Doc. XXII, n. 38




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione).

1. È istituita presso la Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della motonave Moby Prince.

Art. 2.
(Finalità).

1. La Commissione di cui all'articolo 1 ha lo scopo di accertare:
a) i motivi e le concause che hanno determinato il tragico rogo;
b) le ragioni che hanno precluso l'individuazione dei responsabili della collisione;
c) l'efficienza e l'efficacia dei soccorsi e le eventuali responsabilità derivanti dalla mancata prestazione dei medesimi.

Art. 3.
(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge nel suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione a scrutinio segreto, il presidente, un vicepresidente e un segretario.

Art. 4.
(Poteri).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti di inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
4. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme in vigore.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
6. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 7.
(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 8.
(Relazione finale).

1. La Commissione deve ultimare i lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione scritta, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed altri atti utilizzati.


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