Doc. XXII, n. 41




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause che hanno determinato le perdite finanziarie delle banche a partecipazione pubblica nell'ultimo quinquennio.
2. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispettare il principio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
3. Il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina del presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della commissione medesima.
4. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, due vicepresidenti e due segretari.
5. La Commissione deve ultimare i lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprenda proprie osservazioni e considerazioni.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di:
a) rilevare le condizioni che hanno determinato le perdite delle banche a partecipazione pubblica e la inefficienza dei controlli da parte degli organi interni ed esterni preposti alla vigilanza;
b) accertare:
1) se le procedure applicate nello svolgimento delle operazioni siano regolari o comunque teoricamente adeguate allo svolgimento delle stesse, tenuto conto della loro complessità e dell'evoluzione dei flussi e degli strumenti;
2) le modalità con le quali è documentato il lavoro svolto;
3) le eventuali responsabilità patrimoniali e le altre violazioni di legge con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria;
c) evidenziare eventuali ingerenze e responsabilità da parte degli organi politici nei confronti dei dirigenti e dei funzionari preposti alla concessione dei fidi alla clientela delle banche;
d) analizzare i criteri seguiti nell'assunzione del personale nelle promozioni e nei trasferimenti.

Art. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.
2. La Commissione procede con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.
3. La Commissione può avvalersi dei risultati delle altre indagini penali, amministrative e civili, già definite; può, inoltre, richiedere informazioni e copie di atti e documenti alla autorità giudiziaria o ad altri organismi inquirenti.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

1. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati entro quindici giorni dalla sua costituzione.


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