1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, contabili e amministrativi, nonché dei dipendenti dell'avvocatura dello Stato, in rapporto alla funzionalità degli uffici giudiziari ed ai conflitti di interesse.
1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) quanti magistrati ordinari, contabili e amministrativi nonché dipendenti dell'Avvocatura dello Stato sono impegnati in incarichi extragiudiziari e in particolare in arbitrati, collaudi, consulenze;
b) con quali criteri gli incarichi sono stati assegnati e vengono espletati;
c) presso quali enti pubblici e soggetti privati i magistrati sono impegnati;
d) quali sono gli oggetti degli incarichi, l'entità monetaria delle controversie, i compensi ricevuti e in che misura gli stessi sono soggetti a tassazione;
e) quali conseguenze hanno subito gli uffici giudiziari di provenienza dei magistrati e degli avvocati dello Stato destinati ai suddetti incarichi extragiudiziari;
f) se sono stati reintegrati i posti resi vacanti in tali uffici;
g) se risultano casi di conflitto di interesse tra l'attività di magistrato e di avvocato dello Stato e gli incarichi svolti.
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti presso la Camera dei deputati, in proporzione alla loro consistenza numerica.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e un segretario.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le dichiarazioni, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione, prorogabili per altri sei mesi, presentando una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e la formulazione delle conseguenti proposte.
2. La Commissione, nello svolgimento delle indagini, può avvalersi della collaborazione della polizia giudiziaria,
3. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.
4. La Commissione può acquisire atti relativi a indagini svolte da altra autorità amministrativa e giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità
2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
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