1. E istituita una Commissione parlamentare di inchiesta composta da dodici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.
1. Il presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei componenti la Commissione, è scelto tra i deputati che abbiano un'anzianità di almeno tre legislature.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un vicepresidente e un segretario.
1. La Commissione ha il compito di indagare sulla gestione dei fondi ricevuti dalla FIAT per gli stabilimenti insediati nel Mezzogiorno al fine di:
a) censire tutti i finanziamenti ottenuti dalla FIAT nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1o marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore;
b) esaminare la destinazione dei finanziamenti di cui alla lettera a) in base ai loro effetti sull'occupazione permanente;
c) censire i finanziamenti ottenuti dalla FIAT nel Mezzogiorno ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, al fine di individuare l'efficacia dei risultati della ricerca anche in rapporto al mantenimento dei posti di lavoro nei singoli stabilimenti;
d) verificare la validità dei macchinari impiegati negli stabilimenti del Mezzogiorno in rapporto alle innovazioni tecnologiche;
e) esaminare la politica industriale di programmazione in rapporto agli sbocchi sul mercato nazionale ed internazionale;
f) esaminare l'andamento del ricorso alla cassa integrazione guadagni per evidenziarne i riflessi socio-economici negativi;
g) esaminare gli accordi di programma, le joint ventures e tutte le altre forme di collaborazione con altre imprese e verificarne la legittimità, l'utilità ed i riflessi economici sul territorio;
h) esaminare gli atti di contrattazione con i sindacati e gli impegni conseguentemente assunti;
i) esaminare i vari piani di ristrutturazione aziendale in rapporto ai riflessi sulla occupazione;
l) censire l'indotto FIAT evidenziandone il fatturato, il numero dei lavoratori e l'incidenza sulla situazione socio-economica del territorio;
m) verificare se siano rispettate negli stabilimenti le norme di prevenzione per la tutela della salute e le norme antinquinamento, ivi compreso l'inquinamento acustico;
n) esaminare gli interventi di riconversione industriale operati negli stabilimenti del Mezzogiorno;
o) stabilire la compatibilità tra l'apertura di nuovi stabilimenti nel Mezzogiorno ed il massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni;
p) censire le opere, le strutture ed i macchinari eventualmente inutilizzati o, una volta acquistati, trasferiti in altri stabilimenti;
q) verificare quali strumenti di reimpiego e di politica attiva del lavoro siano stati posti in essere dalla FIAT successivamente al ricorso alla cassa integrazione guadagni;
r) esaminare tutte le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in favore della FIAT, in relazione alla conformità dei piani progettuali del suddetto gruppo industriale agli indirizzi contenuti nei documenti programmatici per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
s) esaminare e controllare il grado di attuazione delle proposte presentate dalla FIAT per l'insediamento di nuove iniziative nelle aree meridionali ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni industriali previste dalla legge 1o marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, ed inoltrate ai competenti organi della Unione europea a cura dell'Autorità di Governo competente per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
t) esaminare e verificare tutti i contratti di programma;
u) censire ed analizzare gli appalti ed i subappalti posti in essere per la realizzazione degli stabilimenti nel Mezzogiorno;
v) verificare l'esistenza e l'efficacia dei centri di ricerca;
z) esaminare e verificare i progetti di ricerca ed i progetti di formazione e di qualificazione per addetti alle attività industriali;
aa) accertare tutti gli altri aspetti che eventualmente siano ritenuti opportuni e necessari ai fini dell'inchiesta sulla gestione dei fondi statali ottenuti, a qualunque titolo, dall'azienda FIAT per insediamenti nel Mezzogiorno.
1. Per quanto concerne l'eccezione del segreto professionale e di ufficio, si applicano gli articoli 200 e 201 del codice di procedura penale.
2. Per quanto concerne l'eccezione del segreto di Stato, si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.
1. I membri della Commissione che violano le norme di segretezza poste a tutela dei lavori, su deliberazione presa a maggioranza della Commissione, sono deferiti al Presidente della Camera dei deputati che, salvo ogni altro provvedimento anche di carattere penale, propone all'Ufficio di presidenza, ove ne ricorrano le condizioni, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 60, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati.
1. Il membro della Commissione che ritenga di essere coinvolto nell'oggetto dell'inchiesta, direttamente, ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o in qualità di soggetto interessato ai fatti sui quali indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o perché parte in causa ed escusso in una precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.
2. Il componente della Commissione di cui sia stata accertata l'incompatibilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, è sostituito secondo le modalità stabilite all'articolo 1.
1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Per la elezione del vicepresidente e del segretario e per l'approvazione della relazione conclusiva è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi, che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.
1. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera dei deputati.
1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera dei deputati, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale.
2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità di giudizio da parte dei componenti della Commissione, possono essere presentate più relazioni.
3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.
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