggi e dei regolamenti urbanistici;
e) formulare proposte al fine di prevenire il riprodursi su vasta scala dell'abusivismo edilizio e di risanare, sotto il profilo urbanistico, le aree in cui si è sviluppato il fenomeno della edificazione in contrasto con le norme urbanistiche.
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, la Commissione:
a) elabora gli elementi conoscitivi che consentano una ricostruzione quantitativa per ambiti territoriali regionali del fenomeno dell'abusivismo;
b) promuove una indagine a campione nelle aree che presentino la maggiore concentrazione del fenomeno, per definire i caratteri tipologici e qualitativi della produzione abusiva.
2. Allo scopo di accertare le responsabilità amministrative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la Commissione compie inoltre una ricognizione delle ordinanze di sospensione dei lavori alle quali non sia seguita l'emissione della relativa ordinanza di demolizione.
1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti presso qualunque amministrazione pubblica, nonché documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, ai fini della:
a) ricostruzione della produzione edilizia legale dal 1981 al 1998, a livello regionale, secondo le concessioni edilizie rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) ricostruzione della produzione edilizia dal 1981 al 1998, a livello regionale, secondo le diverse utenze;
c) analisi delle richieste di sanatoria edilizia, per tipologie di abuso, secondo le leggi di sanatoria del 1985 e del 1994;
d) analisi dell'attività di polizia giudiziaria e dei dati statistici forniti dalle Forze dell'ordine.
2. I membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda l'attività della Commissione e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
1. Il Presidente della Camera dei deputati destina uffici e funzionari per i servizi di segreteria della Commissione.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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