Doc. XXII, n. 21




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).


1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del Regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dei gruppi «Rom» e delle altre comunità nomadi presenti in Italia.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) acquisire dettagliate informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei «Rom» e delle altre comunità nomadi presenti nel territorio nazionale;
b) adottare le iniziative più opportune per assicurare certezza di identità dei nomadi presenti nel territorio nazionale, anche al fine di scongiurare la facilità di reiterazione di condotte criminose dovuta all'incertezza di identificazione;
c) accertare le modalità di ingresso e di permanenza nel territorio nazionale con particolare riferimento ai permessi di soggiorno dei «Rom» e di altri nomadi di provenienza estera;
d) accertare lo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi e degli interventi disposti in loro favore dalle istituzioni nazionali, regionali e locali nonché delle associazioni del volontariato laico e cattolico;
e) analizzare, in particolare, la condizione dei bambini, con particolare riferimento alle esigenze del loro sviluppo e della loro formazione;
f) confrontare le legislazioni vigenti negli altri Paesi aderenti all'Unione europea, nonché acquisire le determinazioni assunte nelle sedi internazionali;
g) formulare indicazioni e proposte al fine di rivedere la normativa vigente;
h) suggerire alle amministrazioni pubbliche l'adozione di provvedimenti di loro competenza.

Art. 3.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione stessa.
3. La Commissione provvede ad eleggere al proprio interno un vicepresidente e due segretari.

Art. 4.
(Durata della Commissione).

1. La Commissione ultima i lavori entro sei mesi dall'insediamento, presentando alla Camera dei deputati una dettagliata relazione sulle attività svolte, sulle informazioni acquisite, nonchè sulle proposte di modifica della legislazione vigente.
2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

Art. 5.
(Funzionamento della Commissione).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
2. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione procede, al proprio interno, ad adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico ufficiale, di consulenti ed esperti a sua scelta.
4. Per l'acquisizione di informazioni od atti, pertinenti alla materia oggetto di inchiesta, di competenza di Paesi stranieri nonché delle organizzazioni internazionali, la Commissione si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri.
5. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Oneri finanziari).

1. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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