Doc. XXII, n. 23




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della violenza sui minori.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, in modo da assicurare comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 3.

1. I compiti della Commissione sono:
a) la definizione del fenomeno della violenza sui minori in Italia, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, per valutarne dimensioni e caratteristiche;
b) l'accertamento e l'individuazione delle cause del fenomeno;
c) la proposta al Parlamento di campi di indagine ulteriori e più specifici che si rendessero necessari;
d) l'indicazione di strumenti e interventi idonei di prevenzione, di repressione e di intervento attivo per combattere il fenomeno;
e) la scelta delle strade più idonee ad aiutare le vittime;
f) la proposta al Parlamento di eventuali esigenze di adeguamento legislativo in ordine alla tipologia di reati esistenti;
g) l'indicazione al Parlamento delle proposte da portare in sede comunitaria per favorire la indispensabile cooperazione internazionale.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di esperti della pubblica amministrazione, di consulenti di sua scelta, nonché di ogni altro pubblico dipendente, dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni.

Art. 6.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti il presidente, il vicepresidente e il segretario con votazioni a scrutinio segreto.

Art. 7.

1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.

Art. 8.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati.

Art. 9.

1. La durata dei lavori della Commissione può essere prorogata per procedere ad ulteriori accertamenti, previa deliberazione della Camera dei deputati a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 8.

Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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