1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) fare piena luce sulla veridicità dei fatti di violenza nelle caserme denunciati, di quelli comunque rilevabili dalla documentazione prodotta dall'Associazione nazionale dei genitori dei soldati di leva (ANGESOL), nonché dei fatti emergenti da tutte le denunce finora pervenute o già in istruttoria presso l'autorità giudiziaria;
b) accertare, acquisendone notizia in ogni forma, lo stato di vivibilità nelle caserme in cui i giovani prestano il servizio di leva obbligatoria, valutando gli standard sociale, fisico e morale degli stessi ed il funzionamento dei preposti organi di controllo;
c) verificare il messaggio educativo e formativo rivolto ai militari di leva sia sul piano dell'istruzione che su quello più strettamente funzionale dell'educazione fisica per fini militari;
d) accertare l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati delle Forze armate, atte a rendere leciti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.
1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.
1. La Commissione nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il presidente, un vicepresidente e un segretario.
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.
1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, deliberare di non procedere in seduta pubblica.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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