1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per individuare in modo definitivo:
a) gli aventi diritto all'erogazione dei fondi pensione previsti dall'articolo 18 della Convenzione tra Italia e Jugoslavia conclusa in Roma il 14 novembre 1957, e ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885;
b) gli aventi diritto alla reversibilità;
c) il diritto dei soggetti di cui sopra alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi delle vigenti normative.
2. La Commissione individua i percepienti che non sono titolari del diritto di cui al comma 1, e le procedure opportune per escluderli.
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.
2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti la Commissione nominati ai sensi del comma 1.
3. La Commissione elegge tra i suoi membri due vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla sua costituzione e presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
2. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, in cui sono comprese le norme per lo svolgimento delle audizioni e delle testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche del regolamento.
3. La Commissione fissa altresì i criteri ed i metodi per le verifiche di cui all'articolo 1, nonché per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti notori, unico presupposto, di norma, per il riconoscimento in passato di siffatto diritto.
1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, mediante trasmissione a circuito chiuso. Il presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.
2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad eventuali altre inchieste in corso.
3. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, e ogni altra persona che collabora con la Commissione, che compie, o che concorre a compiere atti di inchiesta oppure che ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguardi le testimonianze, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto, di cui al comma 3, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
5. Il presidente della Commissione riferisce al Presidente della Camera dei deputati circa l'eventuale violazione del segreto di cui al comma 3.
1. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi pubblico dipendente esperto delle materie oggetto delle sue attività, nonché di altri consulenti o esperti di sua scelta.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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