Doc. XXII, n. 27




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle retribuzioni corrisposte al personale del settore pubblico allargato, con lo scopo di redigere un quadro completo degli emolumenti di origine normativa e contrattuale, a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e dal personale appartenenti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici con rapporto di lavoro di diritto privato, compresi gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli enti locali, le autorità di garanzia e tutti gli enti e società cui lo Stato contribuisce anche con partecipazioni di minoranza.
2. Ciascuna amministrazione ed ente oggetto dall'inchiesta deve, altresì, indicare le spese sostenute per arbitrati, consulenze, collaudi, gettoni di presenza, indennità e per ogni altro assegno avente natura non retributiva, nonché comunicare l'elenco, e i relativi compensi, del personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo i cui oneri retributivi sono a proprio carico.
3. La Commissione di cui al comma 1 ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

1. La Commissione di cui all'articolo 1 è composta dal presidente e da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in maniera proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione del relativo ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza di cui al comma 2 è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Sono eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età.
4. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione si avvale di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. La Commissione è tenuta a riferire trimestralmente alla Camera dei deputati in merito ai documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. La Commissione di cui all'articolo 1 termina i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.
2. A conclusione dei lavori della Commissione, deve essere approvata una relazione finale contenente:
a) i prospetti comparativi ove, suddivisi per amministrazione, grado, anzianità e mansioni, risultino tutti gli emolumenti erogati ai dipendenti pubblici, comprese le indennità ed i corrispettivi per consulenze, collaudi, arbitrati e ogni altro assegno avente natura non retributiva a qualunque titolo erogato, nonché gli introiti di tutti coloro che detengono cariche pubbliche elettive o di nomina, di qualunque ordine e grado;
b) proposte di riordino normativo e di armonizzazione delle retribuzioni nel settore pubblico allargato.


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