1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con i compiti di cui all'articolo 3, composta da dodici deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.
1. Il presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei componenti la Commissione, è scelto tra i deputati che abbiano un'anzianità di almeno tre legislature.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un vicepresidente e un segretario.
1. La Commissione ha il compito di indagare sulle cause della situazione di disagio e sulle tendenze antistatali che si manifestano nel settentrione d'Italia.
1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.
1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Per la elezione del vicepresidente e del segretario e per l'approvazione della relazione conclusiva è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
1. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera dei deputati.
1. La Commissione, per motivi di consulenza o collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera dei deputati, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale.
2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità di giudizio da parte dei componenti della Commissione, possono essere presentate più relazioni.
3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.
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