1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità e sugli effetti della valutazione dell'impatto ambientale.
2. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari.
3. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.
4. La Commissione deve presentare la propria relazione conclusiva alla Camera dei deputati entro sei mesi dalla sua istituzione.
1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) verificare in che modo sia stata esercitata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche e private soggette a tale procedura;
b) accertare se ed in quale misura la procedura di valutazione dell'impatto ambientale ha rallentato l'esecuzione di opere pubbliche di rilevante interesse nazionale;
c) verificare i progetti di opere pubbliche e private modificati a seguito della valutazione dell'impatto ambientale e se ed in quale misura le modifiche richieste ne hanno migliorato la qualità;
d) verificare il costo delle modifiche richieste e i soggetti che hanno eventualmente tratto benefici da tali modifiche;
e) verificare quale ruolo hanno avuto nell'esercizio dei poteri di valutazione dell'impatto ambientale soggetti esterni all'amministrazione pubblica;
f) valutare sotto il profilo del rapporto costi-benefìci la procedura dell'impatto ambientale in tutto il periodo di applicazione;
g) verificare l'utilità generale delle opere pubbliche accantonate o ridimensionate per effetto di valutazioni dell'impatto ambientale.
1. La Commissione può chiedere copia di atti e documenti presso qualunque amministrazione pubblica, nonché documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria.
2. I membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda l'attività della Commissione ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
1. Il Presidente della Camera dei deputati destina uffici e funzionari per i servizi di segreteria della Commissione.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Frontespizio |
Relazione |