Doc. XXII, n. 46




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La valutazione di impatto ambientale, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, rappresenta senz'altro un notevole passo avanti nella tutela del territorio che è stato in parte deturpato da opere pubbliche e private per nulla rispettose dell'ambiente. Naturalmente questa procedura, senz'altro positiva, avrà effetti insufficienti fino a quando il controllo del territorio da parte dei comuni resterà, come è ancora oggi in larga parte del Paese, del tutto inadeguato e tale da lasciare spazio ad un abusivismo edilizio di vastissima portata, soprattutto in alcune regioni meridionali.
Malgrado i lodevoli intenti, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale nei suoi primi dieci anni di applicazione ha palesato notevoli inconvenienti, soprattutto per quanto riguarda l'eccessivo rallentamento della realizzazione di opere pubbliche. Tutto ciò è accaduto per effetto di un certo estremismo che ha caratterizzato molte valutazioni negative di impatto ambientale, alle quali neanche la prevista devoluzione della pronuncia finale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di dissenso espresso dal Ministro dell'ambiente in sede di conferenza di servizi, ha permesso di ovviare. In alcuni casi tale situazione ha, anzi, portato a sostenere costi elevati poi sfociati nel mancato soddisfacimento di interessi generali, come per il raddoppio della strada statale Aurelia in luogo della realizzazione dell'autostrada tirrenica.
Sono poco chiari, inoltre, alcuni contorni delle procedure, nonché l'intervento di soggetti esterni all'amministrazione con compiti estremamente delicati sotto il profilo degli interessi generali in gioco.
Per tali motivi riteniamo che, anche ai fini del varo di una nuova normativa sull'impatto ambientale, sia opportuno che il Parlamento, mediante il potere di inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione, faccia chiarezza su come questo grande potere è stato esercitato fino ad oggi e quali effetti concreti questa procedura abbia avuto sotto il profilo funzionale ed economico.
La chiarezza qui auspicata sarà d'altronde la base per la redazione di una normativa appropriata, elaborata per sgomberare il campo da dubbi ed interferenze e per rendere la valutazione dell'impatto ambientale di opere e progetti quel valido strumento di studio del rapporto tra ambiente ed interventi cui da sempre si sarebbe dovuto aspirare.


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