Doc. XXII, n. 47




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta composta da dodici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

Art. 2.

1. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare la mappa delle discariche abusive e dei siti dei rifiuti pericolosi, anche in relazione alla preoccupante situazione sanitaria nell'area Sibaritide, Alto Jonio Cosentino nell'Alta Calabria;
b) accertare le eventuali inadempienze nei confronti delle normative in essere da parte dei soggetti operanti nelle zone di cui alla lettera a);
c) svolgere nelle zone di cui alla lettera a) indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sugli eventuali circuiti, sugli aspetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
d) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, quali la gestione delle cave e l'affidamento di lavori in appalto, le connessioni con casi di abusivismo edilizio, nonché i legami tra le diverse regioni del nord e del sud del Paese ed altre nazioni, con riferimento alle zone di cui alla lettera a);
e) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente;
f) prospettare soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali delle zone di cui alla lettera a) e per rimuovere le disfunzioni accertate.

Art. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. A tale effetto ha il potere di:
a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale e domiciliare;
b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;
c) ordinare perizie e sopralluoghi quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate e l'uso delle nuove tecnologie;
d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

Art. 5.

1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini dello Stato, la Commissione si avvale della disponibilità del Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

1. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale e di ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.
2. Per quanto concerne l'opposizione del segreto di Stato, si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 7.

1. Le persone che la Commissione intende ascoltare, di norma, sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la seguente formula: «Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità» e sono esaminate separatamente.
2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.
3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 8.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina l'esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può essere delegato un ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

Art. 9.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti e documenti acquisiti anche nel corso delle indagini preliminari.

Art. 10.

1. La Commissione è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera dei deputati e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti un vicepresidente ed un segretario che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

Art. 11.

1. I membri della Commissione che violano le norme di segretezza poste a tutela dei lavori, su deliberazione presa a maggioranza della Commissione, sono deferiti al Presidente della Camera dei deputati, che, salvo ogni altro provvedimento anche di carattere penale, udito l'Ufficio di presidenza, applica le sanzioni previste dal regolamento della Camera dei deputati.

Art. 12.

1. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escusso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.
2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità è sostituito, secondo le norme dell'articolo 1.

Art. 13.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Per l'elezione del vicepresidente e del segretario e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

Art. 14.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera dei deputati.

Art. 15.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera dei deputati rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

Art. 16.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.
2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.
3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.


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