Doc. XXII, n. 39




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e competenze della Commissione).

1. È istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) ricostruire le circostanze che portarono al disastro della nave Moby Prince, avvenuto il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, con particolare riguardo:
1) alle condizioni di armamento, di adeguatezza delle dotazioni di sicurezza, di carico e di conduzione delle navi coinvolte nell'incidente;
2) alla disciplina delle procedure di manovra in ambito portuale e nelle acque antistanti le strutture portuali, in particolare con riferimento alle navi passeggeri e alle navi utilizzate per il trasporto di sostanze pericolose;
3) alla adeguatezza delle strutture portuali di prevenzione dei rischi della navigazione e di soccorso, nonché del grado di coordinamento ed adeguatezza dei corpi di vigilanza e prevenzione dei rischi;
b) verificare, sia con riferimento alla vicenda del disastro della Moby Prince che alla normativa vigente, il grado di coordinamento degli organismi preposti alla vigilanza sulla navigazione marittima e sulle operazioni portuali;
c) verificare l'adeguatezza degli organismi tecnici e delle procedure seguite nell'accertamento e nella vigilanza dell'idoneità alla navigazione, nonché delle strutture preposte allo studio e all'accertamento delle cause tecniche degli incidenti durante la navigazione marittima e nelle operazioni portuali, con particolare riguardo alle funzioni di elaborazione di proposte di aggiornamento della disciplina tecnica in materia di prevenzione di futuri incidenti;
d) formulare proposte in materia di aggiornamento della disciplina in materia di sicurezza della navigazione ed eventuale rigorganizzazione delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza e prevenzione dei rischi della navigazione e delle operazioni portuali;
e) riferire alla Camera dei deputati sulle conclusioni dell'inchiesta.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
4. È sempre opponible il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'operato di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni di consulenti ed esperti che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce del personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Frontespizio Relazione